Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40562/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 2/12/2021 dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello, accogliendo i motivi di impugnazione relativi a! trattamento sanzionatorio, rideterminava la pena inflitta al ricorrente in complessivi anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 2.700,00 di multa, escludendo gli aumenti per continuazione erroneamente applicati in primo grado con riguardo a due dei reati contestati.

2. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce la violazione del divieto di reformatio in peius, rappresentando che la Corte di appello, pur accogliendo i motivi di impugnazione sulla quantificazione della pena, avrebbe indebitamente rettificato la determinazione complessiva della stessa, anziché limitarsi ad eliminare gli aumenti erroneamente applicati decurtandoli dalla pena inflitta in primo grado.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. La risposta al motivo di ricorso richiede la sintetica ricostruzione della quantificazione della pena per come effettuata in primo e secondo grado.

Nella sentenza di primo grado, si riteneva quale reato più grave quello contestato al capo C), per il quale veniva stabilita la pena base di mesi 10 di reclusione ed €1,600,00 di multa, per poi procedere all'aumento per la continuazione quantificato in mesi 4 ed €200,00 per i capi C), F), G), L) e M), nonché di mesi uno ed €100,00 per il reato di cui ai capi D), E) e 3).

La Corte di appello rilevava preliminarmente che il calcolo finale della pena era affetto da errore materiale, in quanto nel dispositivo si indicava la pena complessiva di anni 2 e mesi 7 di reclusione ed €3.000,00, mentre la sommatoria degli aumenti analiticamente descritti in motivazione avrebbe dovuto condurre alla pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed €3.100,00.

Veniva, inoltre, accolto il motivo di appello con il quale si deduceva l'erroneità della determinazione della pena, lì dove era stato sommato l'aumento per la continuazione con riguardo al capo C), nonostante tale imputazione fosse stata considerata quella più grave e, conseguentemente, rispetto ad essa era stata determinata la pena base.

Inoltre, l'aumento per la continuazione non doveva essere computato con riguardo al capo F), essendo intervenuta l'assoluzione per tale imputazione.

2.1. La Corte di appello provvedeva a rideterminare complessivamente la pena, sommando alla pena base statuita in primo grado gli aumenti per la continuazione effettivamente dovuti, escludendo i due aumenti erroneamente computati dal giudice di primo grado.

Sostiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe violato il principio devolutivo nonché il divieto di reformatio in peius, in quanto si sarebbe dovuta limitare a decurtare la pena complessiva prevista in primo grado degli aumenti per la continuazione erroneamente computati, senza procedere alla rideternninazione complessiva e, quindi, anche alla correzione dell'errore che aveva determinato la favorevole determinazione della pena in misura ridotta rispetto a quella effettivamente scaturente dal corretto calcolo degli aumenti.

La tesi non è condivisibile, posto che il giudice di appello - al di là dell'accoglimento dei motivi di impugnazione concernenti l'erroneo computo della continuazione - si è limitato a rettificare errori materiali concernenti il calcolo complessivo della pena, pervenendo in ogni caso ad una quantificazione finale inferiore rispetto alla pena inflitta in primo grado.

Nel momento in cui al giudice di appello è stata demandata la questione concernente la determinazione della pena e questi ha accolto l'impugnazione, ne consegue necessariamente la necessità di ricalcolare la pena complessiva scaturente dalla decisione di riforma e, nel far ciò, non può non può pretendersi che il giudice vada a replicare gli errori materiali compiuti in primo grado, salva restando la necessità che l'entità finale della pena non sia superiore a quella precedentemente inflitta.

In tal senso depone in primo luogo la previsione contenuta all'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. lì dove stabilisce espressamente che la Corte di cassazione provvede direttamente alla correzione degli errori di computo relativi alla pena irrogata, senza necessità di pronunciare l'annullamento con rinvio.

Analogo principio deve ritenersi valido anche per il giudice di appello che, essendo giudice del merito, a maggior ragione può intervenire sulla quantificazione della pena, ove tale punto della sentenza di primo grado sia stato devoluto alla sua cognizione.

Nel procedere a tale operazione di rideterminazione, deve tenersi conto del principio secondo cui il limite del divieto di reformatio in peius riguarda non solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez.U, n.40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066).

Nel caso di specie, la Corte di appello si è attenuta a tali coordinate ermeneutiche, avendo eliminato gli aumenti di pena illegittimamente computati ed oggetto dell'impugnazione, ricalcolando la pena sulla base di quella determinazione già compiuta per i singoli segmenti (pena base ed aumenti per la continuazione) compiuta dal giudice di primo grado e non attinti dall'atto di appello.

Ne consegue che la pena conseguente all'accoglimento dell'appello è stata determinata senza andare minimamente a modificare in pejus la determinazione della pena compiuta dal giudice di primo grado, eliminando semplicemente l'errore di calcolo in cui era incorsa la sentenza impugnata.3.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 2/12/2021 dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello, accogliendo i motivi di impugnazione relativi a! trattamento sanzionatorio, rideterminava la pena inflitta al ricorrente in complessivi anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 2.700,00 di multa, escludendo gli aumenti per continuazione erroneamente applicati in primo grado con riguardo a due dei reati contestati. 2. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce la violazione del divieto di reformatio in peius, rappresentando che la Corte di appello, pur accogliendo i motivi di impugnazione sulla quantificazione della pena, avrebbe indebitamente rettificato la determinazione complessiva della stessa, anziché limitarsi ad eliminare gli aumenti erroneamente applicati decurtandoli dalla pena inflitta in primo grado. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. La risposta al motivo di ricorso richiede la sintetica ricostruzione della quantificazione della pena per come effettuata in primo e secondo grado. Nella sentenza di primo grado, si riteneva quale reato più grave quello contestato al capo C), per il quale veniva stabilita la pena base di mesi 10 di reclusione ed €1,600,00 di multa, per poi procedere all'aumento per la continuazione quantificato in mesi 4 ed €200,00 per i capi C), F), G), L) e M), nonché di mesi uno ed €100,00 per il reato di cui ai capi D), E) e 3). La Corte di appello rilevava preliminarmente che il calcolo finale della pena era affetto da errore materiale, in quanto nel dispositivo si indicava la pena complessiva di anni 2 e mesi 7 di reclusione ed €3.000,00, mentre la sommatoria degli aumenti analiticamente descritti in motivazione avrebbe dovuto condurre alla pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed €3.100,00. Veniva, inoltre, accolto il motivo di appello con il quale si deduceva l'erroneità della determinazione della pena, lì dove era stato sommato l'aumento per la continuazione con riguardo al capo C), nonostante tale imputazione fosse stata considerata quella più grave e, conseguentemente, rispetto ad essa era stata determinata la pena base. Inoltre, l'aumento per la continuazione non doveva essere computato con riguardo al capo F), essendo intervenuta l'assoluzione per tale imputazione. 2.1. La Corte di appello provvedeva a rideterminare complessivamente la pena, sommando alla pena base statuita in primo grado gli aumenti per la continuazione effettivamente dovuti, escludendo i due aumenti erroneamente computati dal giudice di primo grado. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe violato il principio devolutivo nonché il divieto di reformatio in peius, in quanto si sarebbe dovuta limitare a decurtare la pena complessiva prevista in primo grado degli aumenti per la continuazione erroneamente computati, senza procedere alla rideternninazione complessiva e, quindi, anche alla correzione dell'errore che aveva determinato la favorevole determinazione della pena in misura ridotta rispetto a quella effettivamente scaturente dal corretto calcolo degli aumenti. La tesi non è condivisibile, posto che il giudice di appello - al di là dell'accoglimento dei motivi di impugnazione concernenti l'erroneo computo della continuazione - si è limitato a rettificare errori materiali concernenti il calcolo complessivo della pena, pervenendo in ogni caso ad una quantificazione finale inferiore rispetto alla pena inflitta in primo grado. Nel momento in cui al giudice di appello è stata demandata la questione concernente la determinazione della pena e questi ha accolto l'impugnazione, ne consegue necessariamente la necessità di ricalcolare la pena complessiva scaturente dalla decisione di riforma e, nel far ciò, non può non può pretendersi che il giudice vada a replicare gli errori materiali compiuti in primo grado, salva restando la necessità che l'entità finale della pena non sia superiore a quella precedentemente inflitta. In tal senso depone in primo luogo la previsione contenuta all'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. lì dove stabilisce espressamente che la Corte di cassazione provvede direttamente alla correzione degli errori di computo relativi alla pena irrogata, senza necessità di pronunciare l'annullamento con rinvio. Analogo principio deve ritenersi valido anche per il giudice di appello che, essendo giudice del merito, a maggior ragione può intervenire sulla quantificazione della pena, ove tale punto della sentenza di primo grado sia stato devoluto alla sua cognizione. Nel procedere a tale operazione di rideterminazione, deve tenersi conto del principio secondo cui il limite del divieto di reformatio in peius riguarda non solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez.U, n.40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066). Nel caso di specie, la Corte di appello si è attenuta a tali coordinate ermeneutiche, avendo eliminato gli aumenti di pena illegittimamente computati ed oggetto dell'impugnazione, ricalcolando la pena sulla base di quella determinazione già compiuta per i singoli segmenti (pena base ed aumenti per la continuazione) compiuta dal giudice di primo grado e non attinti dall'atto di appello. Ne consegue che la pena conseguente all'accoglimento dell'appello è stata determinata senza andare minimamente a modificare in pejus la determinazione della pena compiuta dal giudice di primo grado, eliminando semplicemente l'errore di calcolo in cui era incorsa la sentenza impugnata.3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 40562/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris