CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 17639/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte di Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, FlaviaAlemi, ha chiesto di rigettare il ricorso;letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale a firmadell’avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12 maggio 2025, la Corte di Appello di Napoli haconfermato la sentenza del 27 giugno 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con laquale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di un anno e ottomesi di reclusione ed euro 333,33 di multa, per il delitto di cui agli artt. 56 cod.pen. e 629 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA].2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 190 cod. proc.pen., 191 cod. proc. pen., 234 cod. proc. pen. e 415-bis cod. proc. pen.,inutilizzabilità delle chat whatsapp e difetto di motivazione.Si deduce che la difesa, già nel giudizio di primo grado, aveva eccepito che,alla chiusura delle indagini preliminari, nel fascicolo del Pubblico Ministero nonerano presenti i file audio con le registrazioni dei messaggi vocali che l’imputatoavrebbe inviato alla persona offesa via WhatsApp, circostanza che sarebbe stataconfermata dal testimone di polizia giudiziaria escusso all’udienza del 27 giugno2024. Pertanto, tali file audio, ritenuti inutilizzabili perché non depositati insiemeall’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., nonavrebbero potuto essere utilizzati né dal Tribunale né dalla Corte di appello perfondare la decisione. Si aggiunge, infine, che la Corte di appello non avrebbe datorisposta a questa specifica eccezione, pur essendo stata riproposta come motivodi gravame.2.2. Secondo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 234 cod. proc.pen., inutilizzabilità delle chat WhatsApp in assenza di copia forense e vizio dimancanza di motivazione.Si deduce che i messaggi siano stati consegnati alla polizia giudiziariadirettamente dalla persona offesa, su un supporto magnetico (pen drive), adistanza di alcuni giorni dalla presentazione delle due querele. Dunque, la poliziagiudiziaria avrebbe acquisito i file audio non dal telefono della persona offesa, mada un supporto magnetico da questa fornito, senza effettuare accertamenti sullaprovenienza dei messaggi né sulla genuinità del loro contenuto.Ne deriverebbe che l’estrazione dei dati sarebbe avvenuta senza adeguategaranzie contro possibili manipolazioni e senza il controllo della polizia giudiziaria.Al contrario, perché i messaggi WhatsApp possano assumere valore probatorio,dovrebbero essere acquisiti tramite copia forense del telefono cellulare che licontiene.Inoltre, la Corte di appello avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sullospecifico motivo di impugnazione.2.3. Terzo motivo: vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc.pen., 544 cod. proc. pen. e 546 cod. proc. pen., violazione di legge in relazioneall'art. 15 Cost. e conseguente inutilizzabilità delle chat WhatsApp.Si deduce che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto l'utilizzabilitàdei messaggi in esame in difetto di un provvedimento del Pubblico Ministero chene autorizzasse il sequestro, in violazione del disposto di cui all'art. 254 cod. proc.pen. la cui procedura è necessario adottare, come stabilito dalla sentenza dellaCorte costituzionale n. 170 del 2023.2.4. Quarto motivo: vizio di travisamento dei fatti, omessa ed erroneavalutazione delle prove, travisamento della prova per mancata valutazione diprove decisive, violazione degli artt. 81 cod. pen., 56 cod. pen. 629 cod. pen.stante la non configurabilità del reato di tentata estorsione.Si deduce che la prova della colpevolezza dell'imputato sarebbe stataraggiunta sulla base di un travisamento dei fatti e delle prove, avendoerroneamente ritenuto i giudici di merito che [OSCURATO:PERSONA] fosse attendibileed indifferente rispetto ai fatti di causa.In particolare, ai fini della valutazione dell’attendibilità della persona offesa, igiudici di merito avrebbero attribuito rilievo al dato della mancata costituzione diparte civile. Secondo la difesa, tuttavia, sussisterebbe un travisamento dellaprova, poiché tale mancata costituzione non sarebbe dipesa da una sceltadeliberata, ma sarebbe stata imposta dalla pendenza dell’azione civile promossada [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso per ingiunzione voltoal recupero dei canoni di locazione e degli oneri accessori.In secondo luogo, l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rinunciatoalle pretese civilistiche era smentita dagli atti del procedimento civile prodotti dalladifesa durante il processo.In terzo luogo, la persona offesa avrebbe mentito nell'affermare che, dopo laconclusione del procedimento di sfratto, la locatrice non si era attivata perrecuperare i canoni di locazione; che con la morte del suocero del [OSCURATO:PERSONA],desisteva da qualsiasi azione perché non c'era più chi garantisse per l'imputato;che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva pagato gli oneri condominiali e il canone di locazione persei mesi; che minacciava di non lasciare l'appartamento per due anni senzapagare.In definitiva, entrambi i giudici di merito, sia di primo che di secondo grado,avrebbero commesso un travisamento della prova per omissione avendo mancatodi valutare prove decisive - costituite dagli atti del procedimento civile - che, sefossero state considerate, avrebbero portato a ritenere del tutto inattendibili didichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe altresì affetta da unvizio di contraddittorietà nella parte in cui, da un lato, si afferma il disinteresseeconomico del [OSCURATO:PERSONA] rispetto al processo e, dall'altro, la sua titolaritàdi fatto dell'appartamento e la riferibilità a lui di tutte le iniziative intraprese sianella locazione dell'immobile che in sede processuale.2.5. Quinto motivo: vizio di manifesta illogicità della motivazione,travisamento della prova, violazione dell'art. 499 cod. proc. pen. e degli artt. 81cod. pen., 56 cod. pen. e 629 cod. pen.; inconfigurabilità del delitto di tentataestorsione per assenza delle condotte contestate.Si deduce la insussistenza del requisito della minaccia sull’assunto che lalibertà di autodeterminazione della persona offesa non sarebbe risultataminimamente menomata poiché la locatrice procedeva in sede giudiziaria sia conazioni di sfratto per morosità che con ricorso per ingiunzione; difetterebbe altresìil requisito dell'effettivo pregiudizio patrimoniale.2.6. Sesto motivo: vizio di motivazione in relazione al combinato dispostodegli artt. 629 cod. pen. e 56, terzo e quarto comma, cod. pen., vizio di omessamotivazione e vizio di travisamento della prova per mancata valutazione di provedecisive.Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata verificata lasussistenza di una desistenza volontaria o di un recesso attivo, avendo attribuitola mancata consumazione della condotta estorsiva esclusivamente alla denunciadella persona offesa, in sede penale e civile. Si deduce, in particolare, che nelgiudizio civile la maggior parte delle pretese creditorie della locatrice venivarigettata; che nel procedimento di convalida di sfratto l’imputato restituivaspontaneamente le chiavi dell’immobile e che egli apprendeva l’esistenza delprocedimento penale solo dopo il rilascio dell’immobile, sicché detta circostanzanon poteva ritenersi causa impeditiva della consumazione del reato.2.7. Settimo motivo: vizio di motivazione, essendo la stessa in parte carentein parte contraddittoria o illogica, violazione dell'art. 62-bis cod. pen., omessa ederronea valutazione delle prove, travisamento della prova, mancata valutazione diprove decisive.Si censura la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche in favore dell’imputato.Si sostiene che tale decisione sia errata perché fondata solo sull’ascolto di fileaudio che sarebbero inutilizzabili. Inoltre, la Corte di appello avrebbe attribuitorilievo alla presunta particolare gravità della condotta, ritenendo che l’imputatoavesse minacciato di morte la persona offesa e la moglie, circostanza che nonrisulterebbe dagli atti. Infine, si contesta l’affermazione secondo cuimancherebbero elementi positivi di valutazione, poiché dall’istruttoriadibattimentale emergerebbero, invece, la consegna spontanea delle chiavidell’appartamento, l’assenza di danni all’immobile e l’infondatezza della maggiorparte delle pretese civilistiche avanzate dalla persona offesa.Infine, la Corte di appello avrebbe motivato il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche sul presupposto della pericolosità socialedell'imputato, affermazione che sarebbe destituita di fondamento atteso chel'imputato è incensurato e non è mai stato sottoposto a misure di sicurezza.2.8. Ottavo motivo: vizio di motivazione e violazione degli articoli 132 e 133in combinato disposto con gli artt. 125 cod. proc. pen. e 546 cod. proc. pen. 111Cost.Si deduce che, nonostante con uno specifico motivo di appello fosse statadenunciata la carenza motivazionale della sentenza di primo grado per non avereindicato i criteri seguiti nella dosimetria della pena, la Corte di appello, nel rigettareil relativo motivo di gravame, si sarebbe limitata a formule di stile. In particolare,non avrebbe chiarito i criteri concretamente adottati nella determinazione dellapena, né precisato se, nel caso di specie, il calcolo della pena per il delitto tentatosia stato effettuato secondo il metodo “sintetico” o secondo quello “bifasico”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi non consentiti omanifestamente infondati.2. Va evidenziato in premessa che la sentenza di appello deve essereconsiderata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" della decisione di primogrado, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appelloripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; b) entrambe le sentenze dimerito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 37295del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri,Rv. 257595 - 01).
Ne consegue che, vertendosi - in punto di valutazione di responsabilitàdell'imputato - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di meritovanno lette congiuntamente, integrandosi a vicenda, secondo il tradizionaleinsegnamento della Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice dilegittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione delprovvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondogrado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico edinscindibile» (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617-01; Sez. 6,n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671-01; Sez. 6, n. 11878 del20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079-01; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997,Ambrosino, Rv. 209145-01).3. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente inquanto attengono tutti alla dedotta inutilizzabilità dei messaggi vocali ricevutitramite whatsapp, sono inammissibili.3.1. Come affermato costantemente da questa Corte, nell'ipotesi in cui con ilricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivodi impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità,l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini dellacosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisitiillegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loroespunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identicoconvincimento (tra le tante, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv.269218 - 01).3.2 Nella fattispecie, nell’illustrazione dei motivi di ricorso, il ricorrente si èlimitato a dedurre assertivamente l’inutilizzabilità del materiale probatorio, senzain alcun modo specificare l'incidenza della eventuale eliminazione dell'elemento diprova viziato ai fini della "prova di resistenza", ovvero se, in caso di suaespunzione, le residue risultanze risultino insufficienti a giustificare l'identicoconvincimento dei giudici di merito.3.3. Né sussiste il vizio di motivazione denunciato atteso che la Corte diappello, a pag. 4 della sentenza impugnata, cita una sentenza di questa Corterealmente esistente, della quale riporta testualmente due brani tratti dalla pag. 4(Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv. 287746 – 01).4. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce l’inattendibilità delledichiarazioni della persona offesa, è inammissibile perché non consentito.4.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, le regole di cuiall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni dellapersona offesa, che possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità,purché il giudice ne verifichi, con motivazione adeguata, la credibilità soggettiva el’attendibilità intrinseca del racconto, secondo un vaglio più penetrante e rigorosorispetto a quello richiesto per le dichiarazioni del testimone; solo ove la personaoffesa si sia costituita parte civile può risultare opportuno un riscontro esterno(Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01; Sez. 2, n. 43278 del24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01).È, altresì, principio pacifico che la valutazione dell’attendibilità della personaoffesa integri un apprezzamento di fatto, rimesso al giudice di merito, insindacabilein sede di legittimità se sorretto da motivazione non manifestamente illogica ocontraddittoria (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv.240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01; Sez. 6, n.443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348 del13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493-01; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003,Assenza, Rv. 225232-01).4.2. Nel caso di specie, la Corte di appello, confermando il giudizio di primogrado, ha valutato l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa conmotivazione logica e conforme ai criteri indicati da questa Corte, affermandone lapiena credibilità e l’assenza di elementi concreti idonei a far ritenere un’accusamendace.4.3. Né ricorre il vizio di omessa motivazione denunciato, avendo i giudici dimerito preso in considerazione anche gli atti del giudizio civile promosso allamoglie dell’imputato relativo allo sfratto per morosità e all’ingiunzione dipagamento, ritenendone, con argomentazione coerente, l’irrilevanza ai fini delgiudizio di attendibilità (pag. 5 della sentenza impugnata).4.4. Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso, risolvendosi lecensure in una sollecitazione alla rivalutazione del compendio probatorio e delgiudizio di attendibilità della persona offesa, apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito e, nel caso di specie, sorretti da motivazione congrua,logicamente coerente e priva di manifeste illogicità, come tale insindacabile in sededi legittimità.5. Il quinto motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione dellecondotte come tentata estorsione per asserita insussistenza della minaccia idoneaa coartare la volontà della vittima, è manifestamente infondato.5.1. È stato chiarito che, in tema di tentata estorsione, l’idoneità degli attideve essere valutata con giudizio ex ante, risultando priva di rilievo la capacità diresistenza successivamente dimostrata dalla vittima (Sez. 2, n. 24166 del20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537 – 01).5.2. Sotto questo profilo, il ragionamento della Corte di appello appare esenteda censure logico-giuridiche in quanto valorizza un’analisi ancorata allosvolgimento dei fatti in esame, rimarcando la pressione psicologica messa in attodal ricorrente, ritenuta del tutto idonea, oltre che diretta modo univoco, a coartarela libertà psichica della persona offesa e a fare omettere a quest'ultima lariscossione dei canoni arretrati e delle spese condominiali non pagate dall'imputato(pag. 6 della sentenza impugnata); in tal modo, la sentenza impugnata ha fattocorretta applicazione del soprarichiamato principio secondo il quale nel delitto ditentata estorsione, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato"ex ante", con la conseguenza che, ai fini della valutazione dell'idoneità di unaminaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata, dopo laformulazione della minaccia, dalla vittima, e dunque che, nel caso in esame, lapersona offesa abbia sporto denuncia e la moglie della stessa, titolare effettivadell’immobile, abbia proceduto in sede civile nei confronti dell’imputato.6. Il sesto motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per non averericonosciuto la sussistenza della desistenza o del recesso attivo, è manifestamenteinfondato.6.1. In tema di estorsione, è configurabile il tentativo ed è esclusa ladesistenza allorché il mancato conseguimento del profitto illecito, costituenteoggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non dipenda daun’autonoma determinazione dell’imputato, bensì dalla ferma resistenza dellavittima (Sez. 2, n. 3793 del 11/09/2019, dep. 2020, Fichera, Rv. 277969 – 01).6.2. La desistenza volontaria si differenzia dal recesso attivo in quanto laprima interviene quando s'interrompe l'attività esecutiva, mentre il secondopresuppone, invece, una condotta volontaria positivamente orientata a impedirel’evento (Sez. 2, n. 8031 del 24/06/1992, Porcari, Rv. 191291 – 01).6.3. In entrambi i casi di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione,rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversacondotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una sceltavolontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla suavolontà o necessitata da fattori esterni che abbiano impedito o reso vana laprosecuzione dell'azione.6.4. Nel caso di specie, i giudici di merito, con valutazione conforme econgruamente motivata, hanno accertato che l’imputato poneva in essere attiidonei e diretti in modo non equivoco a costringere la persona offesa, la cui moglieera proprietaria dell'abitazione concessa in locazione all'imputato, a rinunciare alpagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali, non conseguendo ilprofitto esclusivamente per cause indipendenti dalla sua volontà in quanto lapersona offesa non cedeva alle minacce e sporgeva denuncia, con esclusione,pertanto, di ogni ipotesi di desistenza o di recesso attivo (pag. 6 della sentenzaimpugnata).7. È manifestamente infondato il settimo motivo di ricorso, con il quale sideduce la carenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze7.1. Per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche si afferma ingiurisprudenza che il diniego è giustificato da motivazione esente da manifestaillogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede dilegittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419) ancheallorquando il giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficienteche egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendodisattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane,Rv. 248244).7.2. Nella fattispecie, la Corte di appello ha adeguatamente motivato ilmancato riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod.pen. alla lucedelle modalità di commissione del reato e della personalità del reo, comedesumibile dalle numerose condanne definitive che ha riportato (pag. 6 dellasentenza impugnata).8. Non supera il vaglio di ammissibilità l’ottavo motivo di ricorso, con il qualesi deduce la mancata esplicazione dei criteri di calcolo della pena.8.1. In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, ladiscrezionalità del giudice deve trovare giustificazione nella motivazione dellasentenza che ne dia conto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132cod. pen.); quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piùha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale,indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciatidall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosiperciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali ilgenerico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato” (Sez. 6,Sentenza n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189-01); è consentito farricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo: "pena congrua","pena equa", "congruo aumento", solo quando il giudice non si discosti molto daiminimi edittali (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01).8.2. Nella fattispecie risulta del tutto congrua la motivazione della Corte diappello che ha ritenuto la pena applicata «equa e proporzionata alla gravità dellecondotte reiterate nel tempo e alla pericolosità sociale dell’imputato» tenuto ancheconto che la stessa è stata determinata nel minimo edittale (ovvero applicandoalla pena base di cinque anni di reclusione ed euro 1000,00 di multa, ladiminuzione massima pari a due terzi ai sensi dell’art. 56 cod. pen.).9. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, nulla aggiungendo le considerazioni svolte nella memoria difensivadi replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]