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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 34954/2022

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma , via Pavia 30, rappresentato e difes o da gli Avv .ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - Azienda regionale Attività produttive - , elettivamente domicilia t a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 23A, rappresentata e difes a da ll’ Avv . [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 437 /2019 della Corte d’appello di L’Aquila pubblicata il 13 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA], laquale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità od ilrigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che: con delibera n. 165 del 2013 era stato inquadrato dal Consorzio industriale per il comprensorio del Vastese, oggi incorporato nell’[OSCURATO:PERSONA], nel profilo Q, posizione economica Q1; con successiva delibera n. 9 del 2014, la delibera n. 165 del 2013 era stata annullata; con ricorso depositato presso il Tribunale di Vasto aveva impugnato la delibera n. 9 del 2014; il Tribunale di Vasto, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 144 del 2016, aveva annullato la delibera n. 9 del 2014, confermando il suo inquadramento nel profilo Q, posizione economica Q1; l’[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 893 del 2017, aveva respinto.

Contro la sentenza n. 893 del 2017 della Corte d’appello di L’Aquila, l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione ordinaria ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

La Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 437 del 2019, ha accolto il ricorso per revocazione dell’[OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dell’originario appello della medesima [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il ricorso introduttivo di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, che investe quanto statuito in via rescindente dalla corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’inammissibilità del ricorso per revocazione ordinaria, nonché la sua tardività.

Egli contesta il fatto che la Corte d’appello di L’Aquila abbia ritenuto che la sentenza impugnata con ricorso per revocazione fosse stato il frutto di una banale svista, risultante palesemente dall’esame dei documenti e probabilmente causata da errato copia-incolla con gli atti di altra controversia.

Infatti, ad avviso del ricorrente, tramite il ricorso per revocazione era stato sottoposto alla corte territoriale “un travisato e personale (…) apprezzamento delle risultanze processuali”, come si evinceva dalle seguenticircostanze: - l’epigrafe della sentenza revocata conteneva l’esatta indicazione delle parti e del dedotto rapporto processuale, ovvero la precisa indicazione della sentenza di primo grado del Tribunale di Vasto; - il fatto ed il rapporto dedotto in giudizio erano stati correttamente riportati, come pure la sua mansione ed il suo livello di incardinamento; - i refusi di inserimento non avevano inficiato il procedimento logico e non avevano determinato la scelta motivazionale del ragionamento della corte territoriale; - la decisione revocata aveva correttamente respinto l’appello.Pertanto, secondo il ricorrente, non sussisterebbe il presupposto per l’accoglimento del ricorso per revocazione, vale a dire una radicale ed insanabile contrapposizione fra due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, l’una risultante dalla sentenza del giudice, l’altra ricavata univocamente dagli atti e documenti di causa.

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] afferma che la Corte d’appello di L’Aquila avrebbe dovuto valutare l’inconsistenza del rimando, compiuto dall’[OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione, a due precedenti del medesimo giudice di secondo grado (nn. 751 e 752 del 2015), in quanto, ai fini della revocazione, è esclusa ogni valutazione in ordine ad un precedente giudicato.

Ne derivava che la revocazione, essendo incentrat a sul contrasto tra decisioni, era tardiva, atteso che il termine di trenta giorni previsto per questo speciale gravame era spirato, siccome controparte aveva conosciuto le pronunce anteriori da ben prima della proposizione dell’appello. 2.Il motivo è inammissibile.

L’erroredi fatto previsto dall'art. 395 , n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo direvocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di unfatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l ’ inesistenza di unfatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un’errata valutazione delle risultanze processuali (Cass., Sez. 6 - 1, n. 2236 del 26 gennaio 2022).

Innanzitutto, deve affermarsi chele pronunce dei giudici il cui testo sia il frutto di un errato copia-incolla ben possono essere oggetto di un ricorso per revocazione per errore di fattoex art. 395, n. 4, c.p.c., ove tale errore sia di portata tale da risultare decisivo.Nella specie, la corte territoriale ha accertato, con una valutazione di meritoincensurabile in sede di legittimità, che la sentenza impugnata per revocazione era stata il risultato di un erroneo copia-incolla, come si evinceva dalle seguenti circostanzedocumentalmente dimostrate: - nella motivazione della sentenza vi erano riferimenti a soggetti estranei al giudizio, essendo indicato erroneamente anche il nome dell’appellante; - i fatti in narrativa attenevano ad una controversia differente, operandosi nella decisione una comparazione fra le categorie contrattuali C e B, mentre nel contenzioso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] quest’ultimo, inquadrato on categoria C”, rivendicava quella Q, livello economico Q1; - la motivazione richiamava delle deposizioni testimoniali, benché, nella specie, non fossero stati né ammessi né escussi testi.

Inoltre, il ricorrente non ha riportato, neppure in sintesi, nel suo atto d’impugnazione il contenuto della sentenza di primo grado, impedendo, così, a questo Collegio di verificare l’entità dell’errore commesso dalla Corte d’appello di L’Aquila.

Infatti, non è in contestazione che vi siano stati dei refusi, ma, eventualmente, la loro rilevanza ai fini della revocazione.

Per ciò che concerne la dedotta inconsistenza del rimando, compiuto dall’[OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione, a due precedenti del medesimo giudice di secondo grado (nn. 751 e 752 del 2015), si rileva che la doglianza è inammissibile, poiché questa circostanza non è stata posta a fondamento della pronuncia contestata.

3. Con il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo , che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, il ricorrente lamenta, innanzitutto, l’omessa motivazione a proposito della questione, da lui posta nella revocazione e nella pre c edente fase di appello, concernente il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato la documentazione da lui prodotta e il quantumda lui domandato.

La Corte d’appello di L’Aquila avrebbe dovuto emettere, allora , una pronuncia ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.

Erano stati violati, quindi, gli artt. 116 e 132 c.p.c. e 2103 e 2697 c.c.

Inoltre, la corte territoriale non avrebbe rispettato il disposto degli artt.112 e 115 c.p.c. e dell’art. 2719 c.c. in quanto non avrebbe dato rilievo alle mansioni da lui svolte, come riconosciute dall’[OSCURATO:PERSONA] con delibera n. 165 del 2013.

Con riferimento a quest’ultima delibera il ricorrente rappresenta che essa aveva valore confessorio ex art. 2735 c.c. e che, sul punto, il giudice di secondo grado avrebbe omesso ogni motivazione, in contrasto con gli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 281 sexies c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, poi, che sarebbe stato violato il CCNL per i lavoratori dipendenti dei Consorzi di [OSCURATO:PERSONA] aderenti al FICEI, artt. 24 e 28, assieme all’art. 2103 c.c. poiché il giudice di appello non avrebbe considerato che le mansioni da lui svolte coincidevano con quelle di cui alla categoria Q e che egli avrebbe maturato il diritto alla promozione automatica, avendo svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per oltre tre mesi.Lamenta, quindi, la violazione degli artt. 253, comma 2, 421, comma 2, e 437, comma 2, c.p.c., nonché 24 Cost. e 6 CEDU perché la Corte d’appello di L’Aquila non avrebbe attivato i suoi poteri istruttori d’ufficio.

Infine, prospetta la violazione dell’art. 91 c.p.c., negando la propria soccombenza e la conseguente condanna alle spese, liquidate in misura eccessiva.

Le doglianze sono infondate.

In primo luogo, il ricorrente domanda a questa Corte nella sostanza una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, in questa sede preclusa.

In particolare, la Corte d’appello di L’Aquila ha ritenuto, soppesate le prove agli atti, con un giudizio di merito non più sindacabile da questa S.C., che le mansioni addotte erano riconducibili alla declaratoria del livello di appartenenza.

Al riguardo, trova applicazione il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece , a valutazione(Cass., Sez. 1, n. 6774 del 1 ° marzo 2022 ) .

Neppure può prospettarsi una violazione dell’art. 2697 c.c., essendo onere del ricorrente il dimostrare i presupposti del diritto vantato , o dell’art. 348 bis c.p.c., avendo espressamente la corte territoriale rigettato la relativa eccezione poiché il gravame non poteva ritenersi icto oculiprivo di ragionevoli probabilitàdi accoglimento.In aggiunta a ciò, si rileva che [OSCURATO:PERSONA] non ha riportato, neppure in sintesi, il contenuto dei documenti ai quali ha fatto, genericamente, riferimento, così impedendo ogni esame degli stessi ai fini dell’accertamento del verificarsi di una loro non contestazione.

Quindi, si osserva che non ha censurato in maniera specifica la principale ratio decidendi della sentenza impugnata, ovvero che egli non solo non aveva provato, ma neppure dedotto di avere svolto ‹‹“funzioni di coordinamento, controllo ed integrazione di più settori diversificati” rivelatrici di un così “ampio grado di discrezionalità e decisionalità” da determinare una “dipendenza funzionale diretta dalla Dirigenza”; parimenti, il Mascitti non ha provato e neppure dedotto che le mansioni da lui svolte fossero “strettamente e direttamente connesse agli obiettivi”, nonché “della massima importanza per i risultati” dell’[OSCURATO:PERSONA]››.

Del tutto inconferente è, poi, il riferimento del ricorrente agli artt. 2719 c.c. e 112 c.p.c., ben potendo la corte territoriale liberamente valutare il contenuto delle risultanze istruttorie agli atti.

Quanto alla delibera n. 165 del 2013, la Corte d’appello di L’Aquila ha motivato dettagliatamente in ordine alla sua irrilevanza, chiarendo che, oltre ad essere stata quasi subito revocata, non conteneva “uno specifico riconoscimento in ordine all’effettivo svolgimento delle superiori mansioni, costituendo piuttosto un progetto di riorganizzazione degli uffici e di attribuzione di livelli superiori a diversi dipendenti, subordinato peraltro nell’efficacia ad una condizione che non risulta verificatasi”.

Va escluso, quindi, che essa avesse un qualsivoglia effetto confessorio.Per ciò che concerne la violazione dell’art. 2103 c.c. e degli artt. 24 e 28 CCNL de i lavoratori dipendenti dei Consorzi di [OSCURATO:PERSONA] aderenti al FICEI, si ribadisce che la corte territoriale ha accertato che il ricorrente non aveva neppure dedotto gli elementi costitutivi del diritto vantato e, nel merito, che la sua attività era del tutto sovrapponibile a quella che egli aveva svolto secondo il suo datore di lavoro.

In ordine alla mancata attivazione d’ufficio dei poteri istruttori del giudice di merito, si evidenzia che, nel rito dellavoro, il ricorrente che denunci incassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l’esistenza di una pista probatoria qualificata, ossia l’esistenza di fatti o mezzi diprova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio (Cass., Sez.L, n. 22628 del 10 settembre 2019).

Il ricorrente, però, non ha adempiuto all’onere di allegazione su di lui incombente, avendo richiamato principalmente la delibera n. 165 del 2013, già considerata dalla corte territoriale un documento non idoneo a fondare le sue pretese.

In particolare, si esclude una violazione degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, atteso che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] è statarespinta, innanzitutto , per un suo difetto di allegazione e che quest’ultimo, per sua stessa ammissione, ha potuto depositare una grande quantità di documenti.

Infine, va negata ogni violazione dell’art. 91 c.p.c., avendo la corte territoriale applicatogli ordinari criteri in tema di soccombenza, mentre il ricorrente non ha indicato in che termini sarebbero stati eventualmente violati i parametri di legge. 4.Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - dà atto che sussiste l’obbligo , per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione inte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma , via Pavia 30, rappresentato e difes o da gli Avv .ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - Azienda regionale Attività produttive - , elettivamente domicilia t a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 23A, rappresentata e difes a da ll’ Avv . [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 437 /2019 della Corte d’appello di L’Aquila pubblicata il 13 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA], laquale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità od ilrigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che: con delibera n. 165 del 2013 era stato inquadrato dal Consorzio industriale per il comprensorio del Vastese, oggi incorporato nell’[OSCURATO:PERSONA], nel profilo Q, posizione economica Q1; con successiva delibera n. 9 del 2014, la delibera n. 165 del 2013 era stata annullata; con ricorso depositato presso il Tribunale di Vasto aveva impugnato la delibera n. 9 del 2014; il Tribunale di Vasto, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 144 del 2016, aveva annullato la delibera n. 9 del 2014, confermando il suo inquadramento nel profilo Q, posizione economica Q1; l’[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 893 del 2017, aveva respinto. Contro la sentenza n. 893 del 2017 della Corte d’appello di L’Aquila, l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione ordinaria ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. La Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 437 del 2019, ha accolto il ricorso per revocazione dell’[OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dell’originario appello della medesima [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il ricorso introduttivo di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, che investe quanto statuito in via rescindente dalla corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’inammissibilità del ricorso per revocazione ordinaria, nonché la sua tardività. Egli contesta il fatto che la Corte d’appello di L’Aquila abbia ritenuto che la sentenza impugnata con ricorso per revocazione fosse stato il frutto di una banale svista, risultante palesemente dall’esame dei documenti e probabilmente causata da errato copia-incolla con gli atti di altra controversia. Infatti, ad avviso del ricorrente, tramite il ricorso per revocazione era stato sottoposto alla corte territoriale “un travisato e personale (…) apprezzamento delle risultanze processuali”, come si evinceva dalle seguenticircostanze: - l’epigrafe della sentenza revocata conteneva l’esatta indicazione delle parti e del dedotto rapporto processuale, ovvero la precisa indicazione della sentenza di primo grado del Tribunale di Vasto; - il fatto ed il rapporto dedotto in giudizio erano stati correttamente riportati, come pure la sua mansione ed il suo livello di incardinamento; - i refusi di inserimento non avevano inficiato il procedimento logico e non avevano determinato la scelta motivazionale del ragionamento della corte territoriale; - la decisione revocata aveva correttamente respinto l’appello.Pertanto, secondo il ricorrente, non sussisterebbe il presupposto per l’accoglimento del ricorso per revocazione, vale a dire una radicale ed insanabile contrapposizione fra due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, l’una risultante dalla sentenza del giudice, l’altra ricavata univocamente dagli atti e documenti di causa. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] afferma che la Corte d’appello di L’Aquila avrebbe dovuto valutare l’inconsistenza del rimando, compiuto dall’[OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione, a due precedenti del medesimo giudice di secondo grado (nn. 751 e 752 del 2015), in quanto, ai fini della revocazione, è esclusa ogni valutazione in ordine ad un precedente giudicato. Ne derivava che la revocazione, essendo incentrat a sul contrasto tra decisioni, era tardiva, atteso che il termine di trenta giorni previsto per questo speciale gravame era spirato, siccome controparte aveva conosciuto le pronunce anteriori da ben prima della proposizione dell’appello. 2.Il motivo è inammissibile. L’erroredi fatto previsto dall'art. 395 , n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo direvocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di unfatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l ’ inesistenza di unfatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un’errata valutazione delle risultanze processuali (Cass., Sez. 6 - 1, n. 2236 del 26 gennaio 2022). Innanzitutto, deve affermarsi chele pronunce dei giudici il cui testo sia il frutto di un errato copia-incolla ben possono essere oggetto di un ricorso per revocazione per errore di fattoex art. 395, n. 4, c.p.c., ove tale errore sia di portata tale da risultare decisivo.Nella specie, la corte territoriale ha accertato, con una valutazione di meritoincensurabile in sede di legittimità, che la sentenza impugnata per revocazione era stata il risultato di un erroneo copia-incolla, come si evinceva dalle seguenti circostanzedocumentalmente dimostrate: - nella motivazione della sentenza vi erano riferimenti a soggetti estranei al giudizio, essendo indicato erroneamente anche il nome dell’appellante; - i fatti in narrativa attenevano ad una controversia differente, operandosi nella decisione una comparazione fra le categorie contrattuali C e B, mentre nel contenzioso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] quest’ultimo, inquadrato on categoria C”, rivendicava quella Q, livello economico Q1; - la motivazione richiamava delle deposizioni testimoniali, benché, nella specie, non fossero stati né ammessi né escussi testi. Inoltre, il ricorrente non ha riportato, neppure in sintesi, nel suo atto d’impugnazione il contenuto della sentenza di primo grado, impedendo, così, a questo Collegio di verificare l’entità dell’errore commesso dalla Corte d’appello di L’Aquila. Infatti, non è in contestazione che vi siano stati dei refusi, ma, eventualmente, la loro rilevanza ai fini della revocazione. Per ciò che concerne la dedotta inconsistenza del rimando, compiuto dall’[OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione, a due precedenti del medesimo giudice di secondo grado (nn. 751 e 752 del 2015), si rileva che la doglianza è inammissibile, poiché questa circostanza non è stata posta a fondamento della pronuncia contestata. 3. Con il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo , che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, il ricorrente lamenta, innanzitutto, l’omessa motivazione a proposito della questione, da lui posta nella revocazione e nella pre c edente fase di appello, concernente il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato la documentazione da lui prodotta e il quantumda lui domandato. La Corte d’appello di L’Aquila avrebbe dovuto emettere, allora , una pronuncia ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. Erano stati violati, quindi, gli artt. 116 e 132 c.p.c. e 2103 e 2697 c.c. Inoltre, la corte territoriale non avrebbe rispettato il disposto degli artt.112 e 115 c.p.c. e dell’art. 2719 c.c. in quanto non avrebbe dato rilievo alle mansioni da lui svolte, come riconosciute dall’[OSCURATO:PERSONA] con delibera n. 165 del 2013. Con riferimento a quest’ultima delibera il ricorrente rappresenta che essa aveva valore confessorio ex art. 2735 c.c. e che, sul punto, il giudice di secondo grado avrebbe omesso ogni motivazione, in contrasto con gli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 281 sexies c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, poi, che sarebbe stato violato il CCNL per i lavoratori dipendenti dei Consorzi di [OSCURATO:PERSONA] aderenti al FICEI, artt. 24 e 28, assieme all’art. 2103 c.c. poiché il giudice di appello non avrebbe considerato che le mansioni da lui svolte coincidevano con quelle di cui alla categoria Q e che egli avrebbe maturato il diritto alla promozione automatica, avendo svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per oltre tre mesi.Lamenta, quindi, la violazione degli artt. 253, comma 2, 421, comma 2, e 437, comma 2, c.p.c., nonché 24 Cost. e 6 CEDU perché la Corte d’appello di L’Aquila non avrebbe attivato i suoi poteri istruttori d’ufficio. Infine, prospetta la violazione dell’art. 91 c.p.c., negando la propria soccombenza e la conseguente condanna alle spese, liquidate in misura eccessiva. Le doglianze sono infondate. In primo luogo, il ricorrente domanda a questa Corte nella sostanza una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, in questa sede preclusa. In particolare, la Corte d’appello di L’Aquila ha ritenuto, soppesate le prove agli atti, con un giudizio di merito non più sindacabile da questa S.C., che le mansioni addotte erano riconducibili alla declaratoria del livello di appartenenza. Al riguardo, trova applicazione il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece , a valutazione(Cass., Sez. 1, n. 6774 del 1 ° marzo 2022 ) . Neppure può prospettarsi una violazione dell’art. 2697 c.c., essendo onere del ricorrente il dimostrare i presupposti del diritto vantato , o dell’art. 348 bis c.p.c., avendo espressamente la corte territoriale rigettato la relativa eccezione poiché il gravame non poteva ritenersi icto oculiprivo di ragionevoli probabilitàdi accoglimento.In aggiunta a ciò, si rileva che [OSCURATO:PERSONA] non ha riportato, neppure in sintesi, il contenuto dei documenti ai quali ha fatto, genericamente, riferimento, così impedendo ogni esame degli stessi ai fini dell’accertamento del verificarsi di una loro non contestazione. Quindi, si osserva che non ha censurato in maniera specifica la principale ratio decidendi della sentenza impugnata, ovvero che egli non solo non aveva provato, ma neppure dedotto di avere svolto ‹‹“funzioni di coordinamento, controllo ed integrazione di più settori diversificati” rivelatrici di un così “ampio grado di discrezionalità e decisionalità” da determinare una “dipendenza funzionale diretta dalla Dirigenza”; parimenti, il Mascitti non ha provato e neppure dedotto che le mansioni da lui svolte fossero “strettamente e direttamente connesse agli obiettivi”, nonché “della massima importanza per i risultati” dell’[OSCURATO:PERSONA]››. Del tutto inconferente è, poi, il riferimento del ricorrente agli artt. 2719 c.c. e 112 c.p.c., ben potendo la corte territoriale liberamente valutare il contenuto delle risultanze istruttorie agli atti. Quanto alla delibera n. 165 del 2013, la Corte d’appello di L’Aquila ha motivato dettagliatamente in ordine alla sua irrilevanza, chiarendo che, oltre ad essere stata quasi subito revocata, non conteneva “uno specifico riconoscimento in ordine all’effettivo svolgimento delle superiori mansioni, costituendo piuttosto un progetto di riorganizzazione degli uffici e di attribuzione di livelli superiori a diversi dipendenti, subordinato peraltro nell’efficacia ad una condizione che non risulta verificatasi”. Va escluso, quindi, che essa avesse un qualsivoglia effetto confessorio.Per ciò che concerne la violazione dell’art. 2103 c.c. e degli artt. 24 e 28 CCNL de i lavoratori dipendenti dei Consorzi di [OSCURATO:PERSONA] aderenti al FICEI, si ribadisce che la corte territoriale ha accertato che il ricorrente non aveva neppure dedotto gli elementi costitutivi del diritto vantato e, nel merito, che la sua attività era del tutto sovrapponibile a quella che egli aveva svolto secondo il suo datore di lavoro. In ordine alla mancata attivazione d’ufficio dei poteri istruttori del giudice di merito, si evidenzia che, nel rito dellavoro, il ricorrente che denunci incassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l’esistenza di una pista probatoria qualificata, ossia l’esistenza di fatti o mezzi diprova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio (Cass., Sez.L, n. 22628 del 10 settembre 2019). Il ricorrente, però, non ha adempiuto all’onere di allegazione su di lui incombente, avendo richiamato principalmente la delibera n. 165 del 2013, già considerata dalla corte territoriale un documento non idoneo a fondare le sue pretese. In particolare, si esclude una violazione degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, atteso che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] è statarespinta, innanzitutto , per un suo difetto di allegazione e che quest’ultimo, per sua stessa ammissione, ha potuto depositare una grande quantità di documenti. Infine, va negata ogni violazione dell’art. 91 c.p.c., avendo la corte territoriale applicatogli ordinari criteri in tema di soccombenza, mentre il ricorrente non ha indicato in che termini sarebbero stati eventualmente violati i parametri di legge. 4.Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015). P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - dà atto che sussiste l’obbligo , per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione inte
Sentenza Cassazione n. 34954/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris