Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15609/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissiiblità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen.

Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare la capacità di [OSCURATO:PERSONA] di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con l'organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta alle doglianze difensive, quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative in atti, ha posto in evidenza: - il ruolo di vertice svolto da [OSCURATO:PERSONA], per un lungo periodo, nell'ambito dell'organizzazione mafiosa Cosa nostra, quale reggente dei mandamento di Resuttana; - la partecipazione, quale mandante o esecutore, ad una pluralità di reati non solo di estrema gravità, ma strategici nel perseguimento dell'obiettivo del sodalizio di contrapposizione violenta allo Stato (oltre alle stragi, gli omicidi di Pio la Torre, [OSCURATO:PERSONA], e la fallita strage dell'Addaura ai danni di [OSCURATO:PERSONA]); - l'attuale vitalità della compagine associativa in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva a lungo militato nonché la sua consolidata componete familistica (fino al 2021 sono stati arrestati in esecuzione di numerose operazioni di polizia decine di affiliati, alcuni imparentati con [OSCURATO:PERSONA], operanti nel mandamento dì Resuttana ed in quelli viciniori il cui territorio era ancora soggetto al persistente e radicato controllo del territorio da parte dei clan dell'organizzazione); - l'assenza nella sua condotta inframuraria di elementi in qualche modo sintomatici di un suo allontanamento dalla organizzazione criminale; di contro risultano ripetute sanzioni per infrazioni disciplinari.

2. Avverso l'illustrato decreto, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 41-bis Ord. pen., 125 e 666 cod. proc. pen. nonché 27 Cost. e 6 Conv.

EDU e insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, l'apparato giustificativo è incompleto ed apodittico perché prescinde dai necessari approfondimenti istruttori sollecitati dalla difesa e non dà conto della necessaria attualizzazione dei presunti sintomi di pericolosità.

E' illegittima ed ingiustificata la decisione di rigettare richiesta difensiva di acquisire copia degli atti relativi alle indagini richiamate nel decreto ministeriale.

Solo attraverso l'esame diretto degli atti indicati, il Tribunale avrebbe potuto compiere un'adeguata ed approfondita verifica sul presupposto dell'attuale operatività del clan di appartenenza del ricorrente ovvero su uno degli elementi considerati fondamentali in sede di giudizio prognostico sulla possibilità del detenuto di ripristinare i contatti con l'esterno.

Il giudizio sulla permanenza delle condizioni di pericolo che avevano originariamente giustificato l'applicazione del regime speciale si è risolto, in assenza dell'acquisizione degli atti richiesti, in un mero richiamo al curriculum giudiziario e in un acritico rinvio alla precedenza ordinanza di proroga, che non contiene, tuttavia, risposte adeguate ai rilievi difensivi dedotti nel reclamo.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. in relazione agli artt. art. 4-bis Ord. pen., 7 Conv.

EDU e alla n. 94 del 2009.

Evidenzia che, in applicazione die principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32 del 2020 sul divieto di retroattività delle norme penitenziarie che incidono sulla libertà del detenuto, l'invocato giudizio sulla legittimità dell'attuale sottoposizione al regime differenziato deve essere verificata sulla base delle norme in vigore prima della riforma intervenuta con la legge n. 94 2009, che ha introdotto un trattamento in più punti peggiorativo, ampliando la durata delle proroghe, attribuendo la competenza esclusiva sui reclami al Tribunale di sorveglianza di Roma, consentendo l'applicazione del regime anche dopo l'espiazione delle pene relative ai reati di cui all'art. 4-bis Ord. pen.

A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, non può più sostenersi, come si legge in alcune sentenze della giurisprudenza di legittimità, che la disciplina più sfavorevole testé citata incida soltanto sulle modalità esecutive della pena senza comportare la trasformazione della sua natura.

Attualmente, a differenza del passato, la sottoposizione al regime di cui all'art. 41 bis Ord. pen. è ostativa, in modo assoluto, all'acceso a qualsiasi beneficio penitenziario o misura alternativa alla detenzione Qualora non fosse possibile una interpretazione della disciplina del regime differenziato conforme ai principi enunciati della citata sentenza della Consulta, la difesa del ricorrente solleva questione di costituzionalità dei artt. 4-bis e 41-bis Ord. pen., laddove nell'attuale formulazione prevedono la preclusione assoluta di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative dei detenuti ristretti in regime differenziato in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena rispettivamente previsti dagli artt. 3 e 27 della Costituzione.

La questione è rilevante per [OSCURATO:PERSONA], il quale ha superato la soglia di pena espiata che gli consentirebbe di accedere a più benefici, tra cui la liberazione condizionale, ma che a causa del divieto assoluto ora previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. non può compiere alcun percorso rieducativo, neanche ottenendo la concessione dei permessi premio, e ciò solo perché sottoposto ad un regime carcerario il cui unico presupposto è costituito ella mera possibilità di riprendere i contatti con il contesto delinquenziale di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 3 u94 Ritiene il Collegio che il ricorso deve essere rigettato.

1. Il primo motivo è infondato.

1.1. L'art. 41-bis Ord. pen., nel testo attualmente vigente, frutto delle modiche apportate dalla I., 15 luglio 2009, n. 94 e dal d.I., 30 aprile 2020, n. 28, stabilisce la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le regole del trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti ivi menzionati allorché ricorrano " gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica" nonché "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva".

Secondo quanto già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte con orientamento, cui si ritiene di dover aderire, la chiara formulazione della norma indica che, per il riconoscimento di detta condizione e diversamente da quanto richiesto per formulare un giudizio di responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio", non debba essere dimostrata in termini di certezza la sussistenza dei detti collegamenti, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221 - 01; Sez. 1, n. 16019 del 27/01/2016 Bonura, Rv. 266620 - 01).

1.2. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020).

Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale, possano continuare a tenere contatti illeciti e ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno dei carcere, il controllo sulle attività delittuose in seno all'organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013).

1.3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva».

Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione dì una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (fra le altre, Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Rv. 267248).

Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica di tutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento della detenzione

1.4. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274912; Sez. 1, n. 4 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114).

Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto.

Mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce da solo elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra.

4. Il perimetro e le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministeriali previsti dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., circoscritto nel testo attuale del successivo comma 2-sexies alla verifica della "sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento" sono state precisate da numerosi interventi della Corte costituzionale.

1.5. Con riferimento ai provvedimenti di proroga del regime differenziato, la Consulta è pervenuta a conclusioni dello stesso tenore, esplicitamente avallando la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo le modifiche apportate all'art. 41- bis Ord. pen dalla legge n. 279 del 2002 e dalla legge n. 94 del 2009.

La Corte costituzionale, dapprima, nell'esaminare le conseguenze dell'introduzione al comma 2-bis cit. dell'inciso «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno» (oggi soppresso), ha escluso che nella verifica dei presupposti possa operare una inversione dell'onere della prova (nello stesso senso Sez. 1, n. 15283 del 30/03/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 234844; Sez. 1, n. 41316 del 23/09/2009, Zagaria, Rv. 245048), ribadendo che il provvedimento di proroga deve contenere una adeguata motivazione sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali (nello stesso senso ex plurimis Sez. 1, n. 48396 del 06/10/2011, Lucchese, Rv. 251583) e che, conseguentemente, "in sede di controllo giurisdizionale spetterà al giudice verificare in concreto - anche alla luce delle circostanze eventualmente allegate dal detenuto - se gli elementi posti dall'amministrazione a fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regime speciale" (sentenza n. 417 del 2004).

Successivamente, nel considerare infondata la censura relativa all'asserita cancellazione di ogni controllo di legalità, da parte del tribunale di sorveglianza, sui contenuti del provvedimento ministeriale applicativo delle prescrizioni dettate dall'art. 41-bis, comma 2 -quater, della legge n. 354 del 1975, nei testo modificato dalla legge n. 94 del 2009, con conseguente violazione degli artt. 13, secondo comma, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, ha precisato, sulla base di ricostruzione sistematica delle norme dell'ordinamento penitenziario, che le proroghe - a prescindere dalla soppressione, nella disciplina del reclamo di cui 5 al comma 2-sexies cit. contro il decreto applicativo del regime speciale, del riferimento al controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza - al pari di tutti i provvedimenti adottati nei confronti dei detenuti lesivi di posizioni giuridiche che, per la loro stretta inerenza alla persona umana, sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, continuano ad essere reclamabili con lo strumento generale previsto dall'art. 14- ter Ord. pen. davanti al giudice dei diritti e cioè al giudice ordinario ai sensi dell'art. 24 della Costituzione (sentenza n. 190 del 2010).

Il sindacato giurisdizionale attivato dai detenuti attraverso tale rimedio, proprio perché funzionale alla tutela di diritti soggettivi, si estende «non solo alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo», con la conseguenza che «eventuali misure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi finì disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e gli atti dell'amministrazione solo in quanto legittimi » (sentenza n. 351 del 1996, richiamata dalla n. 190 del 2010 ).1.6.

Conclusivamente, il controllo da parte del Tribunale di sorveglianza, adito in sede di reclamo avverso i provvedimenti di proroga del regime differenziato, lungi dal costituire un sindacato di mera legittimità sulla congruità della motivazione, come tale limitato alla valutazione della correttezza, logica e giuridica, del provvedimento reclamato, è, invece, volto a verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi di cui all'art. 41-bis Ord. pen. mediante il ponderato apprezzamento dell'intero materiale probatorio raccolto, quindi non solo degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministeriale ma anche di quelli, eventualmente, allegati dal reclamante o comunque emersi dall'istruttoria, al fine di riscontrarne, con congrue e pertinenti argomentazioni critiche sulle contrapposte prospettazioni, la idoneità dimostrativa della capacità del soggetto sottoposto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361 — 01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248 — 01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495 - 01).

Ed in ciò si apprezza la distinzione con i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice di legittimità sulla decisione sul reclamo, circoscritto al solo vizio di violazione di legge da intendersi nel senso che il controllo ha per oggetto, oltre che l'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, la mancanza di motivazione con la precisazione che in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordínate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

2. Tanto posto, la motivazione adottata (pagg. da 4 a 7), per nulla apparente e priva di profili di palese illogicità e incoerenza, nel dare contezza delle ragioni della decisione, ha congruamente illustrato la posizione di rilievo assunta dal ricorrente all'interno della cosca di appartenenza ed il ruolo decisionale anche con riferimento ai reati strategici.

Ha, altrettanto correttamente valorizzato, oltre a quanto riportato nel par.

1. del ritenuto in fatto, le più recenti acquisizioni investigative che hanno dimostrato la capacità operativa ed il persistente radicamento nel territorio della famiglia mafiosa di cui [OSCURATO:PERSONA] continua ad essere considerato un esponente apicale.Su quest'ultimo aspetto si presenta generica la censura sollevata dal ricorrente secondo cui la mancata acquisizione di copia degli atti indicati nel decreto ministeriale avrebbe irrimediabilmente compromesso la concretezza ed affidabilità del giudizio.

Il Tribunale ha desunto l'attuale operatività della famiglia mafiosa di Resuttana e più in generale dell'organizzazione Cosa nostra dalle note informative degli organi investigativi, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle sentenze quindi da atti particolarmente significativi, di cui vengono citati ampi stralci Il ricorrnete, quindi, non si confronta adeguatamente con la valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza circa la esaustività della istruttoria svolta non ìndicando nemmeno il contenuto favorevole alla sua prospettazione ch si sarebbe potuto trarre dagli atti ingiustificatamente non acquisiti.

D'altra nella presente tipologia di procedimento non può apprezzarsi la mancata valutazione di prova decisiva, prevista solo per il dibattimento (cfr. Sez. 1, n. 32116 del 10/9/2020, Gaita, Rv. 280199).

Alla stregua della descritta base fattuale, il Tribunale ha correttamente formulato il giudizio prognostico sul pericolo che il ricorrente, ove ammesso al regime penitenziario ordinario possa riallacciare, approfittando dell'allentamento dei controlli, i rapporti con l'organizzazione criminale di cui è stato a lungo un esponente di vertice, considerando recessivi gli elementi di segno contrario, dedotti dalla difesa in sede di reclamo, perché nient'affatto dimostrativi, se non di un serio distacco dal contesto associativo, quanto meno della perdita del prestigio e della caratura criminale legata al ruolo di comando che, secondo l'esperienza derivante dalle vicende processuali, non è messa in crisi dalla detenzione carceraria.

3. Il secondo motivo è parimenti infondato.

Va ribadito che, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, ultima parte, ord. pen., il regime detentivo differenziato può essere disposto o prorogato anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti di cui all'art. 4-bis della stessa legge e la pena residua da espiare riguardi reati non ostativi commessi anteriormente all'introduzione del citato regime, dovendosi escludere, in tal caso, una violazione del divieto di retroattività della legge penale di cui all'art.25, comma 2, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, atteso che: 1) con il provvedimento dì unificazione delle pene concorrenti, la pena deve essere considerata, ai fini del regime speciale, quale pena unica; 2) la disciplina relativa al regime speciale incide sulle sole modalità esecutive della pena senza comportare la trasformazione della sua natura (Sez. 1, Sentenza n. 36706 del 15/06/2021, Tornese, Rv. 281906 - 01).2.1.

La questione di costituzionalità dei artt. 4-bis e 41-bis Ord. pen. nella parte in cui, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, prevedono una preclusione assoluta di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative dei detenuti ristretti in regime differenziato non è rilevante in questa sede in cui si discute della legittimità della pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissiiblità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare la capacità di [OSCURATO:PERSONA] di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con l'organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta alle doglianze difensive, quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative in atti, ha posto in evidenza: - il ruolo di vertice svolto da [OSCURATO:PERSONA], per un lungo periodo, nell'ambito dell'organizzazione mafiosa Cosa nostra, quale reggente dei mandamento di Resuttana; - la partecipazione, quale mandante o esecutore, ad una pluralità di reati non solo di estrema gravità, ma strategici nel perseguimento dell'obiettivo del sodalizio di contrapposizione violenta allo Stato (oltre alle stragi, gli omicidi di Pio la Torre, [OSCURATO:PERSONA], e la fallita strage dell'Addaura ai danni di [OSCURATO:PERSONA]); - l'attuale vitalità della compagine associativa in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva a lungo militato nonché la sua consolidata componete familistica (fino al 2021 sono stati arrestati in esecuzione di numerose operazioni di polizia decine di affiliati, alcuni imparentati con [OSCURATO:PERSONA], operanti nel mandamento dì Resuttana ed in quelli viciniori il cui territorio era ancora soggetto al persistente e radicato controllo del territorio da parte dei clan dell'organizzazione); - l'assenza nella sua condotta inframuraria di elementi in qualche modo sintomatici di un suo allontanamento dalla organizzazione criminale; di contro risultano ripetute sanzioni per infrazioni disciplinari. 2. Avverso l'illustrato decreto, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 41-bis Ord. pen., 125 e 666 cod. proc. pen. nonché 27 Cost. e 6 Conv. EDU e insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, l'apparato giustificativo è incompleto ed apodittico perché prescinde dai necessari approfondimenti istruttori sollecitati dalla difesa e non dà conto della necessaria attualizzazione dei presunti sintomi di pericolosità. E' illegittima ed ingiustificata la decisione di rigettare richiesta difensiva di acquisire copia degli atti relativi alle indagini richiamate nel decreto ministeriale. Solo attraverso l'esame diretto degli atti indicati, il Tribunale avrebbe potuto compiere un'adeguata ed approfondita verifica sul presupposto dell'attuale operatività del clan di appartenenza del ricorrente ovvero su uno degli elementi considerati fondamentali in sede di giudizio prognostico sulla possibilità del detenuto di ripristinare i contatti con l'esterno. Il giudizio sulla permanenza delle condizioni di pericolo che avevano originariamente giustificato l'applicazione del regime speciale si è risolto, in assenza dell'acquisizione degli atti richiesti, in un mero richiamo al curriculum giudiziario e in un acritico rinvio alla precedenza ordinanza di proroga, che non contiene, tuttavia, risposte adeguate ai rilievi difensivi dedotti nel reclamo. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. in relazione agli artt. art. 4-bis Ord. pen., 7 Conv. EDU e alla n. 94 del 2009. Evidenzia che, in applicazione die principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32 del 2020 sul divieto di retroattività delle norme penitenziarie che incidono sulla libertà del detenuto, l'invocato giudizio sulla legittimità dell'attuale sottoposizione al regime differenziato deve essere verificata sulla base delle norme in vigore prima della riforma intervenuta con la legge n. 94 2009, che ha introdotto un trattamento in più punti peggiorativo, ampliando la durata delle proroghe, attribuendo la competenza esclusiva sui reclami al Tribunale di sorveglianza di Roma, consentendo l'applicazione del regime anche dopo l'espiazione delle pene relative ai reati di cui all'art. 4-bis Ord. pen. A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, non può più sostenersi, come si legge in alcune sentenze della giurisprudenza di legittimità, che la disciplina più sfavorevole testé citata incida soltanto sulle modalità esecutive della pena senza comportare la trasformazione della sua natura. Attualmente, a differenza del passato, la sottoposizione al regime di cui all'art. 41 bis Ord. pen. è ostativa, in modo assoluto, all'acceso a qualsiasi beneficio penitenziario o misura alternativa alla detenzione Qualora non fosse possibile una interpretazione della disciplina del regime differenziato conforme ai principi enunciati della citata sentenza della Consulta, la difesa del ricorrente solleva questione di costituzionalità dei artt. 4-bis e 41-bis Ord. pen., laddove nell'attuale formulazione prevedono la preclusione assoluta di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative dei detenuti ristretti in regime differenziato in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena rispettivamente previsti dagli artt. 3 e 27 della Costituzione. La questione è rilevante per [OSCURATO:PERSONA], il quale ha superato la soglia di pena espiata che gli consentirebbe di accedere a più benefici, tra cui la liberazione condizionale, ma che a causa del divieto assoluto ora previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. non può compiere alcun percorso rieducativo, neanche ottenendo la concessione dei permessi premio, e ciò solo perché sottoposto ad un regime carcerario il cui unico presupposto è costituito ella mera possibilità di riprendere i contatti con il contesto delinquenziale di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 3 u94 Ritiene il Collegio che il ricorso deve essere rigettato. 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. L'art. 41-bis Ord. pen., nel testo attualmente vigente, frutto delle modiche apportate dalla I., 15 luglio 2009, n. 94 e dal d.I., 30 aprile 2020, n. 28, stabilisce la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le regole del trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti ivi menzionati allorché ricorrano " gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica" nonché "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva". Secondo quanto già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte con orientamento, cui si ritiene di dover aderire, la chiara formulazione della norma indica che, per il riconoscimento di detta condizione e diversamente da quanto richiesto per formulare un giudizio di responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio", non debba essere dimostrata in termini di certezza la sussistenza dei detti collegamenti, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221 - 01; Sez. 1, n. 16019 del 27/01/2016 Bonura, Rv. 266620 - 01). 1.2. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020). Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale, possano continuare a tenere contatti illeciti e ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno dei carcere, il controllo sulle attività delittuose in seno all'organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013). 1.3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione dì una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (fra le altre, Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Rv. 267248). Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica di tutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento della detenzione 1.4. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274912; Sez. 1, n. 4 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114). Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto. Mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce da solo elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra. 4. Il perimetro e le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministeriali previsti dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., circoscritto nel testo attuale del successivo comma 2-sexies alla verifica della "sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento" sono state precisate da numerosi interventi della Corte costituzionale. 1.5. Con riferimento ai provvedimenti di proroga del regime differenziato, la Consulta è pervenuta a conclusioni dello stesso tenore, esplicitamente avallando la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo le modifiche apportate all'art. 41- bis Ord. pen dalla legge n. 279 del 2002 e dalla legge n. 94 del 2009. La Corte costituzionale, dapprima, nell'esaminare le conseguenze dell'introduzione al comma 2-bis cit. dell'inciso «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno» (oggi soppresso), ha escluso che nella verifica dei presupposti possa operare una inversione dell'onere della prova (nello stesso senso Sez. 1, n. 15283 del 30/03/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 234844; Sez. 1, n. 41316 del 23/09/2009, Zagaria, Rv. 245048), ribadendo che il provvedimento di proroga deve contenere una adeguata motivazione sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali (nello stesso senso ex plurimis Sez. 1, n. 48396 del 06/10/2011, Lucchese, Rv. 251583) e che, conseguentemente, "in sede di controllo giurisdizionale spetterà al giudice verificare in concreto - anche alla luce delle circostanze eventualmente allegate dal detenuto - se gli elementi posti dall'amministrazione a fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regime speciale" (sentenza n. 417 del 2004). Successivamente, nel considerare infondata la censura relativa all'asserita cancellazione di ogni controllo di legalità, da parte del tribunale di sorveglianza, sui contenuti del provvedimento ministeriale applicativo delle prescrizioni dettate dall'art. 41-bis, comma 2 -quater, della legge n. 354 del 1975, nei testo modificato dalla legge n. 94 del 2009, con conseguente violazione degli artt. 13, secondo comma, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, ha precisato, sulla base di ricostruzione sistematica delle norme dell'ordinamento penitenziario, che le proroghe - a prescindere dalla soppressione, nella disciplina del reclamo di cui 5 al comma 2-sexies cit. contro il decreto applicativo del regime speciale, del riferimento al controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza - al pari di tutti i provvedimenti adottati nei confronti dei detenuti lesivi di posizioni giuridiche che, per la loro stretta inerenza alla persona umana, sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, continuano ad essere reclamabili con lo strumento generale previsto dall'art. 14- ter Ord. pen. davanti al giudice dei diritti e cioè al giudice ordinario ai sensi dell'art. 24 della Costituzione (sentenza n. 190 del 2010). Il sindacato giurisdizionale attivato dai detenuti attraverso tale rimedio, proprio perché funzionale alla tutela di diritti soggettivi, si estende «non solo alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo», con la conseguenza che «eventuali misure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi finì disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e gli atti dell'amministrazione solo in quanto legittimi » (sentenza n. 351 del 1996, richiamata dalla n. 190 del 2010 ).1.6. Conclusivamente, il controllo da parte del Tribunale di sorveglianza, adito in sede di reclamo avverso i provvedimenti di proroga del regime differenziato, lungi dal costituire un sindacato di mera legittimità sulla congruità della motivazione, come tale limitato alla valutazione della correttezza, logica e giuridica, del provvedimento reclamato, è, invece, volto a verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi di cui all'art. 41-bis Ord. pen. mediante il ponderato apprezzamento dell'intero materiale probatorio raccolto, quindi non solo degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministeriale ma anche di quelli, eventualmente, allegati dal reclamante o comunque emersi dall'istruttoria, al fine di riscontrarne, con congrue e pertinenti argomentazioni critiche sulle contrapposte prospettazioni, la idoneità dimostrativa della capacità del soggetto sottoposto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361 — 01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248 — 01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495 - 01). Ed in ciò si apprezza la distinzione con i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice di legittimità sulla decisione sul reclamo, circoscritto al solo vizio di violazione di legge da intendersi nel senso che il controllo ha per oggetto, oltre che l'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, la mancanza di motivazione con la precisazione che in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordínate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 2. Tanto posto, la motivazione adottata (pagg. da 4 a 7), per nulla apparente e priva di profili di palese illogicità e incoerenza, nel dare contezza delle ragioni della decisione, ha congruamente illustrato la posizione di rilievo assunta dal ricorrente all'interno della cosca di appartenenza ed il ruolo decisionale anche con riferimento ai reati strategici. Ha, altrettanto correttamente valorizzato, oltre a quanto riportato nel par. 1. del ritenuto in fatto, le più recenti acquisizioni investigative che hanno dimostrato la capacità operativa ed il persistente radicamento nel territorio della famiglia mafiosa di cui [OSCURATO:PERSONA] continua ad essere considerato un esponente apicale.Su quest'ultimo aspetto si presenta generica la censura sollevata dal ricorrente secondo cui la mancata acquisizione di copia degli atti indicati nel decreto ministeriale avrebbe irrimediabilmente compromesso la concretezza ed affidabilità del giudizio. Il Tribunale ha desunto l'attuale operatività della famiglia mafiosa di Resuttana e più in generale dell'organizzazione Cosa nostra dalle note informative degli organi investigativi, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle sentenze quindi da atti particolarmente significativi, di cui vengono citati ampi stralci Il ricorrnete, quindi, non si confronta adeguatamente con la valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza circa la esaustività della istruttoria svolta non ìndicando nemmeno il contenuto favorevole alla sua prospettazione ch si sarebbe potuto trarre dagli atti ingiustificatamente non acquisiti. D'altra nella presente tipologia di procedimento non può apprezzarsi la mancata valutazione di prova decisiva, prevista solo per il dibattimento (cfr. Sez. 1, n. 32116 del 10/9/2020, Gaita, Rv. 280199). Alla stregua della descritta base fattuale, il Tribunale ha correttamente formulato il giudizio prognostico sul pericolo che il ricorrente, ove ammesso al regime penitenziario ordinario possa riallacciare, approfittando dell'allentamento dei controlli, i rapporti con l'organizzazione criminale di cui è stato a lungo un esponente di vertice, considerando recessivi gli elementi di segno contrario, dedotti dalla difesa in sede di reclamo, perché nient'affatto dimostrativi, se non di un serio distacco dal contesto associativo, quanto meno della perdita del prestigio e della caratura criminale legata al ruolo di comando che, secondo l'esperienza derivante dalle vicende processuali, non è messa in crisi dalla detenzione carceraria. 3. Il secondo motivo è parimenti infondato. Va ribadito che, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, ultima parte, ord. pen., il regime detentivo differenziato può essere disposto o prorogato anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti di cui all'art. 4-bis della stessa legge e la pena residua da espiare riguardi reati non ostativi commessi anteriormente all'introduzione del citato regime, dovendosi escludere, in tal caso, una violazione del divieto di retroattività della legge penale di cui all'art.25, comma 2, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, atteso che: 1) con il provvedimento dì unificazione delle pene concorrenti, la pena deve essere considerata, ai fini del regime speciale, quale pena unica; 2) la disciplina relativa al regime speciale incide sulle sole modalità esecutive della pena senza comportare la trasformazione della sua natura (Sez. 1, Sentenza n. 36706 del 15/06/2021, Tornese, Rv. 281906 - 01).2.1. La questione di costituzionalità dei artt. 4-bis e 41-bis Ord. pen. nella parte in cui, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, prevedono una preclusione assoluta di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative dei detenuti ristretti in regime differenziato non è rilevante in questa sede in cui si discute della legittimità della pr
Sentenza Cassazione n. 15609/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris