CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 26522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27641-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 540/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 27641 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- R.G.27641/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Palermo, confermando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha accolto l'opposizione ad avviso di addebito avente ad oggetto l'importo di Euro 3.378,24 a titolo di contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], ingegnere, per i redditi prodotti nell'anno 2008 e ingiunti dall'INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la Corte territoriale ha accertato che alla data della richiesta di pagamento, il credito, venuto a scadenza il 16.06.2009, era caduto in prescrizione; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un motivo unico; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, cod.proc.civ., l'INPS lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, della legge 9 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 18, D. Lgs. n. 241/97, dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e del DPCM del 4 giugno 2009 pubblicato in GU n. 137 del 16 giugno 2009", per avere la Corte d'Appello di Palermo, trascurato di prendere in considerazione il differimento del termine per il versamento contributivo introdotto dal d.P.C.M. indicato in epigrafe; il motivo merita accoglimento; va in questo caso data continuità al consolidato orientamento di questa Corte, con cui si è stabilito che "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (Cass. n. 10273 del 2021); dalla corretta applicazione del pacifico orientamento sopra richiamato, applicabile anche ai crediti relativi all'anno 2008, scaturisce che, considerando il differimento di cui al d.PCM del 4 giugno 2009, il credito sarebbe caduto in prescrizione il 6.07.2014 e che quindi, alla data di notifica dell'avviso di addebito del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte dell'INPS, esso era ancora esigibile in quanto non prescritto; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Ro