CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13277/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 del TRIBUNALE di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 marzo 2021, il Tribunale di Teramo in sede di appello ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice di pace di Teramo con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen., per avere colposamente cagionato, con imprudenza, negligenza, imperizia, ad [OSCURATO:PERSONA] -la quale urtava una sporgenza tagliente del proiettore sinistro dell'auto parcheggiata dal medesimo, a ridosso del cancello di ingresso di un condominio, in modo da ostacolare il passaggio pedonale- lesioni personali, consistite in ferita lacero-contusa al quadricipite sinistro, giudicate guaribili in giorni quindici (fatto del 27.8.2017). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi. 2.1. Con il primo, fa valere la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità in ordine alla valutazione della prova, culminante nel travisamento della prova. Richiamati i principi che regolano la responsabilità colposa, la prevedibilità dell'evento e la causalità della condotta, il ricorrente assume l'insussistenza di un apparato argonnentativo idoneo ad affermare la responsabilità dell'imputato nel sinistro occorso alla persona offesa. Rileva che nessuno dei testi escussi nel processo ha assistito all'evento, mentre è emerso che Angelozzi parcheggiò la propria autovettura davanti al cancello carrabile e non al cancello pedonale del condominio, che risultava libero e transitabile. Nessuna violazione delle norme che regolano la circolazione stradale, inoltre, può essere ascritta all'imputato, avendo egli parcheggiato l'autoveicolo in un'area privata e non sulla pubblica strada, sicché non può estendersi all'ipotesi di specie la disciplina del codice della strada. Mentre, quando anche si volesse ritenere applicabile la normativa sulla circolazione dei veicoli, occorrerebbe dimostrare il rapporto di causalità fra la condotta dell'avere parcheggiato in divieto di sosta e l'evento lesivo, posto che la regola dettata dall'art. 158 cod. strada è rivolta ad evitare di ostacolare l'uscita dei veicoli dai cancelli carrabili e non ad evitare lesioni ai pedoni, che eventualmente urtino i veicoli indebitamente parcheggiati. Deduce che, al fine di affermare la responsabilità colposa è necessario che l'evento prodottosi sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare mirava a prevenire. Al contrario, anche se la sosta fosse stata consentita, l'urto del pedone con il veicolo dell'imputato si sarebbe egualmente verificato, il che dimostra che l'avere violato il divieto di sosta non ha, in alcun modo, aumentato le probabilità di verificazione dell'evento. Osserva che [OSCURATO:PERSONA] si è procurata le lesioni per propria negligenza e disattenzione, scegliendo di passare dal cancello carrabile e non da quello pedonale, tenendo una condotta autolesiva. Sostiene che non può essere condiviso il ragionamento del giudice di appello, secondo il quale la norma cautelare violata non è quella relativa al divieto di sosta, ma quella esplicitata dall'art. 2054, comma 4 cod. c:iv., essendo questa rilevante solo ai fini della responsabilità civile, comunque costituendo il comportamento della persona offesa una causa idonea da sola a determinare l'evento, ai sensi dell'art. 41, comma 2 cod. pen. Lamenta, infine, il mancato superamento del ragionevole dubbio di colpevolezza, essendo la decisione fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile. 2.2. Con il secondo motivo, si duole della violazione di egge in relazione al disposto degli artt. 175 e 133 cod. pen., per non avere il Tribunale concesso il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziario benché richiesto, sulla base della considerazione che l'imputato ha già riportato quattro condanne, di cui due relative a reati depenalizzati. Rileva che le ulteriori due condanne, risalenti al 2007 ed al 2008, risultano estinte per il positivo esito dell'affidamento in prova, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto, in applicazione del principio dell'emenda, che informa l'istituto, concedere la non menzione della condanna. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che il ricorso deduce essenzialmente vizi motivazionali, sia con riferimento al ragionamento di merito sviluppato dal Tribunale per affermare la responsabilità colposa del prevenuto, sia in relazione all'asserita carenza motivazionale in punto di concedibilità del beneficio della non menzione, che risulta, per contro, adeguatamente motivata in funzione dei precedenti a carico. Sotto questo profilo, il ricorso sarebbe inammissibile, ai sensi di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 606 cod. proc. pen., secondo cui: "Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al cormna 1, lettere a), b) e c)", e non, quindi, per i restanti motivi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 606 cit., tra cui, appunto, quelli che deducono vizi motivazionali.Va, peraltro, riconosciuto che almeno il primo motivo, in punto di responsabilità, sviluppa anche doglianze che possono essere ricondotte al vizio di violazione di legge, censurandosi la sentenza impugnata sotto il profilo della (asserita) non corretta applicazione dei principi giuridici che attengono alla responsabilità colposa, come tali meritevoli di trattazione in questa sede, secondo le considerazioni che seguono. 2. Occorre, preliminarmente, osservare che la decisone impugnata non ascrive il fatto lesivo all'imputato sulla base della violazione del divieto di sosta, ma sulla base della mancata manutenzione del veicolo, essendosi le lesioni prodotte per effetto dell'urto contro una sporgenza tagliente del proiettore sinistro dell'autovettura dell'imputato, considerando la circostanza contestata in fatto con l'imputazione e richiamando il disposto dell'art. 2054, comma 4, cod. civ., secondo cui 'in ogni caso' proprietari e conducenti 'sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione e manutenzione del veicolo'. La prima questione da risolvere, quindi, non è tanto se l'area su cui l'auto fu parcheggiata da [OSCURATO:PERSONA] vada configurata come pubblica o privata, ciò comportando l'applicazione delle norme del codice della strada, né se il prodursi dell'evento costituisca verificazione del rischio connesso alla loro violazione, ma se il fatto possa essere addebitato all'imputato in forza di una disposizione che regola la responsabilità civile su base oggettiva, indipendentemente dal comportamento colpevole dell'agente. Il Tribunale, infatti, ritiene che la disposizione di cui all'art. 590 cod. pen. sia integrato 'da un precetto extrapenale', in ciò individuando il disposto dell'art. 2054, comma 4, cod. civ. Ora, al di là del fatto che tanto l'art. 43 cod. pen., quanto gli artt. 2043 cod. civ. e segg. sono espressione del generale principio del neminem laedere e della pretesa dell'ordinamento di salvaguardare la sfera giuridica dei consociati da condotte volontariamente indirizzate alla realizzazione di un fatto vietato o da comportamenti improntati a negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero alla violazione di cautele stabilite da specifiche disposizioni, la cui inosservanza comporti il prodursi di un evento dannoso, vi è che nel processo penale nessun fatto può essere imputato oggettivamente, ciò violando il canone costituzionale della responsabilità personale di cui all'art. 27, comma 1, Cost. Ne consegue che non possono trovare applicazione tutte le regole stabilite dalla disciplina civilistica, inerenti alla distribuzione degli oneri probatori, agli esclusivi fini del risarcimento del danno da fatto illecito, in quanto incompatibili con i criteri di imputazione del fatto e di accertamento propri del processo penale.3. Nondimeno, la lettura della sentenza, deprivata dei riferimenti normativi, palesa l'intenzione del giudice di ascrivere la responsabilità penale per la violazione di una regola generale di diligenza, consistente nel non circolare con un automezzo privo dell'ordinaria manutenzione, che per effetto della sua inefficienza può causare un danno a terzi. In questo senso, infatti, va inteso il richiamo dell'art. 2054, comma 4, cod. civ., ovverosia come generale dovere di corretta manutenzione del veicolo, la cui regola, peraltro, è prevista anche da una disposizione del codice della strada, essendo stabilito dall'art. 79 che "I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza...". In siffatta prospettiva, deve allora ritenersi che l'imputazione soggettiva del fatto sia stata correttamente fondata sulla violazione di una specifica norma di diligenza, che impone di assicurarsi che il veicolo che viene utilizzato non presenti anomalie tali da poter cagionare danni a coloro che con il medesimo vengano a contatto. Si tratta di una responsabilità che deriva dalla 'vicinitas' della cosa al suo proprietario o a colui che ne abbia la disponibilità, e dall'obbligo che ne deriva di evitare che per mezzo di quella cosa si producano lesioni a terzi, secondo l'ordinario principio del neminen laedere, che informa l'art. 43 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 13943 del 31/01/2008, Mosca, Rv. 239594, relativa ad una fattispecie nella quale l'imputata è stata riconosciuta responsabile delle lesioni colpose provocate alla persona offesa - meccanico intento a verificare la corretta funzionalità del pedale della frizione della vettura di proprietà dell'imputata - da un ago di una siringa conficcato nel tappetino posto sotto il sedile di guida); cfr. anche "Integra il reato di omicidio colposo la condotta dell'amministratore della società proprietaria di uno stabile e del soggetto incaricato della manutenzione del medesimo i quali omettano di predisporre le cautele necessarie a rendere palese un'insidia presente nell'immobile, la cui mancata visibilità determini la caduta di uno degli inquilini cagionandone la morte" (Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241478, in cui la Corte ha precisato che, pur non operando agli effetti penali il disposto di cui all'art. 2051 cod. civ., in assenza di specifiche norme cautelari la pertinenza della cosa produttiva dell'evento lesivo alla normale disponibilità di colui che ne abbia la custodia impone una valutazione particolarmente attenta dell'osservanza da parte del medesimo degli obblighi cautelari sanciti dalle regole di comune prudenza). 4. Ciò posto, perdono consistenza le ulteriori censure dirette ad escludere la responsabilità dell'imputato per difetto di correlazione fra la violazione del disposto dell'art. 158 cod. strada e l'evento; così come quelle rivolte a dimostrare che l'area su cui era parcheggiata la vettura era privata, al fine di escludere l'operatività del divieto di parcheggio avanti ad un cancello carrabile. 4.1. Parimenti infondata è la censura inerente all'intervento di una causa sopravvenuta idonea da sola a determinare l'evento, ravvisata nella condotta della persona offesa che, transitando dal passo carrabile, anziché da quello pedonale, avrebbe posto in essere un comportamento idoneo a procurarsi da sola le lesioni patite. Un simile ragionamento, infatti, di per sé, dimostra che la collocazione dell'auto davanti al cancello carrabile di un'autovettura in condizioni di cagionare ad altri danno è causalmente connessa con l'evento, posto che laddove correttamente manutenuta essa non avrebbe provocato lesioni ad alcuno, indipendentemente dalla decisione della vittima di utilizzare l'una o l'altra uscita. 4.2. Ancora priva di consistenza è la cloglianza relativa all'accertamento del fatto basata sulle sole dichiarazioni della persona offesa. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti: "La deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'arti. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni cori altri elementi" (ex multis, da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotiti, Rv. 279070). Nel caso di specie, tuttavia, non solo si è in presenza di una doppia conforme di condanna, ma il ricorrente non mette in dubbio che le lesioni si siano prodotte in quel frangente o che l'auto non fosse parcheggiata in quel luogo, sicché il motivo è privo di qualsiasi specificità. 4.3. Infine, la doglianza attinente al diniego del beneficio della non menzione attiene al merito ed è comunque inammissibile in quanto, come già detto, essenzialmente prospettata sotto il profilo del vizio motivazionale, come tale non consentita in questa sede, sulla scorta del disposto di cui al comma 2-bis dell'art. 606 cod. proc. pen., applicabile al caso di specie. 5. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. La costituita parte civile ha depositato conclusioni scritte solo il giorno dell'udienza, quindi tardivamente, per cui, non avendo fornito alcun valido contributo alla presente decisione, non ha diritto di ottenere la liquidazione delle (?' spese di questo giudizio di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923 - 01). P.Q.M. R