Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2022

Cassazione n. 23492/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13652/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 9104/2018depositata il 22/10/2018 ; u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I contribuenti hanno impugnato l’avviso di liquidazione con il quale l’ufficio ha richiesto alle parti il pagamento di imposta suppletiva di registro, in relazione ad un contratto di azienda rideterminando il valore dell’azienda oggetto di compravendita.

Il ricorso è stato respinto in primo grado .

L a società contribuente proponeva appello che la CTR della Campania ha accolto.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia, affidandosi a due motivi.

S i è costituita resistendo con controricorso la società contribuente,contestualmente chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 119 / 2018 avendo presentato domanda di definizione agevolata.Con memoria del 23 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate ha reso noto che la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli I ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;ha pertanto chiesto che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46 comma 3 D.Lgs. n. 546/92.

Il giudizio ̀ pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere.

Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992 P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Roma, il 27/06/2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13652/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 9104/2018depositata il 22/10/2018 ; u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I contribuenti hanno impugnato l’avviso di liquidazione con il quale l’ufficio ha richiesto alle parti il pagamento di imposta suppletiva di registro, in relazione ad un contratto di azienda rideterminando il valore dell’azienda oggetto di compravendita. Il ricorso è stato respinto in primo grado . L a società contribuente proponeva appello che la CTR della Campania ha accolto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia, affidandosi a due motivi. S i è costituita resistendo con controricorso la società contribuente,contestualmente chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 119 / 2018 avendo presentato domanda di definizione agevolata.Con memoria del 23 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate ha reso noto che la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli I ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;ha pertanto chiesto che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46 comma 3 D.Lgs. n. 546/92. Il giudizio ̀ pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992 P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Roma, il 27/06/2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23492/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris