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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 32132/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6390-2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.6390/2019 Cron.

Rep.

Ud.23/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1209/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 07/11/2018 R.G.N. 126/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale del medesimo capoluogo, accogliendo l’impugnativa proposta dalla lavoratrice [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1209/2018 condannava il datore di lavoro, ASL Lecce, ad inquadrarla nel profilo professionale di operatore tecnico addetto all’assistenza categoria B del [OSCURATO:PERSONA] a far data dalla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato (che ne prevedeva, invece, l’inquadramento nella categoria A1) e a corrisponderle, da pari data, il relativo trattamento economico differenziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come quantificate in sentenza.

Avverso tale sentenza, propone ricorso con quindici motivi la Asl di Lecce, resiste con controricorso la lavoratrice.

Considerato che:1.

Risulta preliminare all’esame dei motivi di ricorso la richiesta congiunta presentata dalle parti e dai loro procuratori, nelle more del giudizio per cassazione, con la quale esse danno atto di aver raggiunto davanti alla Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro di Lecce in data 5.12.2019 un accordo transattivo con il quale vengono definite, successivamente all’introduzione del giudizio di legittimità, tutte le questioni oggetto del presente giudizio e chiedono pertanto: a) che si dia atto della rinunzia della lavoratrice agli atti, alla azione (esemplificando al diritto all’inquadramento superiore, alle differenze retributive anche per svolgimento di mansioni superiori nonché ad ogni altro diritto economico, anche riflesso e/o connesso, avuto riguardo a tutto il rapporto di lavoro, fin dalla assunzione), alla sentenza di appello oggetto del presente giudizio, in ragione del fatto che le parti intendono regolare ogni rapporto fra di esse relativo agli aspetti innanzi emarginati in virtù della transazione intervenuta e innanzi ricordata (versata in atti), con annullamento della sentenza n. 1209/2018 della Corte di Appello di Lecce; b) in subordine, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.

Rilevato che l’esame da parte del Collegio della transazione innanzi ricordata (cfr. in atti) ha reso evidente, come peraltro prospettato dalle parti congiuntamente nella loro istanza, l’idoneità della stessa a definire completamente la res controversa, osservato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce proprio una ipotesi di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte (cfr. tra le tante, la recente Cass. Sez. 3, n. 16891/2021, Rv. 66163901), valutato che questa ipotesi ricorre nel caso di specie, dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese del giudizio.

P.Q.M. dichiara cessata la materia del contendere e integralmente compensate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6390-2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.6390/2019 Cron. Rep. Ud.23/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1209/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 07/11/2018 R.G.N. 126/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale del medesimo capoluogo, accogliendo l’impugnativa proposta dalla lavoratrice [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1209/2018 condannava il datore di lavoro, ASL Lecce, ad inquadrarla nel profilo professionale di operatore tecnico addetto all’assistenza categoria B del [OSCURATO:PERSONA] a far data dalla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato (che ne prevedeva, invece, l’inquadramento nella categoria A1) e a corrisponderle, da pari data, il relativo trattamento economico differenziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come quantificate in sentenza. Avverso tale sentenza, propone ricorso con quindici motivi la Asl di Lecce, resiste con controricorso la lavoratrice. Considerato che:1. Risulta preliminare all’esame dei motivi di ricorso la richiesta congiunta presentata dalle parti e dai loro procuratori, nelle more del giudizio per cassazione, con la quale esse danno atto di aver raggiunto davanti alla Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro di Lecce in data 5.12.2019 un accordo transattivo con il quale vengono definite, successivamente all’introduzione del giudizio di legittimità, tutte le questioni oggetto del presente giudizio e chiedono pertanto: a) che si dia atto della rinunzia della lavoratrice agli atti, alla azione (esemplificando al diritto all’inquadramento superiore, alle differenze retributive anche per svolgimento di mansioni superiori nonché ad ogni altro diritto economico, anche riflesso e/o connesso, avuto riguardo a tutto il rapporto di lavoro, fin dalla assunzione), alla sentenza di appello oggetto del presente giudizio, in ragione del fatto che le parti intendono regolare ogni rapporto fra di esse relativo agli aspetti innanzi emarginati in virtù della transazione intervenuta e innanzi ricordata (versata in atti), con annullamento della sentenza n. 1209/2018 della Corte di Appello di Lecce; b) in subordine, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite. Rilevato che l’esame da parte del Collegio della transazione innanzi ricordata (cfr. in atti) ha reso evidente, come peraltro prospettato dalle parti congiuntamente nella loro istanza, l’idoneità della stessa a definire completamente la res controversa, osservato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce proprio una ipotesi di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte (cfr. tra le tante, la recente Cass. Sez. 3, n. 16891/2021, Rv. 66163901), valutato che questa ipotesi ricorre nel caso di specie, dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese del giudizio. P.Q.M. dichiara cessata la materia del contendere e integralmente compensate
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