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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:246
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0232

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 3 aprile 2025 ( 1 ) Causa C‑232/24 [Kosmiro] ( i ) A Oy con l’intervento di Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia)] «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Operazioni imponibili – Esenzione relativa alla concessione di crediti – Articolo 135, paragrafo 1, lettera b) – Esenzione relativa alle operazioni finanziarie – Ricupero dei crediti – Articolo 135, paragrafo 1, lettera d) – Factoring mediante cessione di crediti – Factoring mediante costituzione di pegno»

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1) lettera c), dell’articolo 9, paragrafo 1, nonché dell’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») ( 2 ).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la A Oy, società di diritto finlandese, e la keskusverolautakunta ([OSCURATO:PERSONA] tributaria centrale, Finlandia) in merito al regime di imposta sul valore aggiunto (IVA) relativamente a diverse commissioni e compensi riscossi da tale società per la sua attività di factoring.

3. Si ricorda che «factoring» è un’espressione utilizzata per fare riferimento a servizi di gestione finanziaria che consentono a un’impresa (il «cliente») di cedere i crediti risultanti da fatture non pagate (in prosieguo: i «crediti fatturati») che essa vanta nei confronti dei propri debitori (i «debitori destinatari di fattura») a una società di factoring (il «factor» o «cessionario») al fine di ottenere un pagamento anticipato.

Come corrispettivo il factor, dietro compenso, si fa carico del ricupero di tali crediti e, a seconda del contratto, offre una garanzia contro i mancati pagamenti ( 3 ).

Tale servizio consente pertanto al cliente di migliorare il proprio flusso di cassa senza dover attendere la scadenza dei termini di pagamento concessi ai debitori destinatari di fattura ( 4 ).

4. Sebbene la giurisprudenza della Corte fornisca indicazioni utili per quanto riguarda il trattamento dei servizi di factoring ai fini dell’IVA ( 5 ), il presente rinvio pregiudiziale consentirà di chiarire se taluni elementi della remunerazione del factor nell’ambito della prestazione di servizi di factoring debbano essere considerati come corrispettivo di una prestazione di servizi rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva IVA e, in caso affermativo, se tali servizi costituiscano un’operazione di «ricupero dei crediti», soggetta all’IVA, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva, o una «concessione di crediti» esente da IVA, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

5. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA enuncia quanto segue: «1.

Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti: (…) c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

6. L’articolo 9, paragrafo 1, commi primo e secondo, di tale direttiva così stabilisce: «Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate.

Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».

7. L’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della suddetta direttiva dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri esentano le operazioni seguenti: (…) b) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi; (…) d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti».

B. Diritto finlandese

8. L’articolo 1, primo comma, punto 1, dell’arvonlisäverolaki 1501/1993 (legge n. 1501/1993, in materia di imposta sul valore aggiunto), del 30 dicembre 1993 (in prosieguo: l’«AVL»), che recepisce la direttiva IVA nel diritto finlandese, dispone che l’IVA è riscossa a vantaggio dello Stato per ogni vendita di beni e servizi effettuata in Finlandia nell’ambito di un’attività commerciale.

9. L’articolo 18, secondo comma, di tale legge, definisce la «vendita di un servizio» come l’esecuzione o altra fornitura a titolo oneroso di un servizio.

10. L’articolo 41 di detta legge stabilisce che la prestazione di un servizio finanziario non è soggetta a IVA.

11. L’articolo 42, primo comma, punti 2 e 3, della legge medesima prevede che la concessione di crediti e qualsiasi altra forma di finanziamento, da un lato, e la gestione di un prestito da parte del suo concedente, dall’altro, sono considerati servizi finanziari.

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

12. La A è una società finlandese che fornisce servizi finanziari, tra i quali il factoring, che costituisce il fulcro delle sue attività.

13. I clienti della A operano generalmente in settori nei quali vi è un basso tasso di rotazione dei crediti.

Essi si avvalgono dei servizi di factoring al fine, da un lato, di disporre immediatamente dei fondi attesi per i crediti fatturati, prima della scadenza del termine previsto per il pagamento delle relative fatture, e, dall’altro, di liberarsi dagli oneri di riscossione e sollecito inerenti alle fatture.

I crediti fatturati oggetto di factoring sono quelli risultanti dalle fatture emesse dalla A ai debitori destinatari di fattura che non sono contestati.

14. I contratti di factoring conclusi tra la A e i suoi clienti fanno parte del factoring sotto forma di anticipo fatture (in prosieguo: il «factoring mediante costituzione di pegno») o di cessione di crediti (in prosieguo: il «factoring mediante cessione di crediti»).

15. Da un lato, nell’ambito del factoring mediante costituzione di pegno la A, in qualità di factor, garantisce al proprio cliente un finanziamento, concedendogli un prestito sulla base dei crediti fatturati insoluti nei confronti dei debitori di tale cliente, fino a un importo totale determinato dalla A in funzione del livello di rischio dell’attività economica di detto cliente, assumendosi l’onere dei solleciti riguardanti i crediti costituiti in pegno e del loro ricupero stragiudiziale.

In un caso del genere, non vi è trasferimento della titolarità dei crediti fatturati che sono stati selezionati dalla A ma questi ultimi fungono da garanzia per il finanziamento concesso di modo che, da un lato, ai debitori destinatari di fattura viene notificata una dichiarazione di costituzione di pegno sui crediti dati in garanzia alla A, in forza della quale essi sono tenuti ad effettuare il pagamento direttamente a quest’ultima alla scadenza del credito, e, dall’altro, il cliente conserva lo status di creditore nei confronti di tali debitori e sopporta il rischio di insolvenza in caso di inadempimento di questi ultimi ( 6 ).

16. Per contro, nell’ambito del factoring mediante cessione di crediti la A acquista i crediti fatturati del cliente da essa selezionati entro un importo massimo per il quale si impegna ad acquistare crediti da tale cliente.

Tale importo è determinato in base a una valutazione del rischio delle attività commerciali del cliente effettuata dalla A ( 7 ). [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), giudice del rinvio, precisa che, a differenza del factoring mediante costituzione di pegno, in cui il rischio di inadempimento continua ad essere sopportato dal cliente, il factoring mediante cessione di crediti comporta la vendita dei crediti e quindi il trasferimento del rischio di mancato pagamento da parte dei debitori destinatari di fattura alla società acquirente.

17. I contratti di factoring tra la A e i suoi clienti prevedono la corresponsione a quest’ultima di diversi compensi e commissioni.

Nella propria decisione, il giudice del rinvio ne elenca nove, ma si concentra sui compensi più elevati, in termini di importi, vale a dire la provvigione di finanziamento e le spese di apertura ( 8 ): – La provvigione di finanziamento è una commissione addebitata in anticipo dalla A, espressa in percentuale per ciascun credito fatturato oggetto del contratto.

L’importo di tale provvigione di finanziamento è calcolato allo stesso modo, sia che si tratti di un factoring mediante costituzione di pegno sia che si tratti di cessione di crediti, a seconda delle condizioni di pagamento dei crediti fatturati, ed è tanto più elevato quanto più lungo è il termine per il pagamento delle fatture e quanto più basso è il rating dei crediti in questione ( 9 ). – Le spese di apertura sono un corrispettivo fisso che il cliente versa alla A quale contropartita per le attività finalizzate all’impostazione e all’avvio della procedura di factoring, tra le quali rientrano, in particolare, gli obblighi correlati alla legislazione in materia di riciclaggio di capitali.

18. La A ha presentato istanza di ruling preventivo presso la [OSCURATO:PERSONA] tributaria centrale in merito al regime IVA delle commissioni addebitate ai suoi clienti per l’attività di factoring.

19. [OSCURATO:PERSONA] tributaria centrale ha emanato nei confronti della A un ruling preventivo in relazione al periodo dal 25 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 con il quale ha ritenuto, da un lato, che le commissioni e i compensi addebitati dalla A per l’attività di factoring, mediante costituzione di pegno e mediante cessione dei crediti, fossero soggetti a IVA ove costituissero il corrispettivo per un servizio di gestione e di ricupero dei crediti fatturati ( 10 ), e, dall’altro, che, in particolare, la provvigione di finanziamento e le spese di apertura costituissero (almeno in parte) il corrispettivo di un servizio finanziario esente da IVA.

Più specificamente, laddove la A offrisse ai propri clienti un finanziamento all’interno di un limite personalizzato, la provvigione di finanziamento , avrebbe costituito, al pari di altre commissioni e compensi ( 11 ), il corrispettivo di un servizio finanziario di concessione di crediti esente da IVA ai sensi dell’articolo 41 AVL.

Di contro, secondo la [OSCURATO:PERSONA] tributaria centrale, le spese di apertura avrebbero dovuto essere suddivise in una parte soggetta all’IVA e una parte esente dall’IVA, in base alla motivazione che esse costituivano un compenso per l’impostazione e l’avvio della procedura di finanziamento del credito e che esse rappresentavano quindi il corrispettivo della prestazione di un servizio in parte assoggettato all’IVA e in parte esente.

20. La A ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo la riforma parziale del ruling preventivo emesso nei suoi confronti, facendo valere che l’insieme delle commissioni e dei compensi addebitati dovevano essere assoggettati all’IVA, avendo pertanto diritto a detrazione.

Più precisamente essa ritiene, da un lato, nell’ambito del factoring mediante costituzione di pegno , che la provvigione di finanziamento, al pari degli altri compensi e commissioni addebitati ai fini di tale procedura ( 12 ), comprese le spese di apertura, siano nel loro insieme assoggettate all’IVA in quanto corrispettivo di un servizio di gestione e di ricupero dei crediti fatturati o di altre prestazioni di servizi soggetti a IVA.

Dall’altro lato, nell’ambito del factoring mediante cessione di crediti , la A sostiene che tale tipo di factoring non comporta una concessione di un credito e che non possa quindi essere a questa assimilato poiché essa acquista i crediti fatturati dai propri clienti, cosicché non sussiste alcun rapporto obbligatorio che la vincoli ai suoi clienti.

Infatti, il servizio in questione non consisterebbe nella messa a disposizione di capitale a favore del cliente, ragion per cui le commissioni addebitate per tale servizio dovrebbero essere considerate nel loro insieme come un corrispettivo ricevuto per un servizio assoggettato all’IVA.

21. Dinanzi a tale giudice, il Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (ente dell’amministrazione finanziaria incaricato della tutela dei diritti dei percettori d’imposta, Finlandia) è intervenuto a sostegno delle tesi della [OSCURATO:PERSONA] tributaria centrale.

Secondo tale ente, da un lato, il factoring mediante costituzione di pegno è un meccanismo in base al quale il cliente ha la possibilità di ottenere un prestito dalla A in cambio dei propri crediti fatturati, cosicché la provvigione di finanziamento e le altre commissioni addebitate dalla A costituiscono il corrispettivo per la concessione del prestito; dall’altro lato, per quanto riguarda il factoring mediante cessione di crediti , il compenso a fronte dell’acquisto dei crediti fatturati costituisce, a suo avviso, il corrispettivo della prestazione di un servizio imponibile, a differenza della provvigione di finanziamento e delle altre commissioni che invece rappresentano il corrispettivo della messa a disposizione di un capitale a favore del cliente, ossia un servizio distinto dall’acquisto di crediti ed esente da IVA.

22. Il giudice del rinvio nutre dubbi circa la questione delle modalità di trattamento delle varie commissioni addebitate per il factoring mediante costituzione di pegno e mediante cessione di crediti ( 13 ).

A tal riguardo esso precisa che la sua domanda di pronuncia pregiudiziale può considerarsi limitata alla provvigione di finanziamento e alle spese di apertura , in quanto l’analisi del loro trattamento ai fini dell’IVA appare sufficiente per consentirgli di stabilire quello da adottare nei confronti di tutti gli altri compensi e commissioni.

23. In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Qualora una società di factoring acquisti da un cliente crediti fatturati con scadenza futura, in modo tale che il rischio di insolvenza ad essi inerenti venga trasferito dal cliente alla società (factoring sotto forma di cessione di crediti): a) se la provvigione di finanziamento addebitata dalla società per ciascun credito oggetto del contratto, espressa in percentuale, debba essere considerata come una voce di rettifica del prezzo di acquisto dei crediti o come un’altra voce non rientrante nel campo di applicazione della direttiva [IVA], oppure b) se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 9 della direttiva [IVA] debbano essere interpretati nel senso che la società fornisce al proprio cliente una prestazione di servizi a titolo oneroso rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA a fronte della provvigione di finanziamento di cui alla prima questione, lettera a). 2) Se le spese fisse di apertura addebitate al cliente nell’ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti, ai fini dell’impostazione e dell’avvio della procedura di factoring, debbano essere considerate come un corrispettivo per la fornitura al cliente di una prestazione di servizi rientrante nel campo di applicazione della direttiva [IVA]. 3) Qualora i compensi di cui alla prima e alla seconda questione, addebitati nell’ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti, debbano essere considerati come il corrispettivo di una prestazione di servizi rientrante nel campo di applicazione della direttiva [IVA]: a) se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [IVA], sulla concessione di crediti, o l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), sulle operazioni relative ai pagamenti o ai crediti, debbano essere interpretati nel senso che la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate al cliente devono essere considerate come il corrispettivo per la vendita di una prestazione di servizi in regime di esenzione, oppure b) se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [IVA] debba essere interpretato nel senso che si tratta del corrispettivo a fronte del ricupero dei crediti, da considerarsi come una prestazione di servizi imponibile, oppure di un’altra prestazione di servizi imponibile. 4) Qualora una società di factoring fornisca ai propri clienti un finanziamento mediante la concessione di un credito in modo tale che i crediti fatturati del cliente fungano da garanzia per il finanziamento erogato dalla società (factoring sotto forma di anticipo fatture): a) se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [IVA], sulla concessione di crediti, o l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), sulle operazioni relative ai pagamenti o ai crediti, debbano essere interpretati nel senso che la provvigione di finanziamento addebitata al cliente per ciascun credito oggetto dell’accordo e le spese di apertura per le attività finalizzate all’impostazione e all’avvio del contratto di factoring devono essere considerate, almeno in parte, come il corrispettivo di una prestazione di servizi in regime di esenzione, oppure b) se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [IVA] debba essere interpretato nel senso che si tratta del corrispettivo a fronte del ricupero dei crediti, da considerarsi come una prestazione di servizi imponibile, oppure di un’altra prestazione di servizi imponibile. 5) Qualora la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate nell’ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti o del factoring sotto forma di anticipo fatture debbano essere considerate nel loro insieme come il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile sulla base della terza e quarta questione, se il carattere imponibile della prestazione di servizi in forza della direttiva sia così chiaro e incondizionato da poterlo considerare produttivo di effetti direttamente su domanda del soggetto passivo, sebbene l’esenzione prevista dalla legge nazionale sull’IVA includa altre forme di finanziamento oltre alla concessione di crediti».

24. La A, il governo finlandese e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte alla Corte.

IV. Analisi A. Sulle questioni pregiudiziali prima e seconda

25. Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che, nell’ambito dell’esercizio di un’attività di factoring mediante cessione di crediti, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la provvigione di finanziamento e le spese di apertura, addebitate per una siffatta attività, debbano essere considerate come elementi della remunerazione che costituisce il corrispettivo di prestazioni di servizi rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

26. I dubbi espressi dal giudice del rinvio al riguardo sembrano fondarsi non tanto sulle domande delle parti nel procedimento principale, le quali ritengono che tale attività rientri manifestamente nell’ambito di applicazione della direttiva IVA, quanto piuttosto sulla sua interpretazione delle sentenze MKG e GFKL ( 14 ).

27. A tale proposito, mi preme ricordare, in via preliminare, che la direttiva IVA stabilisce un sistema comune d’IVA basato, in particolare, su una definizione uniforme delle operazioni imponibili ( 15 ).

In tal senso, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, sono soggette all’IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

A tal fine l’articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva precisa, al suo primo comma, che si considera «soggetto passivo» chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo un’attività di carattere economico, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Ai sensi del secondo comma di tale disposizione si considera, in particolare, «attività economica» ogni attività di prestazione di servizi, comprese le attività di «sfruttamento di un bene (…) immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».

Per quanto riguarda la nozione di «sfruttamento», ai sensi di detta disposizione essa si riferisce, conformemente ai requisiti del principio di neutralità del sistema comune dell’IVA, a tutte le operazioni, a prescindere dalla loro forma giuridica, che mirano a trarre dal bene in questione introiti aventi carattere di stabilità ( 16 ).

Pertanto, la direttiva medesima attribuisce all’IVA un ambito di applicazione molto ampio, in quanto un’attività è qualificata come «economica» quando presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall’autore dell’operazione ( 17 ).

28. È alla luce di tali principi che esaminerò, in un primo tempo, se il factoring mediante cessione di crediti costituisca una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi delle disposizioni summenzionate, e rientri quindi nell’ambito di applicazione della direttiva IVA.

29. A tal riguardo la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che le attività di factoring devono essere valutate come rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA.

Infatti nella sentenza MKG, che verteva su un contratto di factoring cosiddetto «in senso proprio» – vale a dire caratterizzato dall’acquisto da parte del factor di crediti del suo cliente senza diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo in caso di insolvenza dei debitori – la Corte ha dichiarato, ai sensi della sesta direttiva ( 18 ), che una siffatta attività costituiva una prestazione di servizi a titolo oneroso rientrante nell’ambito di applicazione dell’IVA.

Per giungere a tale conclusione, essa ha segnatamente rilevato che «i rapporti tra il factor ed il suo cliente sono disciplinati da un contratto nell’ambito del quale le parti si scambiano prestazioni reciproche», le quali consistono concretamente, per il factor, «nel sollevare [il cliente] dalle operazioni di ricupero dei crediti e dal rischio di mancato pagamento degli stessi» e, per il cliente, come corrispettivo del servizio così ricevuto, nel pagare una remunerazione equivalente «alla differenza tra il valore nominale dei crediti (…) ceduti al factor e l’importo che quest’ultimo gli versa come pagamento dei crediti» ( 19 ).

30. Ritengo che la soluzione adottata nella sentenza MKG, benché basata sull’interpretazione della sesta direttiva, resti applicabile e pienamente trasponibile al factoring mediante cessione di crediti, come quello di cui trattasi nel caso di specie, in quanto quest’ultimo presenta, in sostanza, le stesse caratteristiche del «factoring in senso proprio» di cui trattasi nella sentenza MKG.

Infatti, nell’ambito di un contratto di factoring mediante cessione di crediti, il factor e il suo cliente si impegnano reciprocamente, nel caso del primo, ad acquistare dal proprio cliente i crediti fatturati con scadenza futura al fine di sollevarlo dalle operazioni di incasso, assumendosi al contempo il rischio di mancato pagamento e, nel caso del secondo, a pagare i vari compensi stabiliti nel contratto di factoring.

Le prestazioni concordate in tale contratto sono sinallagmatiche, in quanto la prestazione di servizi resa dalla A è subordinata al pagamento da parte dei clienti dei compensi convenuti e quest’ultimo pagamento è subordinato alla fornitura delle prestazioni concordate a tali clienti da parte della A.

31. Di conseguenza sono incline a ritenere che le prestazioni di servizi fornite da un factor nell’ambito di un contratto di factoring mediante cessione di crediti, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, costituiscano prestazioni di servizi effettuate «a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA.

32. Siffatta conclusione non può essere inficiata dalla sentenza GFKL, alla quale fa riferimento il giudice del rinvio.

Ricordo che tale causa riguardava una cessione isolata di crediti considerati «in sofferenza», vale a dire crediti relativi a 70 contratti di mutuo disdetti e dichiarati risolti, che comportavano l’assunzione dell’attività di ricupero e del rischio di insolvenza da parte dell’acquirente, e il cui prezzo di acquisto rifletteva non la remunerazione di un servizio reso bensì il reale valore economico dei crediti ceduti, sceso al di sotto del loro valore nominale.

È precisamente in tale contesto che la Corte ha statuito che un operatore che acquisti, a proprio rischio, crediti in sofferenza ad un prezzo inferiore al loro valore nominale non effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso e non compie un’attività economica che ricade nella sfera di applicazione della sesta direttiva, qualora la differenza tra il valore nominale dei crediti ed il loro prezzo di acquisto rifletta il valore economico effettivo dei crediti medesimi al momento della loro cessione ( 20 ).

33. Tuttavia, mi sembra chiaro che non si possa instaurare alcuna comparazione tra, da un lato, factoring mediante cessione di crediti con scadenza futura, come quello oggetto del procedimento principale e, dall’altro, l’acquisto di crediti «in sofferenza» già dichiarati risolti, oggetto della causa definita dalla sentenza GFKL.

Infatti è giocoforza constatare, anzitutto, che tali attività perseguono obiettivi diversi dal punto di vista del cliente.

Nel primo caso, il cliente intende ottenere l’immediata disposizione di capitale, anche se i suoi crediti diventeranno esigibili solo successivamente, mentre, nel secondo caso, il cliente intende rinunciare a crediti già scaduti che presentano un certo rischio.

Inoltre, a differenza che nelle attività di factoring le parti, nell’ambito dell’acquisto di crediti già scaduti, non hanno concordato una commissione a titolo di remunerazione che si sommi al prezzo di acquisto, per un servizio fornito dall’acquirente dei crediti.

Contrariamente al factoring in senso proprio, il cessionario dei crediti non riceveva alcuna contropartita da parte del cedente ( 21 ).

Inoltre, il valore economico effettivo dei crediti «in sofferenza» al momento della loro cessione non tiene conto, come accade nel caso di specie, delle prestazioni di servizio grazie alle quali il cedente era stato sollevato dall’onere connesso al ricupero dei crediti fatturati.

Infine, neanche il factoring mediante cessione di crediti sembra paragonabile all’acquisto di beni quali «quote parti di società», di cui il titolare riceverebbe i benefici ( 22 ), in quanto il factor non si comporta come un proprietario passivo ma fornisce al proprio cliente un servizio consistente nell’assumere a proprio carico il rischio di insolvenza del debitore in cambio di un compenso.

34. In un secondo tempo, dopo aver stabilito che il factoring mediante cessione di crediti rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA, esaminerò se, nonostante le circostanze menzionate dal giudice del rinvio ( 23 ), sussista un nesso diretto tra l’attività di factoring e il corrispettivo ricevuto sotto forma di provvigione di finanziamento e di spese di apertura, che consenta pertanto di confermare che esse costituiscono il corrispettivo di prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA.

35. Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, ritengo che ciò sembri accadere nel caso di specie.

36. In tal senso, da un lato, per quanto riguarda la provvigione di finanziamento , reputo infondata l’ipotesi del giudice del rinvio secondo la quale tale provvigione potrebbe essere considerata come una rettifica grazie alla quale il prezzo di acquisto del credito viene adeguato al suo valore corrente attualizzato.

Infatti tale provvigione costituisce un compenso espresso in percentuale di ciascun credito fatturato tanto più elevato quanto più lungo è il termine di pagamento delle fatture e quanto più basso è il rating dei crediti in questione.

Pertanto, tale percentuale non ha alcun nesso con la fissazione del prezzo di acquisto dei crediti, che può variare dal valore nominale a una quota ridotta del credito.

Di conseguenza, detta provvigione sembra essere non fissata a seguito di una valutazione del valore economico del credito fatturato al momento della cessione, ma direttamente collegata al corrispettivo per i servizi forniti dalla A. Dalle osservazioni scritte presentate dalla A risulta peraltro che, poiché i crediti ceduti erano crediti con scadenza futura, non vi sarebbe alcuna ragione di ritenere che il valore nominale dei crediti non corrisponda al loro valore economico reale o che tale valore nominale del credito dovrebbe essere adeguato in modo che il prezzo pagato per esso corrisponda al suo valore economico reale, dal momento che non c’è motivo di presumere che i debitori destinatari di fattura non pagheranno integralmente i loro debiti non ancora scaduti.

In aggiunta, fatte salve le valutazioni definitive che spetta al giudice del rinvio effettuare, sembrerebbe che tale provvigione si inserisca nell’ambito di un rapporto di prestazione di servizi a lungo termine e che la A addebiti ai propri clienti canoni annuali e/o mensili continuativi, cosicché l’affermazione secondo la quale essa non riceverebbe alcun corrispettivo dopo la cessione dei crediti non è corretta ( 24 ).

37. Dall’altro lato, per quanto riguarda le spese di apertura , dagli elementi a disposizione della Corte risulta che tali oneri costituiscono un compenso fisso versato dal cliente al factor quale contropartita per le attività finalizzate all’impostazione della procedura di factoring, tra le quali rientrano, in particolare, gli obblighi correlati alla legislazione in materia di riciclaggio dei capitali.

Ciò comporta che, fintantoché il contratto di factoring rimane in vigore, dette spese possono essere considerate come il corrispettivo della messa a disposizione dei servizi, in quanto servizi indispensabili per la prestazione del factoring mediante cessione di crediti.

Ne consegue che il pagamento di queste stesse spese è parimenti effettuato sulla base di un rapporto contrattuale svincolato dal valore dei crediti o da una rettifica di tale valore.

Al contrario, mi sembra che la prestazione dei servizi di cui trattasi e il pagamento delle spese di apertura siano interdipendenti, di modo che uno dei due elementi è fornito solo a condizione che lo sia anche l’altro, e viceversa.

38. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 9 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un’attività di factoring mediante cessione di crediti, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, devono essere considerate come costituenti il corrispettivo di prestazioni di servizi rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva tanto la provvigione di finanziamento quanto le spese di apertura, addebitate dal factor a titolo di dette prestazioni.

B. Sulle questioni pregiudiziali terza e quarta

39. Con le sue questioni pregiudiziali terza e quarta, che occorre parimenti esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate da un factor nell’ambito di servizi di factoring mediante costituzione di pegno o mediante cessione di crediti, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, costituiscano il corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di «ricupero dei crediti», soggetta all’IVA, ai sensi di tale disposizione e, in caso contrario, se tali due commissioni debbano essere considerate, almeno in parte, come il corrispettivo di una prestazione di servizi esente dall’IVA in quanto prestazione relativa alla «concessione di crediti» o a «operazioni (…) relative (…) ai pagamenti, [e] ai crediti» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, rispettivamente, lettere b) e d), di tale direttiva.

40. Dalla decisione di rinvio risulta che i dubbi sollevati dal giudice del rinvio riguardano principalmente l’eventuale qualificazione di questi due compensi come corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di ricupero dei crediti.

Infatti, a suo avviso si può ritenere che il servizio di factoring includa un servizio di finanziamento che si presenta, almeno in parte, sotto forma di concessione di credito che non sarebbe né collegato né accessorio al servizio di ricupero dei crediti, cosicché tali due servizi non potrebbero essere trattati ai fini dell’IVA come una prestazione unica e indivisibile.

Peraltro, sempre secondo tale giudice, la valutazione del factoring come attività interamente soggetta all’IVA potrebbe comportare anche un diverso regime IVA delle varie attività di finanziamento e di concessione di credito.

41. In tale contesto, esaminerò anzitutto la questione se i servizi di factoring mediante cessione di crediti e mediante costituzione di pegno possano essere qualificati come «operazioni di ‟ricupero dei crediti”» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA; in seguito, se le due commissioni summenzionate costituiscano il corrispettivo di una prestazione di factoring unica e indivisibile; e, infine, se tali compensi possano costituire, almeno in parte, il corrispettivo di servizi di «concessione di crediti» oppure di «pagamenti [o] crediti» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, rispettivamente lettere b) e d), di tale direttiva.

42. In primo luogo, per quanto riguarda la qualificazione dei servizi di factoring come «operazioni di ‟ricupero dei crediti”» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, ricordo che tale disposizione prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri esentino le «operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti».

43. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, le esenzioni dall’IVA di cui all’articolo 135, paragrafo 1, di tale direttiva costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro.

Sempre secondo giurisprudenza costante, i termini con i quali sono state designate dette esenzioni devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.

Tuttavia, un’interpretazione del genere deve essere conforme agli obiettivi perseguiti dalle esenzioni suddette e rispettare quanto prescritto dal principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA, ed essere tale da non privare queste ultime dei loro effetti ( 25 ).

44. A tal riguardo rilevo che, in mancanza di una definizione della nozione di «ricupero dei crediti» all’interno della direttiva IVA, occorre situare l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), ditale direttiva nel suo contesto e interpretarla in funzione dello spirito di quest’ultima anziché, più in generale, del regime stabilito da tale direttiva ( 26 ).

Pertanto la nozione in parola, rappresentando un’eccezione all’applicazione dell’IVA, la quale ha per effetto che le operazioni oggetto della stessa siano sottoposte all’imposizione costituente la norma di principio alla base della direttiva IVA, deve essere interpretata estensivamente ( 27 ).

La Corte, basandosi su una siffatta interpretazione estensiva, ha dichiarato, nella sentenza MKG, che la nozione di «ricupero dei crediti», ai sensi della disposizione medesima, doveva essere interpretata nel senso che essa indica operazioni volte ad ottenere il pagamento di un debito in denaro ( 28 ).

Infatti, per ciò che rileva nel caso di specie, la Corte ha precisato che tale nozione doveva essere interpretata nel senso che comprende tutte le forme di factoring dato che, per la sua natura oggettiva, il factoring ha come scopo essenziale il ricupero e l’incasso di crediti di un terzo.

Pertanto, secondo la Corte il factoring doveva essere considerato nel senso che esso costituisce una mera variante del concetto più generale di «ricupero dei crediti», a prescindere per il resto dalle modalità secondo le quali viene praticato ( 29 ).

L’eccezione all’esenzione dall’IVA per il «ricupero dei crediti» doveva essere quindi intesa nel senso che comprende sia il factoring «in senso proprio» sia il «factoring in senso improprio» in quanto, sempre secondo la Corte, non esiste alcuna ragione idonea a giustificare una disparità di trattamento, dal punto di vista dell’IVA, di questi due tipi di factoring, dato che, in entrambi i casi, il factor fornisce al cliente prestazioni a titolo oneroso ed esercita, con ciò, un’attività economica ( 30 ).

45. Tale ragionamento sembra pienamente applicabile nel caso di specie.

46. Da un lato, per quanto riguarda il factoring mediante cessione di crediti , come risulta dall’analisi che figura al paragrafo 30 delle presenti conclusioni esso presenta le stesse caratteristiche del factoring in senso proprio oggetto della sentenza MKG.

Orbene, in questa sentenza la Corte ha dichiarato che il factoring vero e proprio costituisce un’attività di ricupero dei crediti ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA ( 31 ).

Pertanto, tale constatazione dovrebbe trovare applicazione anche per quanto riguarda il factoring mediante cessione di crediti.

47. Dall’altro lato, per quanto riguarda il factoring mediante costituzione di pegno si deve constatare che l’unica differenza tra tale tipo di factoring e il factoring in senso improprio, oggetto della sentenza MKG, risiede nel fatto che in quest’ultimo i crediti erano stati trasferiti giuridicamente al factor ( 32 ), mentre nel factoring mediante costituzione di pegno i crediti non vengono ceduti ma fungono da garanzia per il finanziamento concesso ( 33 ).

Tuttavia entrambi i tipi di factoring in questione approdano allo stesso risultato, vale a dire il ricupero dei crediti senza che il factor si assuma il rischio di insolvenza dei debitori.

Poiché nella sua sentenza MKG la Corte ha ritenuto che anche il factoring in senso improprio rientrava nell’eccezione relativa al ricupero dei crediti di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA ( 34 ), si dovrebbe ritenere che il factoring mediante costituzione di pegno rientri parimenti in tale eccezione.

48. Ne consegue che, sulla base di un’applicazione per analogia della sentenza MKG, si può concludere che i due servizi di factoring in questione costituiscono una prestazione di servizio di ricupero dei crediti ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.

49. In secondo luogo, per quanto concerne il carattere indivisibile o distinto delle diverse prestazioni offerte nell’ambito di un servizio di factoring, ricordo che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] tributaria centrale ha ritenuto che tanto il factoring mediante costituzione di pegno quanto il factoring mediante cessione di crediti fossero composti da prestazioni distinte e indipendenti, vale a dire, da un lato, la «concessione di crediti», che sarebbe esente dall’IVA, e, dall’altro, il «ricupero dei crediti», che sarebbe soggetto all’IVA.

Occorrerebbe quindi stabilire, da un punto di vista fiscale, se le due commissioni di cui trattasi riguardino l’elemento imponibile o l’elemento esente delle prestazioni di factoring.

50. A tal fine rilevo che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, qualora un’operazione sia costituita da una serie di elementi e di atti, non esistono regole assolute quanto alla determinazione dell’estensione di una prestazione dal punto di vista dell’IVA e occorre quindi prendere in considerazione la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione in questione, al fine di determinare, in particolare, se tale operazione dia luogo, ai fini dell’IVA, a due o più prestazioni distinte o a una prestazione unica, fermo restando che, in linea generale, ciascuna prestazione deve essere considerata come una prestazione distinta e indipendente, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA ( 35 ).

Tuttavia, in deroga a tale regola generale, in primo luogo, l’operazione costituita da una sola prestazione sul piano economico non deve essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA.

È la ragione per la quale sussiste un’unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono così strettamente connessi da formare oggettivamente una sola prestazione economica indivisibile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso ( 36 ).

In secondo luogo, in talune circostanze più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, individualmente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti.

Ciò è quanto si verifica, segnatamente, nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati come costitutivi della prestazione principale, mentre altri elementi debbano essere invece considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie che condividono il medesimo trattamento fiscale riservato alla prestazione principale.

In particolare, una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando costituisca per la clientela non già un fine a sé, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale ( 37 ).

In terzo luogo, per determinare se un’operazione che comporta una pluralità di operazioni costituisca un’unica operazione ai fini dell’IVA, la Corte tiene conto tanto dell’obiettivo economico di tale operazione quanto dell’interesse dei destinatari delle prestazioni ( 38 ).

51. Se è vero che spetta al giudice del rinvio verificare se le prestazioni di factoring di cui trattasi costituiscano una prestazione unica e procedere a tutti gli accertamenti di fatto al riguardo, incombe alla Corte fornire gli elementi di interpretazione relativi al diritto dell’Unione che possano essere utili per la decisione della causa di cui esso è investito ( 39 ).

52. A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che, in generale, i contratti di factoring non si prestano facilmente a una qualificazione o a una descrizione unica, in particolare perché è possibile individuare almeno tre funzioni principali perseguite da siffatti contratti, vale a dire: i) una funzione di finanziamento, che consente al cliente di ottenere un anticipo sulla base del credito ceduto; ii) una funzione di gestione del conto fatture e dello stock dei crediti verso la clientela; e iii) una funzione di garanzia contro l’insolvenza dei debitori, nel contesto di un contratto di factoring in senso proprio ( 40 ).

Tuttavia, nel caso di specie i dubbi del giudice del rinvio vertono principalmente sulla prima funzione, vale a dire quella relativa al finanziamento, presente in tutti i contratti di servizi di factoring, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, e che presenta analogie con i servizi di «concessione di crediti».

53. A tal proposito, ritengo che occorra distinguere l’analisi del factoring mediante cessione di crediti da quella del factoring mediante costituzione di pegno.

54. Da un lato, per quanto riguarda il factoring mediante cessione di crediti è giocoforza constatare che tale forma di factoring non implica, per definizione, la concessione di crediti dato che, sebbene il cliente disponga di fondi sulla base di un anticipo fatture, tali fondi sono oggetto non di un prestito bensì di una vendita definitiva.

In tal senso, il servizio comprende solo il ricupero dei crediti e la gestione dei crediti fatturati con le relative operazioni.

Pertanto, a causa del carattere definitivo della cessione dei crediti il cliente non rimborsa i fondi ricevuti e la A riceve il pagamento dal debitore destinatario di fattura al posto del proprio cliente.

Di conseguenza non sussiste alcun rapporto di credito tra la A e il suo cliente, in quanto quest’ultimo non rimborsa il capitale messo a sua disposizione.

In altri termini, se è vero che la A deve garantire il finanziamento dei crediti per il periodo compreso tra il momento in cui li ha acquistati dal proprio cliente e il momento in cui il debitore destinatario di fattura gli paga la fattura (il credito), ciò non significa che essa conceda un credito al proprio cliente.

55. Dall’altro lato, per quanto riguarda il factoring mediante costituzione di pegno , che non comporta una cessione definitiva di crediti, ritengo che sarebbe preferibile, ai fini dell’imposizione dell’IVA, non scomporre un siffatto servizio nelle sue diverse prestazioni.

56. Anzitutto, è pacifico che il factoring, dal punto di vista tanto del cliente quanto del factor, costituisce, in linea di principio, un’unica prestazione sotto il profilo economico.

Le varie prestazioni di servizio che possono essere offerte da un factor sembrano collegate e formano un’unica prestazione economica inscindibile, principalmente intesa a garantire che il cliente non debba preoccuparsi del ricupero dei suoi crediti.

Alla luce di tale finalità economica la scomposizione di un siffatto servizio sarebbe, a mio avviso, artificiosa.

57. Inoltre occorre rilevare che, se è certo vero che le diverse prestazioni relative al finanziamento e le altre prestazioni volte a facilitare il ricupero dei crediti potrebbero, da un punto di vista teorico, essere fornite separatamente, nel caso di specie tali operazioni non sembrano effettuate in modo indipendente.

Infatti, la prestazione relativa al finanziamento non può essere fornita senza l’esecuzione di tutte le altre prestazioni di servizio connesse all’impostazione e all’avvio del contratto di factoring (coperte dalle spese di apertura) e, viceversa, tali prestazioni di servizio non avrebbero ragion d’essere in assenza di una prestazione di finanziamento.

In realtà, la principale prestazione dei servizi di factoring consiste nel «sollevare [il cliente] dalle operazioni di ricupero dei crediti» ( 41 ) e, in tal senso, la prestazione relativa al finanziamento deve essere considerata come una delle prestazioni accessorie che condividono il trattamento fiscale della prestazione principale.

Per il cliente il finanziamento non è fine a sé stesso, in particolare, perché esistono altre possibilità di finanziamento esterno – come il credito bancario – a costi potenzialmente inferiori, bensì il mezzo per fruire del ricupero anticipato dei crediti e per migliorare il suo flusso di cassa.

58. Peraltro constato che la realtà economica, quale si riflette, in linea di principio, negli accordi contrattuali di cui trattasi, costituisce un criterio fondamentale per l’applicazione del sistema comune dell’IVA.

Pertanto, la questione se diverse prestazioni formino un’unica operazione complessa può dipendere dalle condizioni alle quali la remunerazione di tali servizi diviene esigibile.

Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se i nove tipi di remunerazione ( 42 ) costituiscano il corrispettivo di prestazioni che si configurano contrattualmente come un’unica operazione complessa.

In tal senso sarebbe utile esaminare se, nel caso di specie, siffatte prestazioni siano fornite a fronte del pagamento di un onere fisso separato, indipendentemente da qualsiasi prestazione di servizio di factoring, il che potrebbe suggerire che tali prestazioni siano distinte e indipendenti dalla prestazione del servizio di factoring ( 43 ).

59. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal governo finlandese nelle sue osservazioni scritte, non mi sembra problematico il fatto che le due forme di factoring, come quelle di cui trattasi, siano considerate nel loro insieme come servizi soggetti all’IVA.

Se è vero che tale constatazione implicherebbe l’esistenza di un mercato in cui i finanziamenti esenti dall’IVA sarebbero disponibili sotto forma di crediti tradizionali e in cui i finanziamenti soggetti all’IVA sarebbero disponibili sotto forma di factoring, e che ciò porrebbe i fornitori delle diverse forme di finanziamento in situazioni diverse, cosicché solo i factor avrebbero diritto alla detrazione che consentirebbe ai rispettivi clienti di dedurre l’imposta inclusa nel servizio di factoring, la quale non costituirebbe quindi un costo per tali clienti, mi sembra che questa sia stata precisamente la scelta deliberata del legislatore dell’Unione.

Infatti l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA opera una distinzione tra taluni servizi esenti da IVA e altri servizi che continuano ad esservi soggetti.

In teoria, la concessione di crediti è considerata un’operazione puramente finanziaria che non include prestazioni di servizi in quanto tali e che consiste nella messa a disposizione di fondi, cosicché gli interessi percepiti come corrispettivo del credito sono assimilati a un reddito finanziario piuttosto che alla remunerazione per una prestazione imponibile ( 44 ).

Inoltre, nell’ottica della neutralità dell’IVA, l’assoggettamento ad imposta avrebbe un effetto inflazionistico e danneggerebbe il finanziamento dell’economia, in quanto l’IVA non potrebbe generalmente essere recuperata dal mutuatario ( 45 ).

Al contrario, il «ricupero dei crediti» non è esente dal momento che, in particolare, da un punto di vista economico, si tratta di una prestazione di servizi, resa a un creditore, in cambio di commissioni e compensi, e che genera quindi un valore aggiunto economico concreto ( 46 ).

60. In terzo e ultimo luogo, e in via ultronea, desidererei rispondere all’interrogativo sollevato dal giudice del rinvio riguardo alla questione se le due commissioni di cui trattasi possano costituire il corrispettivo di servizi relativi alla «concessione di crediti» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, alla luce delle sentenze Franck e fonds O, alle quali esso rinvia.

Orbene, ritengo che tali sentenze non possano essere interpretate in modo da giustificare una scomposizione, ai fini dell’IVA, dei servizi di factoring.

61. Da un lato, nella sentenza Franck la Corte ha precisato che l’espressione «concessione e negoziazione di crediti», figurante in tale disposizione, deve essere interpretata in senso ampio, di modo che la sua portata non può essere limitata ai soli prestiti e crediti concessi da organismi bancari e finanziari ( 47 ); che una siffatta concessione consiste, in particolare, nella messa a disposizione di un capitale dietro corrispettivo e che un tale corrispettivo può assumere forme di remunerazione diverse dal pagamento di interessi ( 48 ).

Tuttavia, un’interpretazione estensiva di tale espressione non può di per sé suggerire che, nel caso di specie, la remunerazione che la A riceve dai suoi clienti costituisca il corrispettivo della messa a disposizione di una concessione di credito.

Non si può infatti prescindere dal contesto di fatto in cui tale sentenza è stata pronunciata, che differisce sotto diversi aspetti dalla presente causa.

Più precisamente, nella sentenza Franck un mutuatario aveva utilizzato una cambiale come strumento di credito per ottenere un prestito da una società intermediaria, che aveva venduto tale cambiale a una società di factoring.

In questo modo la società intermediaria, che non era un istituto di credito, aveva messo fondi a disposizione del mutuatario il quale, diversamente, non avrebbe potuto ottenere prestiti dagli istituti finanziari a causa del suo basso rating.

Il fatto che una delle società coinvolte in tale operazione fosse una società di factoring era manifestamente irrilevante e neppure il rapporto tra il mutuatario e la società intermediaria poteva essere qualificato come «factoring», dato che la cambiale non era stata emessa dal mutuatario sulla base di servizi di factoring forniti dalla società intermediaria ( 49 ).

Orbene, nella causa oggetto del procedimento principale nulla sembra indicare l’esistenza di rapporti contrattuali tripartiti tra la A, il suo cliente e i debitori destinatari di fattura, in forza dei quali la A avrebbe messo fondi a disposizione del cliente concedendogli un prestito.

Inoltre, i debitori destinatari di fattura devono rimborsare alla A non il debito relativo al prestito del cliente o gli interessi da questo dovuti, ma i propri debiti risultanti dai crediti fatturati.

62. Dall’altro lato, per quanto riguarda la sentenza fonds O, è vero che la Corte ha dichiarato che, nell’ambito di un contratto di sub-partecipazione, con il quale un sub-partecipante (l’investitore) fornisce un finanziamento a un cedente (un fondo di cartolarizzazione non standardizzato), in cambio di redditi futuri generati da crediti specifici, i quali restano giuridicamente di proprietà del cedente, la circostanza che il sub-partecipante sia esposto a perdite potenziali e sopporti così il rischio di credito è inerente a qualsiasi operazione di concessione di credito, a prescindere dal fatto che tale rischio derivi dal mancato pagamento dei debitori dei crediti i cui proventi gli sono trasferiti o dall’insolvenza della sua controparte contrattuale diretta ( 50 ).

Tuttavia, al di là della questione della proprietà o meno dei crediti e della gestione del rischio, tale tipo di servizio si differenzia dal factoring in quanto si tratta di uno strumento di finanziamento, utilizzato nelle cartolarizzazioni o nei finanziamenti strutturati che non possono essere effettuati mediante prestiti tradizionali, e che sono pertanto assimilabili a concessioni di crediti, mentre il factoring costituisce principalmente un servizio di gestione del ricupero dei crediti.

Infine, il semplice fatto che un’operazione comporti un rischio finanziario non è sufficiente per esentarla dall’IVA.

A titolo illustrativo, nell’ambito del leasing il locatore si assume determinati rischi finanziari (ad esempio, in caso di inadempimento del locatario o di deprezzamento del bene), ma la prestazione fornita rientra nell’ambito della locazione e non delle operazioni di finanziamento esenti da IVA.

63. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alle questioni terza e quarta dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate da un factor nell’ambito di servizi di factoring mediante costituzione di pegno o mediante cessione di crediti, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, costituiscono il corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di «ricupero dei crediti», ai sensi di tale disposizione, soggetta all’IVA conformemente a detta disposizione.

C. Sulla quinta questione pregiudiziale

64. Con la sua quinta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, qualora dovesse ritenere che l’eccezione relativa al «ricupero dei crediti» di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA si applichi ai servizi di factoring, tale disposizione debba essere considerata sufficientemente chiara e incondizionata da poter produrre direttamente effetti, di modo che possa essere invocata dinanzi ai giudici nazionali al fine di ottenere la disapplicazione di norme di diritto interno incompatibili con essa ( 51 ).

65. Il giudice del rinvio precisa che la normativa nazionale di cui trattasi, vale a dire l’articolo 42, primo comma, punto 2, AVL, stabilisce che non solo la concessione di crediti ma anche «qualsiasi altra forma di finanziamento» sono considerati servizi finanziari esenti, anche se questi ultimi non sono menzionati nella direttiva IVA.

Tuttavia, qualora l’eccezione all’esenzione dall’IVA relativa al «ricupero dei crediti» dovesse applicarsi ai due compensi di cui trattasi nel procedimento principale in quanto corrispettivo del factoring, detto giudice ritiene che potrebbe non essere possibile interpretare il diritto nazionale in modo pienamente conforme a tale direttiva, perché la nozione di «qualsiasi altra forma di finanziamento» potrebbe anche includere il factoring.

Pertanto esso chiede se le disposizioni dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA producano direttamente effetti, affinché possano essere invocate direttamente da un soggetto passivo per ottenere la disapplicazione del diritto nazionale contrario a tali disposizioni.

66. A tal riguardo, e senza prendere posizione sull’interpretazione del diritto nazionale che spetta esclusivamente al giudice del rinvio, ricordo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere richiamate dagli individui, compresi i soggetti passivi IVA ( 52 ), dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, in particolare ove quest’ultimo non abbia recepito correttamente tale direttiva ( 53 ).

Secondo la medesima giurisprudenza, una disposizione del diritto dell’Unione è incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, per quanto riguarda la sua esecuzione o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ed è sufficientemente precisa quando l’obbligo da essa previsto è enunciato in termini inequivocabili ( 54 ).

67. In tale contesto, in primo luogo, per quanto riguarda il carattere incondizionato dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, rilevo che dalla formulazione stessa di tale disposizione risulta che essa non conferisce alcun margine di valutazione discrezionale agli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda l’esenzione o l’imposizione delle operazioni di cui trattasi, in quanto, a differenza di altre operazioni che possono essere oggetto di esenzione ai sensi di tale articolo 135, paragrafo 1 ( 55 ), di detta direttiva, essa non consente a detti [OSCURATO:PERSONA] membri di fissare le condizioni e i limiti ai quali può essere subordinato il beneficio di siffatta esenzione.

Risulta infatti dal tenore letterale della suddetta disposizione, da un lato, che il «ricupero dei crediti» non rientra in alcun caso nell’ambito di applicazione dell’esenzione dall’IVA prevista dalla medesima disposizione e, dall’altro, che tale eccezione all’esenzione non è soggetta ad alcuna condizione aggiuntiva né subordinata, per quanto riguarda la sua esecuzione o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione europea o degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Tale constatazione è tanto più valida in quanto la Corte ha confermato l’applicabilità diretta delle esenzioni fiscali, anche qualora esse lascino agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di valutazione discrezionale per fissare le condizioni della loro applicazione ( 56 ).

68. In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere sufficientemente preciso dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, sebbene, certamente, la nozione di «ricupero dei crediti» non sia stata definita nella direttiva, tale nozione non è né vaga né ambigua e, come ha dimostrato la Corte, deve essere interpretata estensivamente, in modo che il «factoring», sia esso in senso proprio o improprio, ne sia incluso ( 57 ).

Peraltro, per le ragioni esposte ai paragrafi da 58 a 62 delle presenti conclusioni, la suddetta nozione si riferisce a un’operazione distinta dalle operazioni relative alla concessione di crediti.

69. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla quinta questione dichiarando che l’esenzione dall’IVA relativa al «ricupero dei crediti» prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA è incondizionata e tanto precisa da poter essere dotata di efficacia diretta e poter essere quindi invocata dinanzi a un giudice nazionale per opporsi all’applicazione di una norma di diritto nazionale non conforme ad essa.

V. Conclusione

70. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dal [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) nei seguenti termini: 1) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che: nell’ambito dell’esercizio di un’attività di factoring sotto forma di cessione di crediti, mediante la quale il factor acquista da un cliente crediti fatturati con scadenza futura assumendo al contempo a proprio carico il rischio di insolvenza del debitore di tale cliente, devono essere considerate come costituenti il corrispettivo di prestazioni di servizi rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva, da un lato, la provvigione [di finanziamento] addebitata dal factor al cliente per ciascun credito oggetto del contratto, espressa in percentuale, la quale è tanto più elevata quanto più lungo è il termine per il pagamento delle fatture e quanto più basso è il rating dei crediti in questione, e, dall’altro, le spese fisse di apertura addebitate dal factor a tale cliente per l’impostazione e l’avvio di un siffatto contratto. 2) L’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della medesima direttiva, dev’essere interpretato nel senso che: la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate da un factor nell’ambito di un’attività di factoring sotto forma di cessione di crediti, come quella oggetto del punto precedente, o di un’attività di factoring sotto forma di anticipo fatture, mediante la quale il factor concede al cliente un credito in modo tale che i crediti fatturati del cliente fungano da garanzia per il finanziamento erogato dal factor, costituiscono il corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di «ricupero dei crediti», che è soggetta all’imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente all’eccezione all’esenzione dall’IVA prevista da tale disposizione. 3) L’eccezione all’esenzione dall’IVA relativa al «ricupero dei crediti» prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112 è incondizionata e tanto precisa da poter produrre direttamente effetti e poter essere quindi invocata dinanzi a un giudice nazionale per opporsi all’applicazione di una norma di diritto nazionale non conforme ad essa. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 2 ) Direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2006, L 347, pag. 1 ). ( 3 ) V., in tal senso, descrizione fornita dall’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni nella causa MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring ( C‑305/01 , EU:C:2003:132 , paragrafo 1 ), secondo cui « [p]er factoring in senso proprio , (…) si intende una transazione in cui il cessionario acquista crediti del suo cliente e si assume il rischio dell’insolvenza del debitore.

Esso si differenzia quindi da accordi di “ factoring in senso improprio ”, in cui il cessionario presta la sua assistenza nella gestione e nella riscossione dei crediti senza assumersi in relazione ad essi alcun rischio per perdite» (il corsivo è mio). ( 4 ) Il factoring si distingue quindi da altre modalità di finanziamento, in particolare dal credito bancario, in quanto si basa principalmente sulla qualità dei crediti fatturati in termini di solvibilità dei debitori destinatari di fattura, piuttosto che sulla solidità finanziaria dell’impresa stessa. ( 5 ) V., a tal riguardo, sentenze del 26 giugno 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring (C‑305/01; in prosieguo: la «sentenza MKG, EU:C:2003:377 ); del 28 ottobre 2010, Axa UK (C‑175/09; in prosieguo: la «sentenza Axa UK, EU:C:2010:646 ); del 27 ottobre 2011, GFKL [OSCURATO:PERSONA] (C‑93/10; in prosieguo: la «sentenza GFKL, EU:C:2011:700 ); del 17 dicembre 2020, Franck (C‑801/19; in prosieguo: la «sentenza Franck, EU:C:2020:1049 ); e del 6 ottobre 2022, O. [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty reprezentowany przez O (C‑250/21; in prosieguo: la «sentenza fonds O, EU:C:2022:757 ). ( 6 ) Più specificamente, in questo tipo di factoring la A corrisponde al cliente una parte dell’importo del credito in base al rapporto di «prestito al valore» convenuto, detratta la sua commissione, che può coincidere con l’intero valore nominale dei crediti oppure essere inferiore.

Il prestito concesso al cliente sarà ridotto nella misura corrispondente ai pagamenti che la A riceve da parte dei debitori destinatari di fattura.

La A, qualora non riceva il pagamento di un credito sottostante al prestito entro un certo termine, di solito entro 18 giorni dalla data di scadenza, oppure ritenga che il credito non verrà soddisfatto, può escludere il credito dalla somma dei crediti accettati nell’ambito della concessione del prestito.

Il contratto di finanziamento prevede in tal caso che il cliente debba effettuare un pagamento alla A pari all’importo del credito escluso. ( 7 ) Nell’ambito di tale procedura il cliente della A trasmette a quest’ultima i dati di identificazione dei crediti fatturati non ancora scaduti che intende cederle e la A ha il diritto di selezionare i crediti di cui accetta la cessione.

Una volta accettato un credito la A, in conformità delle disposizioni del contratto intercorrente con il proprio cliente, eseguirà il pagamento a fronte del credito ceduto, corrispondente all’intero valore nominale del credito oppure a una parte di esso. ( 8 ) Gli altri sette tipi di remunerazione sono i seguenti: i) la « commissione limite », che costituisce il compenso per il mantenimento a disposizione del cliente di un tetto massimo di finanziamento da parte della A; ii) il « canone mensile o annuale », che costituisce il compenso per la gestione corrente del contratto di factoring; iii) la « commissione per la gestione delle fatture », che costituisce una commissione fissa per ciascun credito fatturato che copre i costi sostenuti dalla A per il trasferimento e la gestione dei crediti; iv) il « canone annuale per il portale Internet clienti », che costituisce il compenso per le pagine web messe a disposizione del cliente che ha optato per un servizio che permette di visualizzare le fatture finanziate o acquistate e di rivedere, in particolare, gli estratti conto; v) la « commissione per l’incasso della fattura », che è pagata dai debitori destinatari di fattura, ma in alcuni casi anche dai clienti della A; vi) la « commissione per il pagamento veloce », che costituisce la remunerazione per la possibilità offerta ai clienti della A di disporre dei fondi in maniera più rapida rispetto a quanto previsto dalla sua consueta prassi di pagamento; e, vii) la « commissione per il rating », che costituisce il compenso per l’emissione dei rating al momento della costituzione del rapporto con il cliente, ai fini dell’identificazione della solvibilità del cliente della A e dei debitori destinatari di fattura. ( 9 ) Il giudice del rinvio spiega, a titolo di esempio, che nell’ambito del factoring mediante costituzione di pegno, con un rapporto di «prestito al valore» del 100%, è possibile che la A addebiti una provvigione dell’1% di ciascun credito con un termine di pagamento a trenta giorni, concedendo al proprio cliente un prestito pari a EUR 99 per ogni credito costituito in pegno del valore nominale di EUR

100. In un caso del genere, il cliente deve pagare alla A una provvigione di finanziamento di EUR 1 e la A riceve l’importo residuo direttamente dal debitore del cliente posteriormente alla scadenza del credito costituito in pegno o, in ultima istanza, dal suo cliente. ( 10 ) Secondo la [OSCURATO:PERSONA] tributaria centrale le commissioni e i compensi soggetti all’IVA erano quindi i seguenti: i) il canone mensile o annuale; ii) la commissione per la gestione delle fatture; iii) il canone annuale per il portale Internet clienti; e, iv) la commissione di incasso delle fatture. ( 11 ) Più precisamente, si fa riferimento ai seguenti compensi: i) la commissione limite; ii) la commissione per il pagamento rapido; e iii) la commissione per il rating. ( 12 ) V., in tal senso, nota 8 delle presenti conclusioni.

Secondo la A, soltanto la commissione limite potrebbe eventualmente essere considerata come il corrispettivo di un servizio finanziario esente da IVA, per il motivo che costituisce una percentuale del tetto massimo del finanziamento concesso al cliente. ( 13 ) V., a tal riguardo, paragrafi 26, 40 e 65 delle presenti conclusioni. ( 14 ) Più precisamente, esso si chiede quali siano le conseguenze da trarre da tali sentenze nella presente causa alla luce del fatto che la provvigione di finanziamento addebitata dalla A potrebbe essere considerata come una rettifica grazie alla quale il prezzo di acquisto del credito venga adeguato al suo valore corrente attualizzato, in particolare a causa delle seguenti circostanze: i) contrariamente alla causa che ha dato luogo alla sentenza MKG, la A non addebita più al cliente alcun interesse o altro tipo di corrispettivo dopo la cessione dei crediti, il che esclude pertanto l’esistenza di un rapporto giuridico sinallagmatico successivo a tale vendita; ii) la circostanza che i crediti in questione non sono crediti dichiarati esigibili e non pagati, bensì crediti con scadenza futura; e iii) la circostanza che tra le parti è stato concordato un compenso ad hoc nella misura in cui avrebbe potuto essere compreso direttamente nel prezzo di acquisto dei crediti. ( 15 )

V. sentenza del 7 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑594/23 , EU:C:2024:942 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). ( 16 )

V. sentenza del 25 febbraio 2021, Gmina Wrocław (Conversione del diritto di usufrutto) ( C‑604/19 , EU:C:2021:132 , punto 68 e giurisprudenza ivi citata). ( 17 ) V., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] w L. (Perdita dello status di agricoltore forfettario) ( C‑697/20 , EU:C:2022:210 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata). ( 18 ) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( GU 1977, L 145, pag. 1 ; in prosieguo: la «sesta direttiva»). ( 19 )

V. sentenza MKG (punti 48 e 49).

Nel caso di specie, il factor tratteneva una commissione di factoring del 2% e una commissione di star del credere dell’1% del valore nominale dei crediti acquistati. ( 20 )

V. sentenza GFKL (punto 26). ( 21 )

V. sentenza GFKL (punti da 21 a 25).

Infatti, se esisteva una differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti ed il prezzo di acquisto dei medesimi, essa tuttavia costituiva non già un compenso inteso a retribuire direttamente un servizio fornito dall’acquirente dei crediti ceduti, bensì il riflesso del valore economico effettivo di tali crediti al momento della loro cessione, sul quale incideva lo stato di sofferenza dei crediti stessi e l’accresciuto rischio di insolvenza dei debitori. ( 22 ) V., in tal senso, sentenza del 20 giugno 1991, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑60/90 , EU:C:1991:268 ). ( 23 )

V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni. ( 24 ) Infatti la A nelle sue osservazioni scritte afferma che, dopo il trasferimento dei crediti, essa addebita ai propri clienti canoni annuali e/o mensili che i clienti versano a titolo di remunerazione per la gestione corrente dei contratti di factoring e che i suoi contratti sono generalmente contratti a lungo termine, in quanto il rapporto giuridico con i suoi clienti non cessa con la vendita dei crediti. ( 25 )

V. sentenza fonds O (punti 30 e 31, nonché giurisprudenza ivi citata). ( 26 )

V. sentenza Axa UK (punti da 29 a 31 e giurisprudenza ivi citata). ( 27 )

V. sentenza MKG (punti 58 e 72) e Axa UK (punto 30). ( 28 )

V. sentenza MKG (punto 78), confermata da sentenza Axa UK (punti 31 e 33). ( 29 )

V. sentenza MKG (punto 77).

Le versioni nelle lingue inglese e svedese dell’articolo 13, B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva menzionavano a questo titolo anche il factoring, sullo stesso piano del ricupero dei crediti. ( 30 )

V. sentenza MKG (punti 54, 75 e 76).

Secondo la Corte, «[q]ualsiasi altra interpretazione opererebbe una distinzione arbitraria tra questi due tipi di factoring e farebbe gravare sull’operatore economico interessato (…) il costo dell’IVA, senza dargli la possibilità di dedurlo (…)». ( 31 )

V. sentenza MKG (punto 80 e punto 2 del dispositivo). ( 32 )

V. sentenza MKG (punto 13). ( 33 )

V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni. ( 34 )

V. sentenza MKG (punti 54, 75, 76 e 80). ( 35 )

V. sentenza del 4 settembre 2019, KPC Herning ( C‑71/18 , EU:C:2019:660 , punto 39 ). ( 36 )

V. sentenza Frenetikexito (C‑581/19; in prosieguo: la «sentenza Frenetikexito, EU:C:2021:167 , punti da 37 a 39 e giurisprudenza ivi citata).

V., altresì, sentenza del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑89/23 , EU:C:2024:333 , punti 34 e 35 nonché giurisprudenza ivi citata), nella quale la Corte ha dichiarato che la concessione del prestito su pegno e la vendita all’asta dei beni dati in pegno, nel caso in cui il mutuatario non abbia adempiuto i suoi obblighi contrattuali entro il termine prescritto, costituiscono prestazioni distinte e indipendenti alla luce dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, in quanto tali prestazioni non dipendono né materialmente né formalmente l’una dall’altra. ( 37 )

V. sentenza Frenetikexito (punti da 40 a 42) e sentenza del 17 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑60/23; in prosieguo: la «sentenza DCS, EU:C:2024:896 , punti da 46 a 48 ). ( 38 )

V. sentenza Franck (punto 26 e giurisprudenza ivi citata). ( 39 )

V. sentenze Frenetikexito (punto 36) e DCS (punto 49). ( 40 ) Infatti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della Convention d’Unidroit sur l’affacturage international (Convenzione unidroit sul factoring internazionale), firmata a Ottawa il 28 maggio 1988, disponibile al seguente indirizzo: https://www.unidroit.org/fr/instruments/affacturage/convention,, per «contratto di factoring» si deve intendere un contratto concluso tra il [cliente] e il [factor] in base al quale: «a) il [cliente] può cedere o cederà al [factor] crediti derivanti da contratti di vendita di merci conclusi tra il [cliente] e i suoi [debitori destinatari di fattura], ad esclusione dei contratti concernenti merci acquistate essenzialmente per uso personale, familiare o domestico; b) il [factor] deve svolgere perlomeno due delle seguenti funzioni: – il finanziamento del [cliente], attraverso, in specie, il prestito o il pagamento anticipato; – la tenuta dei conti relativi ai crediti; – l’incasso dei crediti; – la protezione contro il mancato pagamento da parte dei [debitori destinatari di fattura]».

V. altresì, per la dottrina, Terra, B., e Kajus, J., A guide to the European VAT Directives , IBFD, 2024, pag.

702. ( 41 )

V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni. ( 42 )

V. nota 8 delle presenti conclusioni. ( 43 ) V., per analogia, sentenza DCS, punti da 52 a

54. ( 44 ) V., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑692/17 , EU:C:2019:867 , punto 38 ). ( 45 ) V., a tal riguardo, sentenza del 10 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑540/09 , EU:C:2011:137 , punto 21 e giurisprudenza ivi citata), in cui la Corte ha dichiarato che la finalità delle esenzioni dell’IVA è di ovviare alle difficoltà finanziarie collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell’importo dell’IVA detraibile e di evitare un aumento del costo del credito al consumo .

V., tuttavia, conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen in tale medesima causa ( C‑540/09 , EU:C:2010:788 , paragrafo 22 ), il quale constata che non è chiaro quale sia la ragione dell’esenzione delle operazioni finanziarie, dal momento che nei lavori preparatori non si fa menzione del punto. ( 46 ) V., in tal senso, sentenza MKG (punti 49 e 50). ( 47 )

V. sentenza Franck (punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

Infatti, secondo la Corte, tale interpretazione è avvalorata dalla finalità del sistema comune d’imposta istituito dalla direttiva IVA, che tende segnatamente a garantire una parità di trattamento ai soggetti passivi. ( 48 )

V. sentenza Franck (punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata), che si riferisce alla sentenza del 15 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] and Logistic ( C‑235/18 , EU:C:2019:412 , punti 47 e 48 ), nell’ambito della quale la Corte ha giudicato che costituisce un’operazione finanziaria assimilabile alla concessione di un credito il finanziamento in anticipo dell’acquisto di merci quale corrispettivo di una maggiorazione dell’importo rimborsato dal beneficiario di tale finanziamento.

V., altresì, sentenza [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑89/23 , EU:C:2024:333 , punti 40 e 44 nonché giurisprudenza ivi citata), in cui la Corte ha considerato che la vendita all’asta dei beni dati in pegno, dopo il decorso di un termine di tre mesi durante il quale il mutuatario non ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali, da un lato, e la concessione del prestito su pegno, dall’altro, costituiscono prestazioni distinte e indipendenti alla luce dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA. ( 49 )

V. sentenza Franck (punto 13). ( 50 )

V. sentenza fonds O (punto 38). ( 51 ) Rilevo che, nell’ambito della sua domanda, il giudice del rinvio interpella la Corte sull’effetto diretto delle disposizioni della direttiva IVA in forza delle quali le operazioni sarebbero imponibili, senza tuttavia identificare tali disposizioni.

Ritenendo che la disposizione rilevante sia l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva, nella parte in cui esclude il «ricupero dei crediti» dall’esenzione dall’IVA, prenderò posizione sull’effetto diretto di tale articolo. ( 52 )

V. sentenza del 6 novembre 2003, Dornier ( C‑45/01 , EU:C:2003:595 , punto [78]) ( 53 )

V. sentenza del 26 aprile 2012, Balkan and [OSCURATO:PERSONA] ( C‑621/10 e C‑129/11 , EU:C:2012:248 , punti 56 e 57 nonché giurisprudenza ivi citata). ( 54 )

V. sentenza del 10 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑488/18 , EU:C:2020:1013 , punti 27 e 28 nonché giurisprudenza ivi citata). ( 55 ) V., a titolo di esempio, articolo 135, paragrafo 1, lettere g) e i), della direttiva IVA e sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑73/23 , EU:C:2024:734 , punti 25 e 26 nonché giurisprudenza ivi citata). ( 56 ) V., in tal senso, sentenze del 6 novembre 2003, Dornier ( C‑45/01 , EU:C:2003:595 , punti da 80 a 82 ), e del 17 febbraio 2005, Linneweber e Akritidis ( C‑453/02 e C‑462/02 , EU:C:2005:92 , punti 34 e 35 nonché giurisprudenza ivi citata). ( 57 )

V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0232 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 3 aprile 2025 ( 1 ) Causa C‑232/24 [Kosmiro] ( i ) A Oy con l’intervento di Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia)] «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Operazioni imponibili – Esenzione relativa alla concessione di crediti – Articolo 135, paragrafo 1, lettera b) – Esenzione relativa alle operazioni finanziarie – Ricupero dei crediti – Articolo 135, paragrafo 1, lettera d) – Factoring mediante cessione di crediti – Factoring mediante costituzione di pegno» I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1) lettera c), dell’articolo 9, paragrafo 1, nonché dell’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») ( 2 ). 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la A Oy, società di diritto finlandese, e la keskusverolautakunta ([OSCURATO:PERSONA] tributaria centrale, Finlandia) in merito al regime di imposta sul valore aggiunto (IVA) relativamente a diverse commissioni e compensi riscossi da tale società per la sua attività di factoring. 3. Si ricorda che «factoring» è un’espressione utilizzata per fare riferimento a servizi di gestione finanziaria che consentono a un’impresa (il «cliente») di cedere i crediti risultanti da fatture non pagate (in prosieguo: i «crediti fatturati») che essa vanta nei confronti dei propri debitori (i «debitori destinatari di fattura») a una società di factoring (il «factor» o «cessionario») al fine di ottenere un pagamento anticipato. Come corrispettivo il factor, dietro compenso, si fa carico del ricupero di tali crediti e, a seconda del contratto, offre una garanzia contro i mancati pagamenti ( 3 ). Tale servizio consente pertanto al cliente di migliorare il proprio flusso di cassa senza dover attendere la scadenza dei termini di pagamento concessi ai debitori destinatari di fattura ( 4 ). 4. Sebbene la giurisprudenza della Corte fornisca indicazioni utili per quanto riguarda il trattamento dei servizi di factoring ai fini dell’IVA ( 5 ), il presente rinvio pregiudiziale consentirà di chiarire se taluni elementi della remunerazione del factor nell’ambito della prestazione di servizi di factoring debbano essere considerati come corrispettivo di una prestazione di servizi rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva IVA e, in caso affermativo, se tali servizi costituiscano un’operazione di «ricupero dei crediti», soggetta all’IVA, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva, o una «concessione di crediti» esente da IVA, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 5. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA enuncia quanto segue: «1.   Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti: (…) c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale». 6. L’articolo 9, paragrafo 1, commi primo e secondo, di tale direttiva così stabilisce: «Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità». 7. L’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della suddetta direttiva dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri esentano le operazioni seguenti: (…) b) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi; (…) d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti». B. Diritto finlandese 8. L’articolo 1, primo comma, punto 1, dell’arvonlisäverolaki 1501/1993 (legge n. 1501/1993, in materia di imposta sul valore aggiunto), del 30 dicembre 1993 (in prosieguo: l’«AVL»), che recepisce la direttiva IVA nel diritto finlandese, dispone che l’IVA è riscossa a vantaggio dello Stato per ogni vendita di beni e servizi effettuata in Finlandia nell’ambito di un’attività commerciale. 9. L’articolo 18, secondo comma, di tale legge, definisce la «vendita di un servizio» come l’esecuzione o altra fornitura a titolo oneroso di un servizio. 10. L’articolo 41 di detta legge stabilisce che la prestazione di un servizio finanziario non è soggetta a IVA. 11. L’articolo 42, primo comma, punti 2 e 3, della legge medesima prevede che la concessione di crediti e qualsiasi altra forma di finanziamento, da un lato, e la gestione di un prestito da parte del suo concedente, dall’altro, sono considerati servizi finanziari. III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 12. La A è una società finlandese che fornisce servizi finanziari, tra i quali il factoring, che costituisce il fulcro delle sue attività. 13. I clienti della A operano generalmente in settori nei quali vi è un basso tasso di rotazione dei crediti. Essi si avvalgono dei servizi di factoring al fine, da un lato, di disporre immediatamente dei fondi attesi per i crediti fatturati, prima della scadenza del termine previsto per il pagamento delle relative fatture, e, dall’altro, di liberarsi dagli oneri di riscossione e sollecito inerenti alle fatture. I crediti fatturati oggetto di factoring sono quelli risultanti dalle fatture emesse dalla A ai debitori destinatari di fattura che non sono contestati. 14. I contratti di factoring conclusi tra la A e i suoi clienti fanno parte del factoring sotto forma di anticipo fatture (in prosieguo: il «factoring mediante costituzione di pegno») o di cessione di crediti (in prosieguo: il «factoring mediante cessione di crediti»). 15. Da un lato, nell’ambito del factoring mediante costituzione di pegno la A, in qualità di factor, garantisce al proprio cliente un finanziamento, concedendogli un prestito sulla base dei crediti fatturati insoluti nei confronti dei debitori di tale cliente, fino a un importo totale determinato dalla A in funzione del livello di rischio dell’attività economica di detto cliente, assumendosi l’onere dei solleciti riguardanti i crediti costituiti in pegno e del loro ricupero stragiudiziale. In un caso del genere, non vi è trasferimento della titolarità dei crediti fatturati che sono stati selezionati dalla A ma questi ultimi fungono da garanzia per il finanziamento concesso di modo che, da un lato, ai debitori destinatari di fattura viene notificata una dichiarazione di costituzione di pegno sui crediti dati in garanzia alla A, in forza della quale essi sono tenuti ad effettuare il pagamento direttamente a quest’ultima alla scadenza del credito, e, dall’altro, il cliente conserva lo status di creditore nei confronti di tali debitori e sopporta il rischio di insolvenza in caso di inadempimento di questi ultimi ( 6 ). 16. Per contro, nell’ambito del factoring mediante cessione di crediti la A acquista i crediti fatturati del cliente da essa selezionati entro un importo massimo per il quale si impegna ad acquistare crediti da tale cliente. Tale importo è determinato in base a una valutazione del rischio delle attività commerciali del cliente effettuata dalla A ( 7 ). [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), giudice del rinvio, precisa che, a differenza del factoring mediante costituzione di pegno, in cui il rischio di inadempimento continua ad essere sopportato dal cliente, il factoring mediante cessione di crediti comporta la vendita dei crediti e quindi il trasferimento del rischio di mancato pagamento da parte dei debitori destinatari di fattura alla società acquirente. 17. I contratti di factoring tra la A e i suoi clienti prevedono la corresponsione a quest’ultima di diversi compensi e commissioni. Nella propria decisione, il giudice del rinvio ne elenca nove, ma si concentra sui compensi più elevati, in termini di importi, vale a dire la provvigione di finanziamento e le spese di apertura ( 8 ): – La provvigione di finanziamento è una commissione addebitata in anticipo dalla A, espressa in percentuale per ciascun credito fatturato oggetto del contratto. L’importo di tale provvigione di finanziamento è calcolato allo stesso modo, sia che si tratti di un factoring mediante costituzione di pegno sia che si tratti di cessione di crediti, a seconda delle condizioni di pagamento dei crediti fatturati, ed è tanto più elevato quanto più lungo è il termine per il pagamento delle fatture e quanto più basso è il rating dei crediti in questione ( 9 ). – Le spese di apertura sono un corrispettivo fisso che il cliente versa alla A quale contropartita per le attività finalizzate all’impostazione e all’avvio della procedura di factoring, tra le quali rientrano, in particolare, gli obblighi correlati alla legislazione in materia di riciclaggio di capitali. 18. La A ha presentato istanza di ruling preventivo presso la [OSCURATO:PERSONA] tributaria centrale in merito al regime IVA delle commissioni addebitate ai suoi clienti per l’attività di factoring. 19. [OSCURATO:PERSONA] tributaria centrale ha emanato nei confronti della A un ruling preventivo in relazione al periodo dal 25 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 con il quale ha ritenuto, da un lato, che le commissioni e i compensi addebitati dalla A per l’attività di factoring, mediante costituzione di pegno e mediante cessione dei crediti, fossero soggetti a IVA ove costituissero il corrispettivo per un servizio di gestione e di ricupero dei crediti fatturati ( 10 ), e, dall’altro, che, in particolare, la provvigione di finanziamento e le spese di apertura costituissero (almeno in parte) il corrispettivo di un servizio finanziario esente da IVA. Più specificamente, laddove la A offrisse ai propri clienti un finanziamento all’interno di un limite personalizzato, la provvigione di finanziamento , avrebbe costituito, al pari di altre commissioni e compensi ( 11 ), il corrispettivo di un servizio finanziario di concessione di crediti esente da IVA ai sensi dell’articolo 41 AVL. Di contro, secondo la [OSCURATO:PERSONA] tributaria centrale, le spese di apertura avrebbero dovuto essere suddivise in una parte soggetta all’IVA e una parte esente dall’IVA, in base alla motivazione che esse costituivano un compenso per l’impostazione e l’avvio della procedura di finanziamento del credito e che esse rappresentavano quindi il corrispettivo della prestazione di un servizio in parte assoggettato all’IVA e in parte esente. 20. La A ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo la riforma parziale del ruling preventivo emesso nei suoi confronti, facendo valere che l’insieme delle commissioni e dei compensi addebitati dovevano essere assoggettati all’IVA, avendo pertanto diritto a detrazione. Più precisamente essa ritiene, da un lato, nell’ambito del factoring mediante costituzione di pegno , che la provvigione di finanziamento, al pari degli altri compensi e commissioni addebitati ai fini di tale procedura ( 12 ), comprese le spese di apertura, siano nel loro insieme assoggettate all’IVA in quanto corrispettivo di un servizio di gestione e di ricupero dei crediti fatturati o di altre prestazioni di servizi soggetti a IVA. Dall’altro lato, nell’ambito del factoring mediante cessione di crediti , la A sostiene che tale tipo di factoring non comporta una concessione di un credito e che non possa quindi essere a questa assimilato poiché essa acquista i crediti fatturati dai propri clienti, cosicché non sussiste alcun rapporto obbligatorio che la vincoli ai suoi clienti. Infatti, il servizio in questione non consisterebbe nella messa a disposizione di capitale a favore del cliente, ragion per cui le commissioni addebitate per tale servizio dovrebbero essere considerate nel loro insieme come un corrispettivo ricevuto per un servizio assoggettato all’IVA. 21. Dinanzi a tale giudice, il Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (ente dell’amministrazione finanziaria incaricato della tutela dei diritti dei percettori d’imposta, Finlandia) è intervenuto a sostegno delle tesi della [OSCURATO:PERSONA] tributaria centrale. Secondo tale ente, da un lato, il factoring mediante costituzione di pegno è un meccanismo in base al quale il cliente ha la possibilità di ottenere un prestito dalla A in cambio dei propri crediti fatturati, cosicché la provvigione di finanziamento e le altre commissioni addebitate dalla A costituiscono il corrispettivo per la concessione del prestito; dall’altro lato, per quanto riguarda il factoring mediante cessione di crediti , il compenso a fronte dell’acquisto dei crediti fatturati costituisce, a suo avviso, il corrispettivo della prestazione di un servizio imponibile, a differenza della provvigione di finanziamento e delle altre commissioni che invece rappresentano il corrispettivo della messa a disposizione di un capitale a favore del cliente, ossia un servizio distinto dall’acquisto di crediti ed esente da IVA. 22. Il giudice del rinvio nutre dubbi circa la questione delle modalità di trattamento delle varie commissioni addebitate per il factoring mediante costituzione di pegno e mediante cessione di crediti ( 13 ). A tal riguardo esso precisa che la sua domanda di pronuncia pregiudiziale può considerarsi limitata alla provvigione di finanziamento e alle spese di apertura , in quanto l’analisi del loro trattamento ai fini dell’IVA appare sufficiente per consentirgli di stabilire quello da adottare nei confronti di tutti gli altri compensi e commissioni. 23. In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Qualora una società di factoring acquisti da un cliente crediti fatturati con scadenza futura, in modo tale che il rischio di insolvenza ad essi inerenti venga trasferito dal cliente alla società (factoring sotto forma di cessione di crediti): a) se la provvigione di finanziamento addebitata dalla società per ciascun credito oggetto del contratto, espressa in percentuale, debba essere considerata come una voce di rettifica del prezzo di acquisto dei crediti o come un’altra voce non rientrante nel campo di applicazione della direttiva [IVA], oppure b) se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 9 della direttiva [IVA] debbano essere interpretati nel senso che la società fornisce al proprio cliente una prestazione di servizi a titolo oneroso rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA a fronte della provvigione di finanziamento di cui alla prima questione, lettera a). 2) Se le spese fisse di apertura addebitate al cliente nell’ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti, ai fini dell’impostazione e dell’avvio della procedura di factoring, debbano essere considerate come un corrispettivo per la fornitura al cliente di una prestazione di servizi rientrante nel campo di applicazione della direttiva [IVA]. 3) Qualora i compensi di cui alla prima e alla seconda questione, addebitati nell’ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti, debbano essere considerati come il corrispettivo di una prestazione di servizi rientrante nel campo di applicazione della direttiva [IVA]: a) se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [IVA], sulla concessione di crediti, o l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), sulle operazioni relative ai pagamenti o ai crediti, debbano essere interpretati nel senso che la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate al cliente devono essere considerate come il corrispettivo per la vendita di una prestazione di servizi in regime di esenzione, oppure b) se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [IVA] debba essere interpretato nel senso che si tratta del corrispettivo a fronte del ricupero dei crediti, da considerarsi come una prestazione di servizi imponibile, oppure di un’altra prestazione di servizi imponibile. 4) Qualora una società di factoring fornisca ai propri clienti un finanziamento mediante la concessione di un credito in modo tale che i crediti fatturati del cliente fungano da garanzia per il finanziamento erogato dalla società (factoring sotto forma di anticipo fatture): a) se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [IVA], sulla concessione di crediti, o l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), sulle operazioni relative ai pagamenti o ai crediti, debbano essere interpretati nel senso che la provvigione di finanziamento addebitata al cliente per ciascun credito oggetto dell’accordo e le spese di apertura per le attività finalizzate all’impostazione e all’avvio del contratto di factoring devono essere considerate, almeno in parte, come il corrispettivo di una prestazione di servizi in regime di esenzione, oppure b) se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [IVA] debba essere interpretato nel senso che si tratta del corrispettivo a fronte del ricupero dei crediti, da considerarsi come una prestazione di servizi imponibile, oppure di un’altra prestazione di servizi imponibile. 5) Qualora la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate nell’ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti o del factoring sotto forma di anticipo fatture debbano essere considerate nel loro insieme come il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile sulla base della terza e quarta questione, se il carattere imponibile della prestazione di servizi in forza della direttiva sia così chiaro e incondizionato da poterlo considerare produttivo di effetti direttamente su domanda del soggetto passivo, sebbene l’esenzione prevista dalla legge nazionale sull’IVA includa altre forme di finanziamento oltre alla concessione di crediti». 24. La A, il governo finlandese e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte alla Corte. IV. Analisi A. Sulle questioni pregiudiziali prima e seconda 25. Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che, nell’ambito dell’esercizio di un’attività di factoring mediante cessione di crediti, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la provvigione di finanziamento e le spese di apertura, addebitate per una siffatta attività, debbano essere considerate come elementi della remunerazione che costituisce il corrispettivo di prestazioni di servizi rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva. 26. I dubbi espressi dal giudice del rinvio al riguardo sembrano fondarsi non tanto sulle domande delle parti nel procedimento principale, le quali ritengono che tale attività rientri manifestamente nell’ambito di applicazione della direttiva IVA, quanto piuttosto sulla sua interpretazione delle sentenze MKG e GFKL ( 14 ). 27. A tale proposito, mi preme ricordare, in via preliminare, che la direttiva IVA stabilisce un sistema comune d’IVA basato, in particolare, su una definizione uniforme delle operazioni imponibili ( 15 ). In tal senso, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, sono soggette all’IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. A tal fine l’articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva precisa, al suo primo comma, che si considera «soggetto passivo» chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo un’attività di carattere economico, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Ai sensi del secondo comma di tale disposizione si considera, in particolare, «attività economica» ogni attività di prestazione di servizi, comprese le attività di «sfruttamento di un bene (…) immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità». Per quanto riguarda la nozione di «sfruttamento», ai sensi di detta disposizione essa si riferisce, conformemente ai requisiti del principio di neutralità del sistema comune dell’IVA, a tutte le operazioni, a prescindere dalla loro forma giuridica, che mirano a trarre dal bene in questione introiti aventi carattere di stabilità ( 16 ). Pertanto, la direttiva medesima attribuisce all’IVA un ambito di applicazione molto ampio, in quanto un’attività è qualificata come «economica» quando presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall’autore dell’operazione ( 17 ). 28. È alla luce di tali principi che esaminerò, in un primo tempo, se il factoring mediante cessione di crediti costituisca una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi delle disposizioni summenzionate, e rientri quindi nell’ambito di applicazione della direttiva IVA. 29. A tal riguardo la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che le attività di factoring devono essere valutate come rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA. Infatti nella sentenza MKG, che verteva su un contratto di factoring cosiddetto «in senso proprio» – vale a dire caratterizzato dall’acquisto da parte del factor di crediti del suo cliente senza diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo in caso di insolvenza dei debitori – la Corte ha dichiarato, ai sensi della sesta direttiva ( 18 ), che una siffatta attività costituiva una prestazione di servizi a titolo oneroso rientrante nell’ambito di applicazione dell’IVA. Per giungere a tale conclusione, essa ha segnatamente rilevato che «i rapporti tra il factor ed il suo cliente sono disciplinati da un contratto nell’ambito del quale le parti si scambiano prestazioni reciproche», le quali consistono concretamente, per il factor, «nel sollevare [il cliente] dalle operazioni di ricupero dei crediti e dal rischio di mancato pagamento degli stessi» e, per il cliente, come corrispettivo del servizio così ricevuto, nel pagare una remunerazione equivalente «alla differenza tra il valore nominale dei crediti (…) ceduti al factor e l’importo che quest’ultimo gli versa come pagamento dei crediti» ( 19 ). 30. Ritengo che la soluzione adottata nella sentenza MKG, benché basata sull’interpretazione della sesta direttiva, resti applicabile e pienamente trasponibile al factoring mediante cessione di crediti, come quello di cui trattasi nel caso di specie, in quanto quest’ultimo presenta, in sostanza, le stesse caratteristiche del «factoring in senso proprio» di cui trattasi nella sentenza MKG. Infatti, nell’ambito di un contratto di factoring mediante cessione di crediti, il factor e il suo cliente si impegnano reciprocamente, nel caso del primo, ad acquistare dal proprio cliente i crediti fatturati con scadenza futura al fine di sollevarlo dalle operazioni di incasso, assumendosi al contempo il rischio di mancato pagamento e, nel caso del secondo, a pagare i vari compensi stabiliti nel contratto di factoring. Le prestazioni concordate in tale contratto sono sinallagmatiche, in quanto la prestazione di servizi resa dalla A è subordinata al pagamento da parte dei clienti dei compensi convenuti e quest’ultimo pagamento è subordinato alla fornitura delle prestazioni concordate a tali clienti da parte della A. 31. Di conseguenza sono incline a ritenere che le prestazioni di servizi fornite da un factor nell’ambito di un contratto di factoring mediante cessione di crediti, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, costituiscano prestazioni di servizi effettuate «a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA. 32. Siffatta conclusione non può essere inficiata dalla sentenza GFKL, alla quale fa riferimento il giudice del rinvio. Ricordo che tale causa riguardava una cessione isolata di crediti considerati «in sofferenza», vale a dire crediti relativi a 70 contratti di mutuo disdetti e dichiarati risolti, che comportavano l’assunzione dell’attività di ricupero e del rischio di insolvenza da parte dell’acquirente, e il cui prezzo di acquisto rifletteva non la remunerazione di un servizio reso bensì il reale valore economico dei crediti ceduti, sceso al di sotto del loro valore nominale. È precisamente in tale contesto che la Corte ha statuito che un operatore che acquisti, a proprio rischio, crediti in sofferenza ad un prezzo inferiore al loro valore nominale non effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso e non compie un’attività economica che ricade nella sfera di applicazione della sesta direttiva, qualora la differenza tra il valore nominale dei crediti ed il loro prezzo di acquisto rifletta il valore economico effettivo dei crediti medesimi al momento della loro cessione ( 20 ). 33. Tuttavia, mi sembra chiaro che non si possa instaurare alcuna comparazione tra, da un lato, factoring mediante cessione di crediti con scadenza futura, come quello oggetto del procedimento principale e, dall’altro, l’acquisto di crediti «in sofferenza» già dichiarati risolti, oggetto della causa definita dalla sentenza GFKL. Infatti è giocoforza constatare, anzitutto, che tali attività perseguono obiettivi diversi dal punto di vista del cliente. Nel primo caso, il cliente intende ottenere l’immediata disposizione di capitale, anche se i suoi crediti diventeranno esigibili solo successivamente, mentre, nel secondo caso, il cliente intende rinunciare a crediti già scaduti che presentano un certo rischio. Inoltre, a differenza che nelle attività di factoring le parti, nell’ambito dell’acquisto di crediti già scaduti, non hanno concordato una commissione a titolo di remunerazione che si sommi al prezzo di acquisto, per un servizio fornito dall’acquirente dei crediti. Contrariamente al factoring in senso proprio, il cessionario dei crediti non riceveva alcuna contropartita da parte del cedente ( 21 ). Inoltre, il valore economico effettivo dei crediti «in sofferenza» al momento della loro cessione non tiene conto, come accade nel caso di specie, delle prestazioni di servizio grazie alle quali il cedente era stato sollevato dall’onere connesso al ricupero dei crediti fatturati. Infine, neanche il factoring mediante cessione di crediti sembra paragonabile all’acquisto di beni quali «quote parti di società», di cui il titolare riceverebbe i benefici ( 22 ), in quanto il factor non si comporta come un proprietario passivo ma fornisce al proprio cliente un servizio consistente nell’assumere a proprio carico il rischio di insolvenza del debitore in cambio di un compenso. 34. In un secondo tempo, dopo aver stabilito che il factoring mediante cessione di crediti rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA, esaminerò se, nonostante le circostanze menzionate dal giudice del rinvio ( 23 ), sussista un nesso diretto tra l’attività di factoring e il corrispettivo ricevuto sotto forma di provvigione di finanziamento e di spese di apertura, che consenta pertanto di confermare che esse costituiscono il corrispettivo di prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA. 35. Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, ritengo che ciò sembri accadere nel caso di specie. 36. In tal senso, da un lato, per quanto riguarda la provvigione di finanziamento , reputo infondata l’ipotesi del giudice del rinvio secondo la quale tale provvigione potrebbe essere considerata come una rettifica grazie alla quale il prezzo di acquisto del credito viene adeguato al suo valore corrente attualizzato. Infatti tale provvigione costituisce un compenso espresso in percentuale di ciascun credito fatturato tanto più elevato quanto più lungo è il termine di pagamento delle fatture e quanto più basso è il rating dei crediti in questione. Pertanto, tale percentuale non ha alcun nesso con la fissazione del prezzo di acquisto dei crediti, che può variare dal valore nominale a una quota ridotta del credito. Di conseguenza, detta provvigione sembra essere non fissata a seguito di una valutazione del valore economico del credito fatturato al momento della cessione, ma direttamente collegata al corrispettivo per i servizi forniti dalla A. Dalle osservazioni scritte presentate dalla A risulta peraltro che, poiché i crediti ceduti erano crediti con scadenza futura, non vi sarebbe alcuna ragione di ritenere che il valore nominale dei crediti non corrisponda al loro valore economico reale o che tale valore nominale del credito dovrebbe essere adeguato in modo che il prezzo pagato per esso corrisponda al suo valore economico reale, dal momento che non c’è motivo di presumere che i debitori destinatari di fattura non pagheranno integralmente i loro debiti non ancora scaduti. In aggiunta, fatte salve le valutazioni definitive che spetta al giudice del rinvio effettuare, sembrerebbe che tale provvigione si inserisca nell’ambito di un rapporto di prestazione di servizi a lungo termine e che la A addebiti ai propri clienti canoni annuali e/o mensili continuativi, cosicché l’affermazione secondo la quale essa non riceverebbe alcun corrispettivo dopo la cessione dei crediti non è corretta ( 24 ). 37. Dall’altro lato, per quanto riguarda le spese di apertura , dagli elementi a disposizione della Corte risulta che tali oneri costituiscono un compenso fisso versato dal cliente al factor quale contropartita per le attività finalizzate all’impostazione della procedura di factoring, tra le quali rientrano, in particolare, gli obblighi correlati alla legislazione in materia di riciclaggio dei capitali. Ciò comporta che, fintantoché il contratto di factoring rimane in vigore, dette spese possono essere considerate come il corrispettivo della messa a disposizione dei servizi, in quanto servizi indispensabili per la prestazione del factoring mediante cessione di crediti. Ne consegue che il pagamento di queste stesse spese è parimenti effettuato sulla base di un rapporto contrattuale svincolato dal valore dei crediti o da una rettifica di tale valore. Al contrario, mi sembra che la prestazione dei servizi di cui trattasi e il pagamento delle spese di apertura siano interdipendenti, di modo che uno dei due elementi è fornito solo a condizione che lo sia anche l’altro, e viceversa. 38. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 9 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un’attività di factoring mediante cessione di crediti, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, devono essere considerate come costituenti il corrispettivo di prestazioni di servizi rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva tanto la provvigione di finanziamento quanto le spese di apertura, addebitate dal factor a titolo di dette prestazioni. B. Sulle questioni pregiudiziali terza e quarta 39. Con le sue questioni pregiudiziali terza e quarta, che occorre parimenti esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate da un factor nell’ambito di servizi di factoring mediante costituzione di pegno o mediante cessione di crediti, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, costituiscano il corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di «ricupero dei crediti», soggetta all’IVA, ai sensi di tale disposizione e, in caso contrario, se tali due commissioni debbano essere considerate, almeno in parte, come il corrispettivo di una prestazione di servizi esente dall’IVA in quanto prestazione relativa alla «concessione di crediti» o a «operazioni (…) relative (…) ai pagamenti, [e] ai crediti» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, rispettivamente, lettere b) e d), di tale direttiva. 40. Dalla decisione di rinvio risulta che i dubbi sollevati dal giudice del rinvio riguardano principalmente l’eventuale qualificazione di questi due compensi come corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di ricupero dei crediti. Infatti, a suo avviso si può ritenere che il servizio di factoring includa un servizio di finanziamento che si presenta, almeno in parte, sotto forma di concessione di credito che non sarebbe né collegato né accessorio al servizio di ricupero dei crediti, cosicché tali due servizi non potrebbero essere trattati ai fini dell’IVA come una prestazione unica e indivisibile. Peraltro, sempre secondo tale giudice, la valutazione del factoring come attività interamente soggetta all’IVA potrebbe comportare anche un diverso regime IVA delle varie attività di finanziamento e di concessione di credito. 41. In tale contesto, esaminerò anzitutto la questione se i servizi di factoring mediante cessione di crediti e mediante costituzione di pegno possano essere qualificati come «operazioni di ‟ricupero dei crediti”» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA; in seguito, se le due commissioni summenzionate costituiscano il corrispettivo di una prestazione di factoring unica e indivisibile; e, infine, se tali compensi possano costituire, almeno in parte, il corrispettivo di servizi di «concessione di crediti» oppure di «pagamenti [o] crediti» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, rispettivamente lettere b) e d), di tale direttiva. 42. In primo luogo, per quanto riguarda la qualificazione dei servizi di factoring come «operazioni di ‟ricupero dei crediti”» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, ricordo che tale disposizione prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri esentino le «operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti». 43. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, le esenzioni dall’IVA di cui all’articolo 135, paragrafo 1, di tale direttiva costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro. Sempre secondo giurisprudenza costante, i termini con i quali sono state designate dette esenzioni devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Tuttavia, un’interpretazione del genere deve essere conforme agli obiettivi perseguiti dalle esenzioni suddette e rispettare quanto prescritto dal principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA, ed essere tale da non privare queste ultime dei loro effetti ( 25 ). 44. A tal riguardo rilevo che, in mancanza di una definizione della nozione di «ricupero dei crediti» all’interno della direttiva IVA, occorre situare l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), ditale direttiva nel suo contesto e interpretarla in funzione dello spirito di quest’ultima anziché, più in generale, del regime stabilito da tale direttiva ( 26 ). Pertanto la nozione in parola, rappresentando un’eccezione all’applicazione dell’IVA, la quale ha per effetto che le operazioni oggetto della stessa siano sottoposte all’imposizione costituente la norma di principio alla base della direttiva IVA, deve essere interpretata estensivamente ( 27 ). La Corte, basandosi su una siffatta interpretazione estensiva, ha dichiarato, nella sentenza MKG, che la nozione di «ricupero dei crediti», ai sensi della disposizione medesima, doveva essere interpretata nel senso che essa indica operazioni volte ad ottenere il pagamento di un debito in denaro ( 28 ). Infatti, per ciò che rileva nel caso di specie, la Corte ha precisato che tale nozione doveva essere interpretata nel senso che comprende tutte le forme di factoring dato che, per la sua natura oggettiva, il factoring ha come scopo essenziale il ricupero e l’incasso di crediti di un terzo. Pertanto, secondo la Corte il factoring doveva essere considerato nel senso che esso costituisce una mera variante del concetto più generale di «ricupero dei crediti», a prescindere per il resto dalle modalità secondo le quali viene praticato ( 29 ). L’eccezione all’esenzione dall’IVA per il «ricupero dei crediti» doveva essere quindi intesa nel senso che comprende sia il factoring «in senso proprio» sia il «factoring in senso improprio» in quanto, sempre secondo la Corte, non esiste alcuna ragione idonea a giustificare una disparità di trattamento, dal punto di vista dell’IVA, di questi due tipi di factoring, dato che, in entrambi i casi, il factor fornisce al cliente prestazioni a titolo oneroso ed esercita, con ciò, un’attività economica ( 30 ). 45. Tale ragionamento sembra pienamente applicabile nel caso di specie. 46. Da un lato, per quanto riguarda il factoring mediante cessione di crediti , come risulta dall’analisi che figura al paragrafo 30 delle presenti conclusioni esso presenta le stesse caratteristiche del factoring in senso proprio oggetto della sentenza MKG. Orbene, in questa sentenza la Corte ha dichiarato che il factoring vero e proprio costituisce un’attività di ricupero dei crediti ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA ( 31 ). Pertanto, tale constatazione dovrebbe trovare applicazione anche per quanto riguarda il factoring mediante cessione di crediti. 47. Dall’altro lato, per quanto riguarda il factoring mediante costituzione di pegno si deve constatare che l’unica differenza tra tale tipo di factoring e il factoring in senso improprio, oggetto della sentenza MKG, risiede nel fatto che in quest’ultimo i crediti erano stati trasferiti giuridicamente al factor ( 32 ), mentre nel factoring mediante costituzione di pegno i crediti non vengono ceduti ma fungono da garanzia per il finanziamento concesso ( 33 ). Tuttavia entrambi i tipi di factoring in questione approdano allo stesso risultato, vale a dire il ricupero dei crediti senza che il factor si assuma il rischio di insolvenza dei debitori. Poiché nella sua sentenza MKG la Corte ha ritenuto che anche il factoring in senso improprio rientrava nell’eccezione relativa al ricupero dei crediti di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA ( 34 ), si dovrebbe ritenere che il factoring mediante costituzione di pegno rientri parimenti in tale eccezione. 48. Ne consegue che, sulla base di un’applicazione per analogia della sentenza MKG, si può concludere che i due servizi di factoring in questione costituiscono una prestazione di servizio di ricupero dei crediti ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA. 49. In secondo luogo, per quanto concerne il carattere indivisibile o distinto delle diverse prestazioni offerte nell’ambito di un servizio di factoring, ricordo che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] tributaria centrale ha ritenuto che tanto il factoring mediante costituzione di pegno quanto il factoring mediante cessione di crediti fossero composti da prestazioni distinte e indipendenti, vale a dire, da un lato, la «concessione di crediti», che sarebbe esente dall’IVA, e, dall’altro, il «ricupero dei crediti», che sarebbe soggetto all’IVA. Occorrerebbe quindi stabilire, da un punto di vista fiscale, se le due commissioni di cui trattasi riguardino l’elemento imponibile o l’elemento esente delle prestazioni di factoring. 50. A tal fine rilevo che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, qualora un’operazione sia costituita da una serie di elementi e di atti, non esistono regole assolute quanto alla determinazione dell’estensione di una prestazione dal punto di vista dell’IVA e occorre quindi prendere in considerazione la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione in questione, al fine di determinare, in particolare, se tale operazione dia luogo, ai fini dell’IVA, a due o più prestazioni distinte o a una prestazione unica, fermo restando che, in linea generale, ciascuna prestazione deve essere considerata come una prestazione distinta e indipendente, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA ( 35 ). Tuttavia, in deroga a tale regola generale, in primo luogo, l’operazione costituita da una sola prestazione sul piano economico non deve essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA. È la ragione per la quale sussiste un’unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono così strettamente connessi da formare oggettivamente una sola prestazione economica indivisibile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso ( 36 ). In secondo luogo, in talune circostanze più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, individualmente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Ciò è quanto si verifica, segnatamente, nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati come costitutivi della prestazione principale, mentre altri elementi debbano essere invece considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie che condividono il medesimo trattamento fiscale riservato alla prestazione principale. In particolare, una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando costituisca per la clientela non già un fine a sé, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale ( 37 ). In terzo luogo, per determinare se un’operazione che comporta una pluralità di operazioni costituisca un’unica operazione ai fini dell’IVA, la Corte tiene conto tanto dell’obiettivo economico di tale operazione quanto dell’interesse dei destinatari delle prestazioni ( 38 ). 51. Se è vero che spetta al giudice del rinvio verificare se le prestazioni di factoring di cui trattasi costituiscano una prestazione unica e procedere a tutti gli accertamenti di fatto al riguardo, incombe alla Corte fornire gli elementi di interpretazione relativi al diritto dell’Unione che possano essere utili per la decisione della causa di cui esso è investito ( 39 ). 52. A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che, in generale, i contratti di factoring non si prestano facilmente a una qualificazione o a una descrizione unica, in particolare perché è possibile individuare almeno tre funzioni principali perseguite da siffatti contratti, vale a dire: i) una funzione di finanziamento, che consente al cliente di ottenere un anticipo sulla base del credito ceduto; ii) una funzione di gestione del conto fatture e dello stock dei crediti verso la clientela; e iii) una funzione di garanzia contro l’insolvenza dei debitori, nel contesto di un contratto di factoring in senso proprio ( 40 ). Tuttavia, nel caso di specie i dubbi del giudice del rinvio vertono principalmente sulla prima funzione, vale a dire quella relativa al finanziamento, presente in tutti i contratti di servizi di factoring, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, e che presenta analogie con i servizi di «concessione di crediti». 53. A tal proposito, ritengo che occorra distinguere l’analisi del factoring mediante cessione di crediti da quella del factoring mediante costituzione di pegno. 54. Da un lato, per quanto riguarda il factoring mediante cessione di crediti è giocoforza constatare che tale forma di factoring non implica, per definizione, la concessione di crediti dato che, sebbene il cliente disponga di fondi sulla base di un anticipo fatture, tali fondi sono oggetto non di un prestito bensì di una vendita definitiva. In tal senso, il servizio comprende solo il ricupero dei crediti e la gestione dei crediti fatturati con le relative operazioni. Pertanto, a causa del carattere definitivo della cessione dei crediti il cliente non rimborsa i fondi ricevuti e la A riceve il pagamento dal debitore destinatario di fattura al posto del proprio cliente. Di conseguenza non sussiste alcun rapporto di credito tra la A e il suo cliente, in quanto quest’ultimo non rimborsa il capitale messo a sua disposizione. In altri termini, se è vero che la A deve garantire il finanziamento dei crediti per il periodo compreso tra il momento in cui li ha acquistati dal proprio cliente e il momento in cui il debitore destinatario di fattura gli paga la fattura (il credito), ciò non significa che essa conceda un credito al proprio cliente. 55. Dall’altro lato, per quanto riguarda il factoring mediante costituzione di pegno , che non comporta una cessione definitiva di crediti, ritengo che sarebbe preferibile, ai fini dell’imposizione dell’IVA, non scomporre un siffatto servizio nelle sue diverse prestazioni. 56. Anzitutto, è pacifico che il factoring, dal punto di vista tanto del cliente quanto del factor, costituisce, in linea di principio, un’unica prestazione sotto il profilo economico. Le varie prestazioni di servizio che possono essere offerte da un factor sembrano collegate e formano un’unica prestazione economica inscindibile, principalmente intesa a garantire che il cliente non debba preoccuparsi del ricupero dei suoi crediti. Alla luce di tale finalità economica la scomposizione di un siffatto servizio sarebbe, a mio avviso, artificiosa. 57. Inoltre occorre rilevare che, se è certo vero che le diverse prestazioni relative al finanziamento e le altre prestazioni volte a facilitare il ricupero dei crediti potrebbero, da un punto di vista teorico, essere fornite separatamente, nel caso di specie tali operazioni non sembrano effettuate in modo indipendente. Infatti, la prestazione relativa al finanziamento non può essere fornita senza l’esecuzione di tutte le altre prestazioni di servizio connesse all’impostazione e all’avvio del contratto di factoring (coperte dalle spese di apertura) e, viceversa, tali prestazioni di servizio non avrebbero ragion d’essere in assenza di una prestazione di finanziamento. In realtà, la principale prestazione dei servizi di factoring consiste nel «sollevare [il cliente] dalle operazioni di ricupero dei crediti» ( 41 ) e, in tal senso, la prestazione relativa al finanziamento deve essere considerata come una delle prestazioni accessorie che condividono il trattamento fiscale della prestazione principale. Per il cliente il finanziamento non è fine a sé stesso, in particolare, perché esistono altre possibilità di finanziamento esterno – come il credito bancario – a costi potenzialmente inferiori, bensì il mezzo per fruire del ricupero anticipato dei crediti e per migliorare il suo flusso di cassa. 58. Peraltro constato che la realtà economica, quale si riflette, in linea di principio, negli accordi contrattuali di cui trattasi, costituisce un criterio fondamentale per l’applicazione del sistema comune dell’IVA. Pertanto, la questione se diverse prestazioni formino un’unica operazione complessa può dipendere dalle condizioni alle quali la remunerazione di tali servizi diviene esigibile. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se i nove tipi di remunerazione ( 42 ) costituiscano il corrispettivo di prestazioni che si configurano contrattualmente come un’unica operazione complessa. In tal senso sarebbe utile esaminare se, nel caso di specie, siffatte prestazioni siano fornite a fronte del pagamento di un onere fisso separato, indipendentemente da qualsiasi prestazione di servizio di factoring, il che potrebbe suggerire che tali prestazioni siano distinte e indipendenti dalla prestazione del servizio di factoring ( 43 ). 59. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal governo finlandese nelle sue osservazioni scritte, non mi sembra problematico il fatto che le due forme di factoring, come quelle di cui trattasi, siano considerate nel loro insieme come servizi soggetti all’IVA. Se è vero che tale constatazione implicherebbe l’esistenza di un mercato in cui i finanziamenti esenti dall’IVA sarebbero disponibili sotto forma di crediti tradizionali e in cui i finanziamenti soggetti all’IVA sarebbero disponibili sotto forma di factoring, e che ciò porrebbe i fornitori delle diverse forme di finanziamento in situazioni diverse, cosicché solo i factor avrebbero diritto alla detrazione che consentirebbe ai rispettivi clienti di dedurre l’imposta inclusa nel servizio di factoring, la quale non costituirebbe quindi un costo per tali clienti, mi sembra che questa sia stata precisamente la scelta deliberata del legislatore dell’Unione. Infatti l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA opera una distinzione tra taluni servizi esenti da IVA e altri servizi che continuano ad esservi soggetti. In teoria, la concessione di crediti è considerata un’operazione puramente finanziaria che non include prestazioni di servizi in quanto tali e che consiste nella messa a disposizione di fondi, cosicché gli interessi percepiti come corrispettivo del credito sono assimilati a un reddito finanziario piuttosto che alla remunerazione per una prestazione imponibile ( 44 ). Inoltre, nell’ottica della neutralità dell’IVA, l’assoggettamento ad imposta avrebbe un effetto inflazionistico e danneggerebbe il finanziamento dell’economia, in quanto l’IVA non potrebbe generalmente essere recuperata dal mutuatario ( 45 ). Al contrario, il «ricupero dei crediti» non è esente dal momento che, in particolare, da un punto di vista economico, si tratta di una prestazione di servizi, resa a un creditore, in cambio di commissioni e compensi, e che genera quindi un valore aggiunto economico concreto ( 46 ). 60. In terzo e ultimo luogo, e in via ultronea, desidererei rispondere all’interrogativo sollevato dal giudice del rinvio riguardo alla questione se le due commissioni di cui trattasi possano costituire il corrispettivo di servizi relativi alla «concessione di crediti» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, alla luce delle sentenze Franck e fonds O, alle quali esso rinvia. Orbene, ritengo che tali sentenze non possano essere interpretate in modo da giustificare una scomposizione, ai fini dell’IVA, dei servizi di factoring. 61. Da un lato, nella sentenza Franck la Corte ha precisato che l’espressione «concessione e negoziazione di crediti», figurante in tale disposizione, deve essere interpretata in senso ampio, di modo che la sua portata non può essere limitata ai soli prestiti e crediti concessi da organismi bancari e finanziari ( 47 ); che una siffatta concessione consiste, in particolare, nella messa a disposizione di un capitale dietro corrispettivo e che un tale corrispettivo può assumere forme di remunerazione diverse dal pagamento di interessi ( 48 ). Tuttavia, un’interpretazione estensiva di tale espressione non può di per sé suggerire che, nel caso di specie, la remunerazione che la A riceve dai suoi clienti costituisca il corrispettivo della messa a disposizione di una concessione di credito. Non si può infatti prescindere dal contesto di fatto in cui tale sentenza è stata pronunciata, che differisce sotto diversi aspetti dalla presente causa. Più precisamente, nella sentenza Franck un mutuatario aveva utilizzato una cambiale come strumento di credito per ottenere un prestito da una società intermediaria, che aveva venduto tale cambiale a una società di factoring. In questo modo la società intermediaria, che non era un istituto di credito, aveva messo fondi a disposizione del mutuatario il quale, diversamente, non avrebbe potuto ottenere prestiti dagli istituti finanziari a causa del suo basso rating. Il fatto che una delle società coinvolte in tale operazione fosse una società di factoring era manifestamente irrilevante e neppure il rapporto tra il mutuatario e la società intermediaria poteva essere qualificato come «factoring», dato che la cambiale non era stata emessa dal mutuatario sulla base di servizi di factoring forniti dalla società intermediaria ( 49 ). Orbene, nella causa oggetto del procedimento principale nulla sembra indicare l’esistenza di rapporti contrattuali tripartiti tra la A, il suo cliente e i debitori destinatari di fattura, in forza dei quali la A avrebbe messo fondi a disposizione del cliente concedendogli un prestito. Inoltre, i debitori destinatari di fattura devono rimborsare alla A non il debito relativo al prestito del cliente o gli interessi da questo dovuti, ma i propri debiti risultanti dai crediti fatturati. 62. Dall’altro lato, per quanto riguarda la sentenza fonds O, è vero che la Corte ha dichiarato che, nell’ambito di un contratto di sub-partecipazione, con il quale un sub-partecipante (l’investitore) fornisce un finanziamento a un cedente (un fondo di cartolarizzazione non standardizzato), in cambio di redditi futuri generati da crediti specifici, i quali restano giuridicamente di proprietà del cedente, la circostanza che il sub-partecipante sia esposto a perdite potenziali e sopporti così il rischio di credito è inerente a qualsiasi operazione di concessione di credito, a prescindere dal fatto che tale rischio derivi dal mancato pagamento dei debitori dei crediti i cui proventi gli sono trasferiti o dall’insolvenza della sua controparte contrattuale diretta ( 50 ). Tuttavia, al di là della questione della proprietà o meno dei crediti e della gestione del rischio, tale tipo di servizio si differenzia dal factoring in quanto si tratta di uno strumento di finanziamento, utilizzato nelle cartolarizzazioni o nei finanziamenti strutturati che non possono essere effettuati mediante prestiti tradizionali, e che sono pertanto assimilabili a concessioni di crediti, mentre il factoring costituisce principalmente un servizio di gestione del ricupero dei crediti. Infine, il semplice fatto che un’operazione comporti un rischio finanziario non è sufficiente per esentarla dall’IVA. A titolo illustrativo, nell’ambito del leasing il locatore si assume determinati rischi finanziari (ad esempio, in caso di inadempimento del locatario o di deprezzamento del bene), ma la prestazione fornita rientra nell’ambito della locazione e non delle operazioni di finanziamento esenti da IVA. 63. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alle questioni terza e quarta dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate da un factor nell’ambito di servizi di factoring mediante costituzione di pegno o mediante cessione di crediti, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, costituiscono il corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di «ricupero dei crediti», ai sensi di tale disposizione, soggetta all’IVA conformemente a detta disposizione. C. Sulla quinta questione pregiudiziale 64. Con la sua quinta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, qualora dovesse ritenere che l’eccezione relativa al «ricupero dei crediti» di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA si applichi ai servizi di factoring, tale disposizione debba essere considerata sufficientemente chiara e incondizionata da poter produrre direttamente effetti, di modo che possa essere invocata dinanzi ai giudici nazionali al fine di ottenere la disapplicazione di norme di diritto interno incompatibili con essa ( 51 ). 65. Il giudice del rinvio precisa che la normativa nazionale di cui trattasi, vale a dire l’articolo 42, primo comma, punto 2, AVL, stabilisce che non solo la concessione di crediti ma anche «qualsiasi altra forma di finanziamento» sono considerati servizi finanziari esenti, anche se questi ultimi non sono menzionati nella direttiva IVA. Tuttavia, qualora l’eccezione all’esenzione dall’IVA relativa al «ricupero dei crediti» dovesse applicarsi ai due compensi di cui trattasi nel procedimento principale in quanto corrispettivo del factoring, detto giudice ritiene che potrebbe non essere possibile interpretare il diritto nazionale in modo pienamente conforme a tale direttiva, perché la nozione di «qualsiasi altra forma di finanziamento» potrebbe anche includere il factoring. Pertanto esso chiede se le disposizioni dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA producano direttamente effetti, affinché possano essere invocate direttamente da un soggetto passivo per ottenere la disapplicazione del diritto nazionale contrario a tali disposizioni. 66. A tal riguardo, e senza prendere posizione sull’interpretazione del diritto nazionale che spetta esclusivamente al giudice del rinvio, ricordo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere richiamate dagli individui, compresi i soggetti passivi IVA ( 52 ), dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, in particolare ove quest’ultimo non abbia recepito correttamente tale direttiva ( 53 ). Secondo la medesima giurisprudenza, una disposizione del diritto dell’Unione è incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, per quanto riguarda la sua esecuzione o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ed è sufficientemente precisa quando l’obbligo da essa previsto è enunciato in termini inequivocabili ( 54 ). 67. In tale contesto, in primo luogo, per quanto riguarda il carattere incondizionato dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, rilevo che dalla formulazione stessa di tale disposizione risulta che essa non conferisce alcun margine di valutazione discrezionale agli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda l’esenzione o l’imposizione delle operazioni di cui trattasi, in quanto, a differenza di altre operazioni che possono essere oggetto di esenzione ai sensi di tale articolo 135, paragrafo 1 ( 55 ), di detta direttiva, essa non consente a detti [OSCURATO:PERSONA] membri di fissare le condizioni e i limiti ai quali può essere subordinato il beneficio di siffatta esenzione. Risulta infatti dal tenore letterale della suddetta disposizione, da un lato, che il «ricupero dei crediti» non rientra in alcun caso nell’ambito di applicazione dell’esenzione dall’IVA prevista dalla medesima disposizione e, dall’altro, che tale eccezione all’esenzione non è soggetta ad alcuna condizione aggiuntiva né subordinata, per quanto riguarda la sua esecuzione o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione europea o degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale constatazione è tanto più valida in quanto la Corte ha confermato l’applicabilità diretta delle esenzioni fiscali, anche qualora esse lascino agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di valutazione discrezionale per fissare le condizioni della loro applicazione ( 56 ). 68. In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere sufficientemente preciso dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, sebbene, certamente, la nozione di «ricupero dei crediti» non sia stata definita nella direttiva, tale nozione non è né vaga né ambigua e, come ha dimostrato la Corte, deve essere interpretata estensivamente, in modo che il «factoring», sia esso in senso proprio o improprio, ne sia incluso ( 57 ). Peraltro, per le ragioni esposte ai paragrafi da 58 a 62 delle presenti conclusioni, la suddetta nozione si riferisce a un’operazione distinta dalle operazioni relative alla concessione di crediti. 69. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla quinta questione dichiarando che l’esenzione dall’IVA relativa al «ricupero dei crediti» prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA è incondizionata e tanto precisa da poter essere dotata di efficacia diretta e poter essere quindi invocata dinanzi a un giudice nazionale per opporsi all’applicazione di una norma di diritto nazionale non conforme ad essa. V. Conclusione 70. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dal [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) nei seguenti termini: 1) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che: nell’ambito dell’esercizio di un’attività di factoring sotto forma di cessione di crediti, mediante la quale il factor acquista da un cliente crediti fatturati con scadenza futura assumendo al contempo a proprio carico il rischio di insolvenza del debitore di tale cliente, devono essere considerate come costituenti il corrispettivo di prestazioni di servizi rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva, da un lato, la provvigione [di finanziamento] addebitata dal factor al cliente per ciascun credito oggetto del contratto, espressa in percentuale, la quale è tanto più elevata quanto più lungo è il termine per il pagamento delle fatture e quanto più basso è il rating dei crediti in questione, e, dall’altro, le spese fisse di apertura addebitate dal factor a tale cliente per l’impostazione e l’avvio di un siffatto contratto. 2) L’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della medesima direttiva, dev’essere interpretato nel senso che: la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate da un factor nell’ambito di un’attività di factoring sotto forma di cessione di crediti, come quella oggetto del punto precedente, o di un’attività di factoring sotto forma di anticipo fatture, mediante la quale il factor concede al cliente un credito in modo tale che i crediti fatturati del cliente fungano da garanzia per il finanziamento erogato dal factor, costituiscono il corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di «ricupero dei crediti», che è soggetta all’imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente all’eccezione all’esenzione dall’IVA prevista da tale disposizione. 3) L’eccezione all’esenzione dall’IVA relativa al «ricupero dei crediti» prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112 è incondizionata e tanto precisa da poter produrre direttamente effetti e poter essere quindi invocata dinanzi a un giudice nazionale per opporsi all’applicazione di una norma di diritto nazionale non conforme ad essa. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 2 ) Direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2006, L 347, pag. 1 ). ( 3 ) V., in tal senso, descrizione fornita dall’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni nella causa MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring ( C‑305/01 , EU:C:2003:132 , paragrafo 1 ), secondo cui « [p]er factoring in senso proprio , (…) si intende una transazione in cui il cessionario acquista crediti del suo cliente e si assume il rischio dell’insolvenza del debitore. Esso si differenzia quindi da accordi di “ factoring in senso improprio ”, in cui il cessionario presta la sua assistenza nella gestione e nella riscossione dei crediti senza assumersi in relazione ad essi alcun rischio per perdite» (il corsivo è mio). ( 4 ) Il factoring si distingue quindi da altre modalità di finanziamento, in particolare dal credito bancario, in quanto si basa principalmente sulla qualità dei crediti fatturati in termini di solvibilità dei debitori destinatari di fattura, piuttosto che sulla solidità finanziaria dell’impresa stessa. ( 5 ) V., a tal riguardo, sentenze del 26 giugno 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring (C‑305/01; in prosieguo: la «sentenza MKG, EU:C:2003:377 ); del 28 ottobre 2010, Axa UK (C‑175/09; in prosieguo: la «sentenza Axa UK, EU:C:2010:646 ); del 27 ottobre 2011, GFKL [OSCURATO:PERSONA] (C‑93/10; in prosieguo: la «sentenza GFKL, EU:C:2011:700 ); del 17 dicembre 2020, Franck (C‑801/19; in prosieguo: la «sentenza Franck, EU:C:2020:1049 ); e del 6 ottobre 2022, O. [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty reprezentowany przez O (C‑250/21; in prosieguo: la «sentenza fonds O, EU:C:2022:757 ). ( 6 ) Più specificamente, in questo tipo di factoring la A corrisponde al cliente una parte dell’importo del credito in base al rapporto di «prestito al valore» convenuto, detratta la sua commissione, che può coincidere con l’intero valore nominale dei crediti oppure essere inferiore. Il prestito concesso al cliente sarà ridotto nella misura corrispondente ai pagamenti che la A riceve da parte dei debitori destinatari di fattura. La A, qualora non riceva il pagamento di un credito sottostante al prestito entro un certo termine, di solito entro 18 giorni dalla data di scadenza, oppure ritenga che il credito non verrà soddisfatto, può escludere il credito dalla somma dei crediti accettati nell’ambito della concessione del prestito. Il contratto di finanziamento prevede in tal caso che il cliente debba effettuare un pagamento alla A pari all’importo del credito escluso. ( 7 ) Nell’ambito di tale procedura il cliente della A trasmette a quest’ultima i dati di identificazione dei crediti fatturati non ancora scaduti che intende cederle e la A ha il diritto di selezionare i crediti di cui accetta la cessione. Una volta accettato un credito la A, in conformità delle disposizioni del contratto intercorrente con il proprio cliente, eseguirà il pagamento a fronte del credito ceduto, corrispondente all’intero valore nominale del credito oppure a una parte di esso. ( 8 ) Gli altri sette tipi di remunerazione sono i seguenti: i) la « commissione limite », che costituisce il compenso per il mantenimento a disposizione del cliente di un tetto massimo di finanziamento da parte della A; ii) il « canone mensile o annuale », che costituisce il compenso per la gestione corrente del contratto di factoring; iii) la « commissione per la gestione delle fatture », che costituisce una commissione fissa per ciascun credito fatturato che copre i costi sostenuti dalla A per il trasferimento e la gestione dei crediti; iv) il « canone annuale per il portale Internet clienti », che costituisce il compenso per le pagine web messe a disposizione del cliente che ha optato per un servizio che permette di visualizzare le fatture finanziate o acquistate e di rivedere, in particolare, gli estratti conto; v) la « commissione per l’incasso della fattura », che è pagata dai debitori destinatari di fattura, ma in alcuni casi anche dai clienti della A; vi) la « commissione per il pagamento veloce », che costituisce la remunerazione per la possibilità offerta ai clienti della A di disporre dei fondi in maniera più rapida rispetto a quanto previsto dalla sua consueta prassi di pagamento; e, vii) la « commissione per il rating », che costituisce il compenso per l’emissione dei rating al momento della costituzione del rapporto con il cliente, ai fini dell’identificazione della solvibilità del cliente della A e dei debitori destinatari di fattura. ( 9 ) Il giudice del rinvio spiega, a titolo di esempio, che nell’ambito del factoring mediante costituzione di pegno, con un rapporto di «prestito al valore» del 100%, è possibile che la A addebiti una provvigione dell’1% di ciascun credito con un termine di pagamento a trenta giorni, concedendo al proprio cliente un prestito pari a EUR 99 per ogni credito costituito in pegno del valore nominale di EUR 100. In un caso del genere, il cliente deve pagare alla A una provvigione di finanziamento di EUR 1 e la A riceve l’importo residuo direttamente dal debitore del cliente posteriormente alla scadenza del credito costituito in pegno o, in ultima istanza, dal suo cliente. ( 10 ) Secondo la [OSCURATO:PERSONA] tributaria centrale le commissioni e i compensi soggetti all’IVA erano quindi i seguenti: i) il canone mensile o annuale; ii) la commissione per la gestione delle fatture; iii) il canone annuale per il portale Internet clienti; e, iv) la commissione di incasso delle fatture. ( 11 ) Più precisamente, si fa riferimento ai seguenti compensi: i) la commissione limite; ii) la commissione per il pagamento rapido; e iii) la commissione per il rating. ( 12 ) V., in tal senso, nota 8 delle presenti conclusioni. Secondo la A, soltanto la commissione limite potrebbe eventualmente essere considerata come il corrispettivo di un servizio finanziario esente da IVA, per il motivo che costituisce una percentuale del tetto massimo del finanziamento concesso al cliente. ( 13 ) V., a tal riguardo, paragrafi 26, 40 e 65 delle presenti conclusioni. ( 14 ) Più precisamente, esso si chiede quali siano le conseguenze da trarre da tali sentenze nella presente causa alla luce del fatto che la provvigione di finanziamento addebitata dalla A potrebbe essere considerata come una rettifica grazie alla quale il prezzo di acquisto del credito venga adeguato al suo valore corrente attualizzato, in particolare a causa delle seguenti circostanze: i) contrariamente alla causa che ha dato luogo alla sentenza MKG, la A non addebita più al cliente alcun interesse o altro tipo di corrispettivo dopo la cessione dei crediti, il che esclude pertanto l’esistenza di un rapporto giuridico sinallagmatico successivo a tale vendita; ii) la circostanza che i crediti in questione non sono crediti dichiarati esigibili e non pagati, bensì crediti con scadenza futura; e iii) la circostanza che tra le parti è stato concordato un compenso ad hoc nella misura in cui avrebbe potuto essere compreso direttamente nel prezzo di acquisto dei crediti. ( 15 ) V. sentenza del 7 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑594/23 , EU:C:2024:942 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). ( 16 ) V. sentenza del 25 febbraio 2021, Gmina Wrocław (Conversione del diritto di usufrutto) ( C‑604/19 , EU:C:2021:132 , punto 68 e giurisprudenza ivi citata). ( 17 ) V., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] w L. (Perdita dello status di agricoltore forfettario) ( C‑697/20 , EU:C:2022:210 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata). ( 18 ) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( GU 1977, L 145, pag. 1 ; in prosieguo: la «sesta direttiva»). ( 19 ) V. sentenza MKG (punti 48 e 49). Nel caso di specie, il factor tratteneva una commissione di factoring del 2% e una commissione di star del credere dell’1% del valore nominale dei crediti acquistati. ( 20 ) V. sentenza GFKL (punto 26). ( 21 ) V. sentenza GFKL (punti da 21 a 25). Infatti, se esisteva una differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti ed il prezzo di acquisto dei medesimi, essa tuttavia costituiva non già un compenso inteso a retribuire direttamente un servizio fornito dall’acquirente dei crediti ceduti, bensì il riflesso del valore economico effettivo di tali crediti al momento della loro cessione, sul quale incideva lo stato di sofferenza dei crediti stessi e l’accresciuto rischio di insolvenza dei debitori. ( 22 ) V., in tal senso, sentenza del 20 giugno 1991, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑60/90 , EU:C:1991:268 ). ( 23 ) V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni. ( 24 ) Infatti la A nelle sue osservazioni scritte afferma che, dopo il trasferimento dei crediti, essa addebita ai propri clienti canoni annuali e/o mensili che i clienti versano a titolo di remunerazione per la gestione corrente dei contratti di factoring e che i suoi contratti sono generalmente contratti a lungo termine, in quanto il rapporto giuridico con i suoi clienti non cessa con la vendita dei crediti. ( 25 ) V. sentenza fonds O (punti 30 e 31, nonché giurisprudenza ivi citata). ( 26 ) V. sentenza Axa UK (punti da 29 a 31 e giurisprudenza ivi citata). ( 27 ) V. sentenza MKG (punti 58 e 72) e Axa UK (punto 30). ( 28 ) V. sentenza MKG (punto 78), confermata da sentenza Axa UK (punti 31 e 33). ( 29 ) V. sentenza MKG (punto 77). Le versioni nelle lingue inglese e svedese dell’articolo 13, B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva menzionavano a questo titolo anche il factoring, sullo stesso piano del ricupero dei crediti. ( 30 ) V. sentenza MKG (punti 54, 75 e 76). Secondo la Corte, «[q]ualsiasi altra interpretazione opererebbe una distinzione arbitraria tra questi due tipi di factoring e farebbe gravare sull’operatore economico interessato (…) il costo dell’IVA, senza dargli la possibilità di dedurlo (…)». ( 31 ) V. sentenza MKG (punto 80 e punto 2 del dispositivo). ( 32 ) V. sentenza MKG (punto 13). ( 33 ) V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni. ( 34 ) V. sentenza MKG (punti 54, 75, 76 e 80). ( 35 ) V. sentenza del 4 settembre 2019, KPC Herning ( C‑71/18 , EU:C:2019:660 , punto 39 ). ( 36 ) V. sentenza Frenetikexito (C‑581/19; in prosieguo: la «sentenza Frenetikexito, EU:C:2021:167 , punti da 37 a 39 e giurisprudenza ivi citata). V., altresì, sentenza del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑89/23 , EU:C:2024:333 , punti 34 e 35 nonché giurisprudenza ivi citata), nella quale la Corte ha dichiarato che la concessione del prestito su pegno e la vendita all’asta dei beni dati in pegno, nel caso in cui il mutuatario non abbia adempiuto i suoi obblighi contrattuali entro il termine prescritto, costituiscono prestazioni distinte e indipendenti alla luce dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, in quanto tali prestazioni non dipendono né materialmente né formalmente l’una dall’altra. ( 37 ) V. sentenza Frenetikexito (punti da 40 a 42) e sentenza del 17 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑60/23; in prosieguo: la «sentenza DCS, EU:C:2024:896 , punti da 46 a 48 ). ( 38 ) V. sentenza Franck (punto 26 e giurisprudenza ivi citata). ( 39 ) V. sentenze Frenetikexito (punto 36) e DCS (punto 49). ( 40 ) Infatti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della Convention d’Unidroit sur l’affacturage international (Convenzione unidroit sul factoring internazionale), firmata a Ottawa il 28 maggio 1988, disponibile al seguente indirizzo: https://www.unidroit.org/fr/instruments/affacturage/convention,, per «contratto di factoring» si deve intendere un contratto concluso tra il [cliente] e il [factor] in base al quale: «a) il [cliente] può cedere o cederà al [factor] crediti derivanti da contratti di vendita di merci conclusi tra il [cliente] e i suoi [debitori destinatari di fattura], ad esclusione dei contratti concernenti merci acquistate essenzialmente per uso personale, familiare o domestico; b) il [factor] deve svolgere perlomeno due delle seguenti funzioni: – il finanziamento del [cliente], attraverso, in specie, il prestito o il pagamento anticipato; – la tenuta dei conti relativi ai crediti; – l’incasso dei crediti; – la protezione contro il mancato pagamento da parte dei [debitori destinatari di fattura]». V. altresì, per la dottrina, Terra, B., e Kajus, J., A guide to the European VAT Directives , IBFD, 2024, pag. 702. ( 41 ) V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni. ( 42 ) V. nota 8 delle presenti conclusioni. ( 43 ) V., per analogia, sentenza DCS, punti da 52 a 54. ( 44 ) V., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑692/17 , EU:C:2019:867 , punto 38 ). ( 45 ) V., a tal riguardo, sentenza del 10 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑540/09 , EU:C:2011:137 , punto 21 e giurisprudenza ivi citata), in cui la Corte ha dichiarato che la finalità delle esenzioni dell’IVA è di ovviare alle difficoltà finanziarie collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell’importo dell’IVA detraibile e di evitare un aumento del costo del credito al consumo . V., tuttavia, conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen in tale medesima causa ( C‑540/09 , EU:C:2010:788 , paragrafo 22 ), il quale constata che non è chiaro quale sia la ragione dell’esenzione delle operazioni finanziarie, dal momento che nei lavori preparatori non si fa menzione del punto. ( 46 ) V., in tal senso, sentenza MKG (punti 49 e 50). ( 47 ) V. sentenza Franck (punto 35 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, secondo la Corte, tale interpretazione è avvalorata dalla finalità del sistema comune d’imposta istituito dalla direttiva IVA, che tende segnatamente a garantire una parità di trattamento ai soggetti passivi. ( 48 ) V. sentenza Franck (punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata), che si riferisce alla sentenza del 15 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] and Logistic ( C‑235/18 , EU:C:2019:412 , punti 47 e 48 ), nell’ambito della quale la Corte ha giudicato che costituisce un’operazione finanziaria assimilabile alla concessione di un credito il finanziamento in anticipo dell’acquisto di merci quale corrispettivo di una maggiorazione dell’importo rimborsato dal beneficiario di tale finanziamento. V., altresì, sentenza [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑89/23 , EU:C:2024:333 , punti 40 e 44 nonché giurisprudenza ivi citata), in cui la Corte ha considerato che la vendita all’asta dei beni dati in pegno, dopo il decorso di un termine di tre mesi durante il quale il mutuatario non ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali, da un lato, e la concessione del prestito su pegno, dall’altro, costituiscono prestazioni distinte e indipendenti alla luce dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA. ( 49 ) V. sentenza Franck (punto 13). ( 50 ) V. sentenza fonds O (punto 38). ( 51 ) Rilevo che, nell’ambito della sua domanda, il giudice del rinvio interpella la Corte sull’effetto diretto delle disposizioni della direttiva IVA in forza delle quali le operazioni sarebbero imponibili, senza tuttavia identificare tali disposizioni. Ritenendo che la disposizione rilevante sia l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva, nella parte in cui esclude il «ricupero dei crediti» dall’esenzione dall’IVA, prenderò posizione sull’effetto diretto di tale articolo. ( 52 ) V. sentenza del 6 novembre 2003, Dornier ( C‑45/01 , EU:C:2003:595 , punto [78]) ( 53 ) V. sentenza del 26 aprile 2012, Balkan and [OSCURATO:PERSONA] ( C‑621/10 e C‑129/11 , EU:C:2012:248 , punti 56 e 57 nonché giurisprudenza ivi citata). ( 54 ) V. sentenza del 10 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑488/18 , EU:C:2020:1013 , punti 27 e 28 nonché giurisprudenza ivi citata). ( 55 ) V., a titolo di esempio, articolo 135, paragrafo 1, lettere g) e i), della direttiva IVA e sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑73/23 , EU:C:2024:734 , punti 25 e 26 nonché giurisprudenza ivi citata). ( 56 ) V., in tal senso, sentenze del 6 novembre 2003, Dornier ( C‑45/01 , EU:C:2003:595 , punti da 80 a 82 ), e del 17 febbraio 2005, Linneweber e Akritidis ( C‑453/02 e C‑462/02 , EU:C:2005:92 , punti 34 e 35 nonché giurisprudenza ivi citata). ( 57 ) V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris