CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10125/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5651/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat i presso lo studio del l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via degli Scipioni n. 111 –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: cancellazione s.a.s. prima atto impositivo – responsabilità dei soci 34 –5651-2020 – 14/03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1922/03/2018 , pronunciata il 2 5 settembre 2018 e depositata il 30 ottobre 2018,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.I contribuenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1922/03/2018 resa dalla CTR per la Toscana con cui il Collegio di secondo grado, rigettando il loro ricorso in appello, ha confermato la decisione della CTP di Lucca che aveva sancito la legittimità degli atti impositivi emessi nei loro confronti in relazione agli anni d’imposta relativi al triennio 2010-2012. Segnatamente gli avvisi di accertamento promanavano da una verifica fiscale eseguita nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui gli odierni contribuenti erano soci e cancellata prima della loro emissione e notifica. 2.La CTR riteneva comunque legittimo l’accertamento operato dall’Ufficio a carico dei due ex soci trovandoapplicazione, nel caso di specie, il fenomeno successorio affermato da questa Corte con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 6070/2013. Di contro, affermava come non potesse esplicare effetto preclusivo alcuno, sugli avvisi oggetto di impugnazione, il passaggio in giudicato della sentenza resa dalla CTP di Lucca n. 629/2015 in relazione all’anno d’imposta 2009, con la quale era stata dichiarata la nullità del PVC e di tutti gli atti emessi a seguire. 3.Insorgono con ricorso i contribuenti che si affidano a d ue motivi di ricorso, cui resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza la parte privata ha depositato memoria, indicando altri giudizi collegati. CONSIDERATO Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il patrono dei contribuenti segnala la pendenza di altri ricorsi tra le medesime parti 34 –5651-2020 – 14/03 /2023 MMF ed involgenti analoghi rapporti tributari, rappresentando profili di connessione. Trattandosi di questioni attinenti a soci di società di persone, appare opportuna la trattazione congiunta del presente ricorso con quelli allibrati ai numeri 22030/2020; 23342/2020; 26928/2020; 23792/2021, disponendo fin d’ora l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito. PQM La Corte rinvia la trattazione del presente ricorso per trattazione congiunta con quelli pendenti ai numeri 22030/2020; 23342/2020; 26928/2020; 23792/2021; manda la cancelleria all’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito del prese n te ricorso e degli altri sopracitati. Così de