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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 1961

Cassazione n. 04677/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/10/1961 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 24 novembre 2021, che ha confermato la sentenza di condanna in primo grado nei suoi confronti pronunciata limitatamente al delitto di falso documentale ex artt. 477e 482 cod. pen. (fatto commesso in data 10/10/2014), con rideterminazione della pena inflitta; considerato che il proposto motivo, che denuncia violazione di legge in ordine al quantum di pena inflitta, non è consentito in sede di legittimità, perché il relativo giudizio è stato congruamente motivato valorizzando non solo le modalità di realizzazione del fatto, ma anche i plurimi precedenti penali, anche specifici, del ricorrente, emergenti dal certificato del casellario; ciò in applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito indicava gli elementi che conducevano ad una pena superiore, seppure di poco, al minimo edittale); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 gennaio 2023 Il consiglrrestensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/10/1961 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 24 novembre 2021, che ha confermato la sentenza di condanna in primo grado nei suoi confronti pronunciata limitatamente al delitto di falso documentale ex artt. 477e 482 cod. pen. (fatto commesso in data 10/10/2014), con rideterminazione della pena inflitta; considerato che il proposto motivo, che denuncia violazione di legge in ordine al quantum di pena inflitta, non è consentito in sede di legittimità, perché il relativo giudizio è stato congruamente motivato valorizzando non solo le modalità di realizzazione del fatto, ma anche i plurimi precedenti penali, anche specifici, del ricorrente, emergenti dal certificato del casellario; ciò in applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito indicava gli elementi che conducevano ad una pena superiore, seppure di poco, al minimo edittale); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2023 Il consiglrrestensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04677/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris