CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 37317/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 144/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difendeex lege, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 2087/2018, depositata il 13/09/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1.L’Agenzia delle Entrate, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 2087/2018, che, in accoglimento del ricorso dei contribuenti, aveva annullato l’avviso di liquidazione, ha provveduto all’annullamento di ufficio del medesimo atto alla luce del sopravvenuto art. 1, comma 87, lett. a, della l. n. 207 del 2017 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 2020, che ha qualificato la novella come norma di interpretazione autentica dell’art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986. L’Avvocatura dello Stato ha dato, dunque, atto della rinuncia al ricorso, con atto notificato alle controparti. Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio. Difatti, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Sez. 5, n. 10140 del 28/05/2020, Rv. 657723 -01). Le spese giudiziali vanno compensate, tenuto conto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenut a dopo l’adozione dell’atto impugnato. P.Q.M. La Corte: dichiara l'estinzione del procedimento; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Ro