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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32963/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] bl avverso la sentenza del 18/11/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avv-iso -a-I-1-e-parti. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi dei ricorsi; rilevato che, con sentenza del 18 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ad [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di due anni e sei mesi di reclusione e 3.000 euro di multa ciascuno in relazione al reato di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, afferente al porto in luogo pubblico di due armi clandestine; che gli imputati hanno proposto, tramite i rispettivi difensori, ricorsi per cassazione affidati ad un unico motivo, con il quale deducono vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per carenza dei requisiti, materiale e psicologico, del reato oggetto di addebito; che i ricorsi vertono, entrambi, su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; che è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla motivazione della sentenza di patteggiamento in merito alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] bl avverso la sentenza del 18/11/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avv-iso -a-I-1-e-parti. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi dei ricorsi; rilevato che, con sentenza del 18 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ad [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di due anni e sei mesi di reclusione e 3.000 euro di multa ciascuno in relazione al reato di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, afferente al porto in luogo pubblico di due armi clandestine; che gli imputati hanno proposto, tramite i rispettivi difensori, ricorsi per cassazione affidati ad un unico motivo, con il quale deducono vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per carenza dei requisiti, materiale e psicologico, del reato oggetto di addebito; che i ricorsi vertono, entrambi, su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; che è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla motivazione della sentenza di patteggiamento in merito alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
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