Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30230/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Messina in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 29/04/2021, appellata dal Trusso, ha rideterminato la pena in mesi 4 di reclusione con conferma nel resto quanto alla responsabilità per il delitto allo stesso ascritto (art.56 e 628 cod. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, con particolare riferimento all'idoneità degli atti ex art. 56 cod. pen.

Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa quanto alla rideterminazione e valutazione della durata della disposta misura di sicurezza della libertà vigilata.

3. Il ricorso è solo parzialmente fondato.

3.1. Il primo motivo di ricorso con il quale si lamenta vizio della motivazione, perché omessa in relazione al primo motivo di appello, per non avere il giudice di secondo grado valutato l'insussistenza del requisito dell'idoneità degli atti ex art. 56 cod. pen., tenuto conto anche della particolare condizione soggettiva del ricorrente, non si confronta all'evidenza con l'ampia motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, con argomentazioni esplicite, persuasive e coerenti con gli elementi anche tecnici e di valutazione medica acquisiti in giudizio, con ciò evidenziandosi l'aspecificità del motivo proposto (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01) volto sostanzialmente ad introdurre in questa sede una non consentita lettura alternativa del merito in presenza di una motivazione logica e coerente, del tutto priva di aporie.

3.2. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

Il ricorrente aveva difatti introdotto specifico motivo di appello volto a considerare non solo la ricorrenza dei presupposti legittimanti la disposta misura di sicurezza, ma anche l'adeguatezza della durata della stessa al fine di giungere ad una rideterminazione in senso migliorativo.

Sul punto la motivazione risulta omessa.

La Corte di appello si è difatti limitata a valutare l'eventuale possibilità di revoca della misura, affermando la ricorrenza dei requisiti legittimanti, ma omettendo qualsiasi considerazione in tema di durata o eventuale contenimento della stessa.

La sentenze deve, dunque, essere annullata con rinvio sul punto affinché la Corte di appello fornisca adeguata risposta, tenendo conto delle osservazioni difensive originariamente formulate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della disposta misura di sicurezza e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Messina in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 29/04/2021, appellata dal Trusso, ha rideterminato la pena in mesi 4 di reclusione con conferma nel resto quanto alla responsabilità per il delitto allo stesso ascritto (art.56 e 628 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, con particolare riferimento all'idoneità degli atti ex art. 56 cod. pen. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa quanto alla rideterminazione e valutazione della durata della disposta misura di sicurezza della libertà vigilata. 3. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 3.1. Il primo motivo di ricorso con il quale si lamenta vizio della motivazione, perché omessa in relazione al primo motivo di appello, per non avere il giudice di secondo grado valutato l'insussistenza del requisito dell'idoneità degli atti ex art. 56 cod. pen., tenuto conto anche della particolare condizione soggettiva del ricorrente, non si confronta all'evidenza con l'ampia motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, con argomentazioni esplicite, persuasive e coerenti con gli elementi anche tecnici e di valutazione medica acquisiti in giudizio, con ciò evidenziandosi l'aspecificità del motivo proposto (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01) volto sostanzialmente ad introdurre in questa sede una non consentita lettura alternativa del merito in presenza di una motivazione logica e coerente, del tutto priva di aporie. 3.2. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente aveva difatti introdotto specifico motivo di appello volto a considerare non solo la ricorrenza dei presupposti legittimanti la disposta misura di sicurezza, ma anche l'adeguatezza della durata della stessa al fine di giungere ad una rideterminazione in senso migliorativo. Sul punto la motivazione risulta omessa. La Corte di appello si è difatti limitata a valutare l'eventuale possibilità di revoca della misura, affermando la ricorrenza dei requisiti legittimanti, ma omettendo qualsiasi considerazione in tema di durata o eventuale contenimento della stessa. La sentenze deve, dunque, essere annullata con rinvio sul punto affinché la Corte di appello fornisca adeguata risposta, tenendo conto delle osservazioni difensive originariamente formulate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della disposta misura di sicurezza e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina; dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso i