CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 23906/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con quattro motivi, deduce congiuntamente vizi della motivazione e di violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della causa di giustificazione dell'art. 51 cod. peri., all'insussistenza degli elementi costitutivi dei delitti accertati di cui agli artt. 336, 340 e 341-bis cod. pen.; Considerato che le censure predette sono proposte per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi rilevanti ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto, invitandola ad apprezzare direttamente il materiale probatorio agli atti; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che, peraltro, i motivi predetti, atteso che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che, comunque, risultano carenti della necessaria ccirrelazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, sono inammissibili (ex plurimis: Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Considerato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore I