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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24558/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo- con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva ( traffico telefonico e messaggi scambiati tra l'imputato ed il complice Soliz) - non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen poiché non previamente dedotto con i motivi di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagg. 7 e 8) che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso- con i quali si deduce la violazione di legge con riferimento agli art. 533 cod. proc. pen. e 116 cod. pen., nonché il vizio di motivazione - sono inammissibili in quanto consistenti di fatto nel richiamo ad astratti principi giuridici in tema di concorso anomale senza alcuna specifica critica al costrutto sviluppato nella sentenza impugnata che ha motivatamente ha escluso il riconoscimento dell'attenuante richiamando una serie di circostanze di fatto idonee a comprovare che le modalità del furto concordato dall'imputato con il complice Soliz erano tali da far ragionevolmente prevedere che tale azione predatoria degenerasse in rapina ( pagg. da 8 a 10); ritenuto che il terzo motivo di ricorso -con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio (giudizio di bilanciamento tra circostanze e dosimetria della pena) - è del tutto generico in quanto contenente il mero astratto richiamo al principio di cui all'art. 111 Cost. e alla previsione di cui all'art. 125, comma 3, del codice di rito senza confrontarsi con il completo apparato giustificativo in merito alla congruità della sanzione irrogata dal giudizio di primo grado argomentativo e del giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti che, proprio perché sorretto da adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità in quanto rientrante nella valutazione discrezionale del giudice di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo- con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva ( traffico telefonico e messaggi scambiati tra l'imputato ed il complice Soliz) - non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen poiché non previamente dedotto con i motivi di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagg. 7 e 8) che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso- con i quali si deduce la violazione di legge con riferimento agli art. 533 cod. proc. pen. e 116 cod. pen., nonché il vizio di motivazione - sono inammissibili in quanto consistenti di fatto nel richiamo ad astratti principi giuridici in tema di concorso anomale senza alcuna specifica critica al costrutto sviluppato nella sentenza impugnata che ha motivatamente ha escluso il riconoscimento dell'attenuante richiamando una serie di circostanze di fatto idonee a comprovare che le modalità del furto concordato dall'imputato con il complice Soliz erano tali da far ragionevolmente prevedere che tale azione predatoria degenerasse in rapina ( pagg. da 8 a 10); ritenuto che il terzo motivo di ricorso -con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio (giudizio di bilanciamento tra circostanze e dosimetria della pena) - è del tutto generico in quanto contenente il mero astratto richiamo al principio di cui all'art. 111 Cost. e alla previsione di cui all'art. 125, comma 3, del codice di rito senza confrontarsi con il completo apparato giustificativo in merito alla congruità della sanzione irrogata dal giudizio di primo grado argomentativo e del giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti che, proprio perché sorretto da adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità in quanto rientrante nella valutazione discrezionale del giudice di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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