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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11611/2026

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tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoStefano [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3442/2022 depositata il 26/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 3442/2022 depositata in data 26/07/2022, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello propostoNumero registro generale 5467/2023Numero sezionale 3301/2026Numero di raccolta generale 11611/2026Data pubblicazione 28/04/2026dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Roma n.16940/19, che aveva accoltoparzialmente il ricorso della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Roma avversol’avviso di liquidazione n. 2015/003/SC/000009280/0/003 relativo alpagamento dell’imposta di registro dovuta in relazione alla sentenza n.9280/2015 emessa dal Tribunale civile di Roma, a definizione di ungiudizio di accertamento dell’obbligo del terzo promosso da UbifactorS.p.a. nei confronti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Roma qualeterza tesoriera della debitrice esecutata [OSCURATO:PERSONA] A. Mentre la CTP,disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva tributaria sollevatadalla terza esecutata, aveva ritenuto che l’imposta di registro dovesseessere calcolata in misura fissa anziché nella misura proporzionale ex art.8, lett. c, della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986,rientrando il credito accertato nel campo applicativo dell’IVA conconseguente soggezione al principio di alternatività di cui all’art. 40, deld.P.R. n. 131/1986, la CTR aveva affermato, conformemente al richiamatoorientamento della giurisprudenza di legittimità e alla sentenza n.177/2017 della Corte Costituzionale, che la sentenza tassata, essendo attogiudiziario di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, dovesseessere invece soggetta alla (applicata) imposta proporzionale nella misuradell’1%, ai sensi del sopracitato art. 8, comma 1, lett. c, della Tariffa,Parte prima, ritenuto applicabile anche quando gli atti riguardinocorrispettivi o prestazioni soggetti ad Iva.

A tal proposito, la CTR rilevaval’inapplicabilità, nel caso di specie, del principio di alternatività di cuiall’art. 40 del citato d.P.R., atteso che la nota II all’art. 8, della Tariffa,Parte prima, disposizione derogatoria di natura eccezionale, limital’esonero dall’imposta proporzionale solo agli atti di cui all’art. 8, comma1, lett. b, della Tariffa, Parte prima, recanti condanna al pagamento disomme o ad altre prestazioni o a consegna di beni, per la parte in cuidispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad Iva,Numero registro generale 5467/2023Numero sezionale 3301/2026Numero di raccolta generale 11611/2026Data pubblicazione 28/04/2026mentre la sentenza che accerta l’esistenza o l’ammontare del creditopignorato nel giudizio ex art. 549 c.p.c. (nella formulazione vigenteratione temporis) è atto dell’autorità giudiziaria di “accertamento di dirittia contenuto patrimoniale”, pertanto soggetto all’imposta di registro inmisura proporzionale dell’1% ex art. 8, comma 1, lett. c, della Tariffa,Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986.

Il giudice d’appello ritenevainoltre l’irrilevanza e comunque la manifesta infondatezza della questionedi legittimità costituzionale sollevata dall’appellata, non ravvisando unairragionevole disparità di trattamento, ex art. 3 Cost., tra le distintefattispecie di cui all’art. 8, lett. b) e lett. c), della citata Tariffa, Parteprima, in quanto, come già evidenziato dal Giudice delle leggi, “ il fattoche l’accertamento del diritto di credito costituisca il necessarioantecedente logico-giuridico della condanna non rende omogenee lefattispecie messe a confronto, neppure ai fini del regime tributarioagevolato…perchè solo quelle di condanna sono suscettibili di esecuzioneforzata, rientrando così nell’ambito dell’applicazione dell’I.V.A. qualoradispongano il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a taleimposta (sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 13 luglio2017).”.2.

Avverso la sentenza n. 3422/2022 proponeva ricorso per cassazionela Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Roma.3.

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 dellaCostituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sollevandonel contempo nuovamente “la questione di legittimità costituzionaledell’art. 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata aldecreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131Numero registro generale 5467/2023Numero sezionale 3301/2026Numero di raccolta generale 11611/2026Data pubblicazione 28/04/2026(Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta diregistro), nella parte in cui assoggetta all’imposta di registroproporzionale, anziché in misura fissa, le sentenze di accertamentodell’obbligo del terzo pignorato, per contrasto con l’art. 3 dellaCostituzione per la sua palese arbitrarietà o irrazionalità.”, chiedendo ditrasmettere gli atti alla Corte Costituzionale.Premesso di riconoscere che, in base alla normativa vigente, “la normaesonerativa dall’imposta proporzionale di registro non si estende agli attigiudiziari che portano non una condanna, bensì un mero accertamento didiritti a contenuto patrimoniale”, la ricorrente ha affermato la rilevanzadella suddetta questione di legittimità costituzionale nel giudizio in corso,in quanto “come risulta dall’atto introduttivo del giudizio diaccertamento…e come pacificamente ritenuto dai giudici di primo esecondo grado, il credito azionato dalla Ubifactor derivava da prestazionisoggette ad Iva” e che anche il servizio di tesoreria gestito dalla ricorrente“rientra nel campo di applicazione dell’Iva in quanto costituisceprestazione di servizi verso corrispettivo dipendente da contrattod’appalto, effettuata nell’esercizio di impresa bancaria e nel territorio delloStato…”.A sostegno della sollevata questione di legittimità costituzionale laricorrente ha dedotto l’asserita analogia tra le sentenze di accertamentodell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. nella formulazione vigente rationetemporis (ossia antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma20, n. 4, l. n. 228/2012) e quelle di accertamento in sedeendofallimentare di crediti soggetti ad IVA, alle quali ultime la CorteCostituzionale, con sentenza n. 177/2017, ha affermato l’applicabilitàdell’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, dichiarandol’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lett. c, della Tariffa, Parteprima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, nella parte in cui assoggettaall’imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche leNumero registro generale 5467/2023Numero sezionale 3301/2026Numero di raccolta generale 11611/2026Data pubblicazione 28/04/2026pronunce di accertamento di crediti soggetti ad Iva nei giudizi diopposizione allo stato passivo fallimentare.Orbene, va preliminarmente disattesa la richiesta di rimessione degliricorrente manifestamente infondata.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 177/2017, ha affermato chel’agevolazione prevista dalla nota II all’art. 8 della Tariffa, Parte prima, deld.P.R. n. 131/1986 (secondo cui “II Gli atti di cui al comma 1, lettera b), eal comma 1 -bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la partein cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggettiall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico”) “trovail suo fondamento nel principio di alternatività fra l'imposta di registro el'IVA, stabilito in via generale dal citato art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986e diretto a evitare fenomeni di doppia imposizione, conseguenti allasimmetria del sistema IVA-registro….Quanto agli atti giudiziari, l'ambito diapplicazione del principio è specificamente limitato, come precisato dallacitata nota II all'art. 8 della Tariffa, ai provvedimenti di condanna «per laparte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggettiall'imposta sul valore aggiunto».

Come visto, l'estensione del trattamentoagevolativo alle pronunce di accertamento di corrispettivi o prestazioniugualmente soggetti all'IVA è impedita, per diritto vivente, dalla naturaeccezionale e derogatoria della sua previsione rispetto alla regola generaledell'assoggettamento delle pronunce di condanna all'imposta di registroproporzionale.” (sent. cit.).

La Corte, nel verificare se la suddetta ratiodell’agevolazione fiscale in questione si possa considerare comune anchealle sentenze di accertamento in sede endo fallimentare di crediti soggettiad IVA, ha escluso che l’omogeneità con le sentenze di condanna possaderivare dal fatto che l’accertamento del diritto di credito costituisca ilnecessario antecedente logico-giuridico della condanna, considerata,invece, l’evidente “…diversità degli effetti che derivano dai due tipi diNumero registro generale 5467/2023Numero sezionale 3301/2026Numero di raccolta generale 11611/2026Data pubblicazione 28/04/2026pronunce, quanto alla realizzazione degli interessi del creditore, perchésolo quelle di condanna sono suscettibili di esecuzione forzata, rientrandocosì nell'ambito di applicazione dell'IVA qualora dispongano il pagamentodi corrispettivi o prestazioni soggetti a tale imposta.”.

Tale diversità deglieffetti, che in via generale esclude la irragionevolezza del diversotrattamento impositivo tra sentenze di condanna e di accertamentoquanto all’imposta di registro, però “tende a sfumare sino a dissolversi”“qualora l'accertamento del credito soggetto a IVA sia, come nel casodell'accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, il presuppostonecessario e sufficiente della partecipazione del creditore all'esecuzionecollettiva, che è strumentale al pagamento del credito stesso, sia pure in"moneta fallimentare".

In tal caso, “per la soddisfazione del creditoammesso al passivo, infatti, non è richiesta una successiva pronuncia dicondanna suscettibile di esecuzione forzata, preclusa dal divieto ex art. 51della legge fallimentare.”.Tanto premesso, la ricorrente sostiene la assimilabilità delle sentenzedi accertamento del credito soggetto ad IVA emesse in sede endofallimentare alle sentenze di accertamento dell’obbligo del terzo (nelregime antecedente alla riforma del 2012) emesse nel giudizio incidentalenel corso dell’esecuzione mobiliare presso terzi, concernenti creditirientranti nel campo dell’IVA, in quanto “anche in questo caso il creditore,ove l’esistenza del credito venga accertata, non ha alcuna necessità diottenere una successiva sentenza di condanna per mettere in esecuzione ilsuo credito”, seguendo “direttamente l’assegnazione del credito alcreditore pignorante”.Ritiene, invece, questa Corte che la suddetta assimilabilità non siasostenibile.

Invero, oggetto dell’accertamento effettuato dalla sentenzaemessa, in via incidentale, in pendenza dell’esecuzione individuale, non èil credito azionato in via esecutiva, ma il (diverso ) credito vantato daldebitore esecutato nei confronti del terzo estraneo all’esecuzione, nei cuiNumero registro generale 5467/2023Numero sezionale 3301/2026Numero di raccolta generale 11611/2026Data pubblicazione 28/04/2026confronti il creditore procedente/interveniente in sede esecutiva potràagire solo in forza del titolo esecutivo costituito dalla successiva ordinanzadi assegnazione del GE, avente ad oggetto il suddetto credito nei confrontidel debitor debitoris.

Quindi, non solo rispetto al thema decidendum delgiudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (e quindi rispetto allatassazione della relativa sentenza) è irrilevante che il (diverso) creditoazionato in sede esecutiva individuale sia soggetto o meno ad IVA, maanche la circostanza che il credito accertato nei confronti del terzo rientri,secondo quanto dedotto dalla ricorrente nel caso di specie, nel campo diapplicazione dell’IVA non muta la natura della relativa sentenza, cherimane di mero accertamento di una pretesa creditoria diversa da quella dicui si chiede il soddisfacimento nell’esecuzione individuale, così nonconfigurandosi la medesima ratio, costituita dal rischio di una doppiaimposizione che il principio di alternatività di cui all’art. 40, d.P.R. n.131/1986 è volto ad evitare, fondante la pronuncia di illegittimitàcostituzionale di cui alla sentenza n. 177/2017.Non si ritiene pertanto sostenibile la irragionevolezza, integranteviolazione dell’art. 3 della Costituzione, del trattamento differenziato,rispetto alle sentenze di condanna, delle sentenze di accertamentodell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. (nella formulazione vigente rationetemporis), anche quando riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti adIVA.Dovendo escludersi la dedotta violazione dell’art. 3 Cost., il motivo diricorso risulta infondato, evidenziandosi che è la stessa ricorrente adammettere che, in base alla normativa vigente, il beneficio fiscale inquestione non si estende alla sentenza di accertamento per cui è causa,alla quale, in quanto tale, deve ritenersi correttamente applicata l’impostadi registro in misura proporzionale dell’1%, ex art. 37 d.P.R. n. 131/1986e art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte prima, allegata al citatodecreto, a prescindere dal fatto che riguardi corrispettivi o prestazioniNumero registro generale 5467/2023Numero sezionale 3301/2026Numero di raccolta generale 11611/2026Data pubblicazione 28/04/2026soggetti ad IVA, ribadendosi l’inapplicabilità, in via generale, alle sentenzedi mero accertamento del principio di alternatività di cui all’art. 40, d.P.R.n. 131/1986, in quanto limitato dalla nota II all’art. 8 della Tariffa, PartePrima, allegata al citato d.P.R., costituente disposizione derogatoria eperciò di stretta interpretazione, ai soli “atti di cui al comma 1, lettera b),e al comma 1 -bis… per la parte in cui dispongono il pagamento dicorrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto”, comeperaltro chiarito dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale n.177/2017, laddove afferma che il fatto che l’accertamento del diritto dicredito costituisca il necessario antecedente logico-giuridico dellacondanna non rende omogenee le fattispecie messe a confronto (v., trale altre, Cass., n. 3459/2021; Cass. n. 11036/2019, che, con specificoriferimento alla sentenza di accertamento dell’obbligo del terzo, haribadito l’applicabilità dell’art. 8, lett. c, della Tariffa, Parte prima, deld.P.R. n. 131/1986, pur dando atto della diversa tassazione applicabilealle sole pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo statopassivo del fallimento con l'accertamento di crediti derivanti da operazionisoggette all’IVA, di cui alla sentenza n. 177/2007 della Corte Cost.).Stante la soccombenza della ricorrente e considerato che la questionedi legittimità costituzionale era già stata disattesa dal giudice di merito, lapredetta va condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidatecome da dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in 4.000,00 euro per compensi professionali, oltre spese prenotatea debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 5467/2023Numero sezionale 3301/2026Numero di raccolta generale 11611/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/04/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoStefano [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3442/2022 depositata il 26/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 3442/2022 depositata in data 26/07/2022, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello propostoNumero registro generale 5467/2023Numero sezionale 3301/2026Numero di raccolta generale 11611/2026Data pubblicazione 28/04/2026dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Roma n.16940/19, che aveva accoltoparzialmente il ricorso della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Roma avversol’avviso di liquidazione n. 2015/003/SC/000009280/0/003 relativo alpagamento dell’imposta di registro dovuta in relazione alla sentenza n.9280/2015 emessa dal Tribunale civile di Roma, a definizione di ungiudizio di accertamento dell’obbligo del terzo promosso da UbifactorS.p.a. nei confronti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Roma qualeterza tesoriera della debitrice esecutata [OSCURATO:PERSONA] A. Mentre la CTP,disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva tributaria sollevatadalla terza esecutata, aveva ritenuto che l’imposta di registro dovesseessere calcolata in misura fissa anziché nella misura proporzionale ex art.8, lett. c, della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986,rientrando il credito accertato nel campo applicativo dell’IVA conconseguente soggezione al principio di alternatività di cui all’art. 40, deld.P.R. n. 131/1986, la CTR aveva affermato, conformemente al richiamatoorientamento della giurisprudenza di legittimità e alla sentenza n.177/2017 della Corte Costituzionale, che la sentenza tassata, essendo attogiudiziario di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, dovesseessere invece soggetta alla (applicata) imposta proporzionale nella misuradell’1%, ai sensi del sopracitato art. 8, comma 1, lett. c, della Tariffa,Parte prima, ritenuto applicabile anche quando gli atti riguardinocorrispettivi o prestazioni soggetti ad Iva. A tal proposito, la CTR rilevaval’inapplicabilità, nel caso di specie, del principio di alternatività di cuiall’art. 40 del citato d.P.R., atteso che la nota II all’art. 8, della Tariffa,Parte prima, disposizione derogatoria di natura eccezionale, limital’esonero dall’imposta proporzionale solo agli atti di cui all’art. 8, comma1, lett. b, della Tariffa, Parte prima, recanti condanna al pagamento disomme o ad altre prestazioni o a consegna di beni, per la parte in cuidispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad Iva,Numero registro generale 5467/2023Numero sezionale 3301/2026Numero di raccolta generale 11611/2026Data pubblicazione 28/04/2026mentre la sentenza che accerta l’esistenza o l’ammontare del creditopignorato nel giudizio ex art. 549 c.p.c. (nella formulazione vigenteratione temporis) è atto dell’autorità giudiziaria di “accertamento di dirittia contenuto patrimoniale”, pertanto soggetto all’imposta di registro inmisura proporzionale dell’1% ex art. 8, comma 1, lett. c, della Tariffa,Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Il giudice d’appello ritenevainoltre l’irrilevanza e comunque la manifesta infondatezza della questionedi legittimità costituzionale sollevata dall’appellata, non ravvisando unairragionevole disparità di trattamento, ex art. 3 Cost., tra le distintefattispecie di cui all’art. 8, lett. b) e lett. c), della citata Tariffa, Parteprima, in quanto, come già evidenziato dal Giudice delle leggi, “ il fattoche l’accertamento del diritto di credito costituisca il necessarioantecedente logico-giuridico della condanna non rende omogenee lefattispecie messe a confronto, neppure ai fini del regime tributarioagevolato…perchè solo quelle di condanna sono suscettibili di esecuzioneforzata, rientrando così nell’ambito dell’applicazione dell’I.V.A. qualoradispongano il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a taleimposta (sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 13 luglio2017).”.2. Avverso la sentenza n. 3422/2022 proponeva ricorso per cassazionela Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Roma.3. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 dellaCostituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sollevandonel contempo nuovamente “la questione di legittimità costituzionaledell’art. 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata aldecreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131Numero registro generale 5467/2023Numero sezionale 3301/2026Numero di raccolta generale 11611/2026Data pubblicazione 28/04/2026(Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta diregistro), nella parte in cui assoggetta all’imposta di registroproporzionale, anziché in misura fissa, le sentenze di accertamentodell’obbligo del terzo pignorato, per contrasto con l’art. 3 dellaCostituzione per la sua palese arbitrarietà o irrazionalità.”, chiedendo ditrasmettere gli atti alla Corte Costituzionale.Premesso di riconoscere che, in base alla normativa vigente, “la normaesonerativa dall’imposta proporzionale di registro non si estende agli attigiudiziari che portano non una condanna, bensì un mero accertamento didiritti a contenuto patrimoniale”, la ricorrente ha affermato la rilevanzadella suddetta questione di legittimità costituzionale nel giudizio in corso,in quanto “come risulta dall’atto introduttivo del giudizio diaccertamento…e come pacificamente ritenuto dai giudici di primo esecondo grado, il credito azionato dalla Ubifactor derivava da prestazionisoggette ad Iva” e che anche il servizio di tesoreria gestito dalla ricorrente“rientra nel campo di applicazione dell’Iva in quanto costituisceprestazione di servizi verso corrispettivo dipendente da contrattod’appalto, effettuata nell’esercizio di impresa bancaria e nel territorio delloStato…”.A sostegno della sollevata questione di legittimità costituzionale laricorrente ha dedotto l’asserita analogia tra le sentenze di accertamentodell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. nella formulazione vigente rationetemporis (ossia antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma20, n. 4, l. n. 228/2012) e quelle di accertamento in sedeendofallimentare di crediti soggetti ad IVA, alle quali ultime la CorteCostituzionale, con sentenza n. 177/2017, ha affermato l’applicabilitàdell’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, dichiarandol’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lett. c, della Tariffa, Parteprima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, nella parte in cui assoggettaall’imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche leNumero registro generale 5467/2023Numero sezionale 3301/2026Numero di raccolta generale 11611/2026Data pubblicazione 28/04/2026pronunce di accertamento di crediti soggetti ad Iva nei giudizi diopposizione allo stato passivo fallimentare.Orbene, va preliminarmente disattesa la richiesta di rimessione degliricorrente manifestamente infondata.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 177/2017, ha affermato chel’agevolazione prevista dalla nota II all’art. 8 della Tariffa, Parte prima, deld.P.R. n. 131/1986 (secondo cui “II Gli atti di cui al comma 1, lettera b), eal comma 1 -bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la partein cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggettiall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico”) “trovail suo fondamento nel principio di alternatività fra l'imposta di registro el'IVA, stabilito in via generale dal citato art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986e diretto a evitare fenomeni di doppia imposizione, conseguenti allasimmetria del sistema IVA-registro….Quanto agli atti giudiziari, l'ambito diapplicazione del principio è specificamente limitato, come precisato dallacitata nota II all'art. 8 della Tariffa, ai provvedimenti di condanna «per laparte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggettiall'imposta sul valore aggiunto». Come visto, l'estensione del trattamentoagevolativo alle pronunce di accertamento di corrispettivi o prestazioniugualmente soggetti all'IVA è impedita, per diritto vivente, dalla naturaeccezionale e derogatoria della sua previsione rispetto alla regola generaledell'assoggettamento delle pronunce di condanna all'imposta di registroproporzionale.” (sent. cit.). La Corte, nel verificare se la suddetta ratiodell’agevolazione fiscale in questione si possa considerare comune anchealle sentenze di accertamento in sede endo fallimentare di crediti soggettiad IVA, ha escluso che l’omogeneità con le sentenze di condanna possaderivare dal fatto che l’accertamento del diritto di credito costituisca ilnecessario antecedente logico-giuridico della condanna, considerata,invece, l’evidente “…diversità degli effetti che derivano dai due tipi diNumero registro generale 5467/2023Numero sezionale 3301/2026Numero di raccolta generale 11611/2026Data pubblicazione 28/04/2026pronunce, quanto alla realizzazione degli interessi del creditore, perchésolo quelle di condanna sono suscettibili di esecuzione forzata, rientrandocosì nell'ambito di applicazione dell'IVA qualora dispongano il pagamentodi corrispettivi o prestazioni soggetti a tale imposta.”. Tale diversità deglieffetti, che in via generale esclude la irragionevolezza del diversotrattamento impositivo tra sentenze di condanna e di accertamentoquanto all’imposta di registro, però “tende a sfumare sino a dissolversi”“qualora l'accertamento del credito soggetto a IVA sia, come nel casodell'accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, il presuppostonecessario e sufficiente della partecipazione del creditore all'esecuzionecollettiva, che è strumentale al pagamento del credito stesso, sia pure in"moneta fallimentare". In tal caso, “per la soddisfazione del creditoammesso al passivo, infatti, non è richiesta una successiva pronuncia dicondanna suscettibile di esecuzione forzata, preclusa dal divieto ex art. 51della legge fallimentare.”.Tanto premesso, la ricorrente sostiene la assimilabilità delle sentenzedi accertamento del credito soggetto ad IVA emesse in sede endofallimentare alle sentenze di accertamento dell’obbligo del terzo (nelregime antecedente alla riforma del 2012) emesse nel giudizio incidentalenel corso dell’esecuzione mobiliare presso terzi, concernenti creditirientranti nel campo dell’IVA, in quanto “anche in questo caso il creditore,ove l’esistenza del credito venga accertata, non ha alcuna necessità diottenere una successiva sentenza di condanna per mettere in esecuzione ilsuo credito”, seguendo “direttamente l’assegnazione del credito alcreditore pignorante”.Ritiene, invece, questa Corte che la suddetta assimilabilità non siasostenibile. Invero, oggetto dell’accertamento effettuato dalla sentenzaemessa, in via incidentale, in pendenza dell’esecuzione individuale, non èil credito azionato in via esecutiva, ma il (diverso ) credito vantato daldebitore esecutato nei confronti del terzo estraneo all’esecuzione, nei cuiNumero registro generale 5467/2023Numero sezionale 3301/2026Numero di raccolta generale 11611/2026Data pubblicazione 28/04/2026confronti il creditore procedente/interveniente in sede esecutiva potràagire solo in forza del titolo esecutivo costituito dalla successiva ordinanzadi assegnazione del GE, avente ad oggetto il suddetto credito nei confrontidel debitor debitoris. Quindi, non solo rispetto al thema decidendum delgiudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (e quindi rispetto allatassazione della relativa sentenza) è irrilevante che il (diverso) creditoazionato in sede esecutiva individuale sia soggetto o meno ad IVA, maanche la circostanza che il credito accertato nei confronti del terzo rientri,secondo quanto dedotto dalla ricorrente nel caso di specie, nel campo diapplicazione dell’IVA non muta la natura della relativa sentenza, cherimane di mero accertamento di una pretesa creditoria diversa da quella dicui si chiede il soddisfacimento nell’esecuzione individuale, così nonconfigurandosi la medesima ratio, costituita dal rischio di una doppiaimposizione che il principio di alternatività di cui all’art. 40, d.P.R. n.131/1986 è volto ad evitare, fondante la pronuncia di illegittimitàcostituzionale di cui alla sentenza n. 177/2017.Non si ritiene pertanto sostenibile la irragionevolezza, integranteviolazione dell’art. 3 della Costituzione, del trattamento differenziato,rispetto alle sentenze di condanna, delle sentenze di accertamentodell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. (nella formulazione vigente rationetemporis), anche quando riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti adIVA.Dovendo escludersi la dedotta violazione dell’art. 3 Cost., il motivo diricorso risulta infondato, evidenziandosi che è la stessa ricorrente adammettere che, in base alla normativa vigente, il beneficio fiscale inquestione non si estende alla sentenza di accertamento per cui è causa,alla quale, in quanto tale, deve ritenersi correttamente applicata l’impostadi registro in misura proporzionale dell’1%, ex art. 37 d.P.R. n. 131/1986e art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte prima, allegata al citatodecreto, a prescindere dal fatto che riguardi corrispettivi o prestazioniNumero registro generale 5467/2023Numero sezionale 3301/2026Numero di raccolta generale 11611/2026Data pubblicazione 28/04/2026soggetti ad IVA, ribadendosi l’inapplicabilità, in via generale, alle sentenzedi mero accertamento del principio di alternatività di cui all’art. 40, d.P.R.n. 131/1986, in quanto limitato dalla nota II all’art. 8 della Tariffa, PartePrima, allegata al citato d.P.R., costituente disposizione derogatoria eperciò di stretta interpretazione, ai soli “atti di cui al comma 1, lettera b),e al comma 1 -bis… per la parte in cui dispongono il pagamento dicorrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto”, comeperaltro chiarito dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale n.177/2017, laddove afferma che il fatto che l’accertamento del diritto dicredito costituisca il necessario antecedente logico-giuridico dellacondanna non rende omogenee le fattispecie messe a confronto (v., trale altre, Cass., n. 3459/2021; Cass. n. 11036/2019, che, con specificoriferimento alla sentenza di accertamento dell’obbligo del terzo, haribadito l’applicabilità dell’art. 8, lett. c, della Tariffa, Parte prima, deld.P.R. n. 131/1986, pur dando atto della diversa tassazione applicabilealle sole pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo statopassivo del fallimento con l'accertamento di crediti derivanti da operazionisoggette all’IVA, di cui alla sentenza n. 177/2007 della Corte Cost.).Stante la soccombenza della ricorrente e considerato che la questionedi legittimità costituzionale era già stata disattesa dal giudice di merito, lapredetta va condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidatecome da dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in 4.000,00 euro per compensi professionali, oltre spese prenotatea debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 5467/2023Numero sezionale 3301/2026Numero di raccolta generale 11611/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/04/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11611/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris