CassazionesentenzaSezione UDecisione del 13 aprile 2021
Cassazione n. 32140/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23949/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege in ROMA,VIA A. BAIAMONTI 25, - controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimat a - avverso [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – ROMA n. 126/2021 depositata il13/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la [OSCURATO:PERSONA], condannò [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno all’immagine e del danno da disservizio in favore dell’Università degli studi di Parma, liquidandolo nella somma di euro 11.000, a fronte della maggiore richiesta della Procura contabile che aveva sollecitato una condanna al pagamento di euro 14.000. La vicenda trae origine da un’indagine della Guardia di finanza dalla quale era emerso che la Luminoso, in servizio presso l’Istituto di fisica sanitaria dell’ateneo parmense, si era assentata dal lavoro in più occasioni senza alcun giustificato motivo, dopo aver attestato la sua presenza con il badgedi servizio. In particolare, nel periodo dal 21 gennaio al 15 dicembre 2015 risultavano 53 uscite non autorizzate, per un totale di 47 ore di assenza in 32 giorni di pedinamento, con un danno emergente pari ad euro 685,21. A seguito di ciò, la dipendente era stata sottoposta a procedimento penale terminato con sentenza di patteggiamento della pena nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione, ed era stata anche licenziata senza preavviso; il giudizio di impugnazione del licenziamento si era poi concluso con un accordo transattivo davanti al giudice del lavoro. 2. La pronuncia è stata impugnata dalla Luminoso e la Corte dei conti, Prima Sezione giurisdizionale centrale di appello, con sentenza del 13 aprile 2021, ha rigettato l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado. Ha osservato quel giudice che la sentenza penale di patteggiamento della pena, pur non potendo fare stato in sede di giudizio contabile, era tuttavia suscettibile di valutazione, costituendo comunque un’ammissione di colpevolezza. Quanto al merito, la Corte dei conti ha ritenuto esistente tanto il danno all’immagine quanto quello da disservizio. Il danno all’immagine era conseguente alle «condotte dolosamente assenteiste dell’odierna appellante, peraltro mai oggetto di contestazione», tanto più che la vicenda aveva assunto un certo rilievo presso gli organi di informazione locali e nazionali, i quali si erano diffusamente occupati del caso. Il danno da disservizio, invece, risultava dal fatto che la Luminoso, sottraendosi in modo fraudolento ai compiti del proprio ufficio, aveva inciso «negativamente sull’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa», dato che le sue numerose assenze avevano negativamente influito sulla normale operatività dell’ufficio per un tempo «significativamente lungo». Ciò detto, la sentenza d’appello ha aggiunto che l’azione contabile, siccome «azione pubblica di danno volta alla tutela dell’interesse pubblico generale», non poteva considerarsi preclusa dal fatto che l’Amministrazione aveva adottato ulteriori strumenti di risarcimento del danno (cioè la transazione nel giudizio di impugnazione del licenziamento), dovendosi ritenere preclusa «soltanto dall’effettivo e integrale ristoro del danno erariale». La giurisdizione contabile, infatti, è indipendente da quella civile, anche se il fatto materiale è il medesimo. Nel caso specifico, poi, il danno oggetto del giudizio contabile era quello all’immagine e quello da disservizio, estranei rispetto al danno patrimoniale già risarcito e oggetto della transazione in sede civile. 3. Contro la sentenza della Corte dei conti in sede di appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo. Il Procuratore generale della Corte dei conti si è costituito con controricorso, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 111, ottavo comma, della Costituzione, per difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Il motivo si concentra in prevalenza nei confronti dell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’azione contabile poteva essere promossa nonostante l’Amministrazione avesse promosso diversi strumenti di tutela a difesa dei suoi diritti. Secondo la ricorrente, decidendo la controversia in esame,la Corte dei conti avrebbe creato «un inevitabile contrasto di giudicati», perché la questione era già stata portata all’esame del giudice davanti al quale vi era stato un accordo transattivo. Poiché l’Università di Parma aveva intrapreso il percorso del licenziamento, con conseguente accordo transattivo, si era interrotto il rapporto di servizio e doveva ritenersi impedito l’esercizio di una diversa azione concorrente. 1.1. Osservano queste Sezioni Unite che il ricorso è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni. La prima ragione di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata, secondo cui gli interessi sottesi al giudizio civile e a quello contabile sono diversi, tanto più che la Corte dei conti ha evidenziato la diversità tra il danno patrimoniale (oggetto della transazione stipulata davanti al giudice del lavoro) e il danno all’immagine e da disservizio (oggetto del danno erariale). La giurisprudenza di questo Collegio, infatti, è costante nell’affermare che la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale; e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione (v., tra le altre, l’ordinanza 4 gennaio 2012, n. 11, la sentenza 28 novembre 2013, n. 26582, e la ordinanza 4 giugno 2021,n. 15570). Ne consegue che l’ipotizzato contrasto di giudicati non potrebbe comunque sussistere. In secondo luogo –e in stretta connessione col rilievo ora compiuto –se anche, ragionando in via del tutto ipotetica, la Corte dei conti avesse deciso in violazione del giudicato, ciò si risolverebbe in un error in iudicando che, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, non si traduce mai in una violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile e, per tale ragione, sarebbe insindacabile davanti a queste Sezioni Unite alla luce dell’art. 111, ultimo comma, della Costituzione. In terzo luogo, infine, il ricorso è inammissibile nella parte in cui sostiene il difetto di giurisdizione del giudice contabile. Sulla base della costante giurisprudenza in argomento, infatti, la decisione di merito adottata in primo grado dal giudice contabile ha determinato, in difetto di espressa contestazione dell’odierna ricorrente in sede di appello, che non emerge in alcun modo dal ricorso, il perfezionarsi del giudicato interno sulla giurisdizione. Il tutto senza contare che il ricorso ipotizza il difetto di giurisdizione (p. 7) in relazione ad una censura che è palesemente di violazione di legge. 2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, essendo la Procura generale della Corte dei conti parte in senso solo formale. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulter