Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40513/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna del ricorrente pronunciata in primo gra- do per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen.; che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancata applicazione del- l'art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 3 della sentenza); - che la doglianza afferente alla determinazione del trattamento sanzionato- rio, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto nell'ipotesi in cui la deter- minazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali (ed in concreto è stato irrogato il minimo edittale), il giudice ottempera all'obbligo mo- tivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come è avvenuto nel caso concreto (cfr. 3 della sen- tenza di primo grado); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso il 29 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna del ricorrente pronunciata in primo gra- do per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen.; che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancata applicazione del- l'art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 3 della sentenza); - che la doglianza afferente alla determinazione del trattamento sanzionato- rio, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto nell'ipotesi in cui la deter- minazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali (ed in concreto è stato irrogato il minimo edittale), il giudice ottempera all'obbligo mo- tivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come è avvenuto nel caso concreto (cfr. 3 della sen- tenza di primo grado); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre
Sentenza Cassazione n. 40513/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris