CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10879/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CTR nondimeno ha complessivamente valutato la censura, come emerge innanzitutto dal fatto che nel corpo della motivazione viene richiamata anche la previ- sione dell'art.7 dello Statuto del contribuente. Inoltre, la sentenza sintetizza la decisione di primo grado dando atto del fatto che il giudi- ce di prime cure aveva accolto proprio la doglianza di parte circa l'in- giustificata carenza di motivazione dell'avviso «stigmatizzando, in particolare, il fatto che l'Ufficio non aveva tenuto in debito conto le memorie presentate dalla società» (p.2 sentenza impugnata). La questione della "carenza di motivazione", oggetto di appello da parte dell'Agenzia, è stata pertanto esaminata e la decisione ha anche espresso a riguardo un accertamento circa il fatto che l'Amministra- zione già in fase amministrativa ha tenuto conto delle deduzioni, sia pure non condividendole: «dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo di causa risulta, infatti, che l'Ufficio ha considerato (...) le questioni proposte dalla controparte, in relazione alle varie riprese fiscali, pur ritenendole irrilevanti (come risulta anche dal verbale di contradditto- rio del 13.10.2009»(p.3 sentenza impugnata). 7. Ciò rientrava tra le facoltà dell'Amministrazione finanziaria, dal momento che l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motiva- zione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esat- tamente la pretesa impositiva, individuata nel "petitum" e nella "cau- sa petendi", mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell'atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell'attività della [OSCURATO:PERSONA]- zione, in vista di un immediato controllo della stessa (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 30039 del 21/11/2018, Rv. 651552 - 01), senza che sia necessario fare proprie in tutto o in parte le deduzioni di parte offerte in sede di contraddittorio, purché vengano valutate come avvenuto nel caso di specie. 8. Con il terzo motivo - agli effetti dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.39 del d.P.R. n.600 del 1973 e 54 del d.P.R. n.633 del 1972, in relazione all'intervenuta abrogazione dell'art.35 commi 2, 3 e 4 del d.l. n.223 del 2006 in tema di accertamento del valore normale degli immobili oggetto di compravendita. Con il quarto motivo, articolato in via subordinata al terzo ai fini del- l'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.132 comma primo n.4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36 comma 2 n.4 del d.lgs. n.546 del 1992, per aver la CTR. ritenuto legittime le riprese fondate sulle presunzioni dell'art.35 cit. senza fornire una motivazio- ne chiara ed intellegibile sul punto. Con il quinto motivo, articolato in via ulteriormente subordinata al precedente, ex art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ., si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di di- scussione tra le parti in ordine alla prova contraria offerta dalla con- tribuente ove fosse ritenuta non del tutto mancante la motivazione sulla ritenuta attendibilità del valore dei mutui collegati ai rogiti dei contratti di compravendita degli immobili in contestazione. 9. I motivi, connessi nella loro tecnica di formulazione, sono da esa- minarsi congiuntamente e non possono essere accolti. Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insuffi- ciente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro colloca- zione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supporta- re la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restan- do il diritto del contribuente a fornire la prova contraria. 10. Con specifico riferimento all'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, va quindi reiterato l'orientamento consolidato della Sezione, secondo il quale la reintro- duzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della I. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che ha modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopprimendo la presunzione legale (re- lativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv. in I. n. 248 del 2006, non impedisce al giudice tributario di fon- dare il proprio convincimento anche su di un unico elemento di prova. Tuttavia, questo dev'essere dotato dei requisiti di precisione e di gra- vità, e tale elemento non può essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi (Cass. Sez. 5 - , Senten- za n. 16957 del 16/06/2021, Rv. 661712 - 01; conforme a Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 2155 del 25/01/2019, Rv. 652213 - 01). 11. La C.T.R. ha giustamente posto in evidenza il fatto che l'accerta- mento svolto dall'Ufficio ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, non è fondato solo sullo scostamento dei prezzi dichiarati nei rogiti immobiliari dai valori 0.M.I., ma poggia su una se- rie di elementi di riscontro probatorio, tutti volti ad evidenziare una "disomogeneità" tra i prezzi dichiarati negli atti di cessione ed il valo- re effettivo dei beni, idonei a costituire un quadro di circostanze su- scettibili, per gravità, precisione e concordanza, di legittimare la de- terminazione induttiva del reddito della società. A tal fine è sufficien- te, come ribadito costantemente da questa Corte, anche soltanto lo scostamento tra il minor prezzo indicato nell'atto di compravendita e l'importo del mutuo erogato all'acquirente, ciò non comportando al- cuna violazione delle norme in materia di onere della prova (Cass. n. 7819 del 2019; Cass. n. 14388 del 2017). La motivazione sul punto offerta dal giudice d'appello non solo sussiste, ma è anche pienamen- te conforme alla giurisprudenza di legittimità nella parte in cui riscon- tra lo scostamento del prezzo dichiarato nei rogiti dai valori OMI con le somme mutuate superiori al prezzo dichiarato. 12. Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato. 13. Da ultimo, è inammissibile il sesto mezzo, con cui viene introdotto un vizio ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. per apparenza della motivazione e asserita violazione degli artt.132 comma primo n.4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36 comma 2 n.4 del d.lgs. n.546 del 1992 con riferimento alla decisione della CTR circa la ripresa per indebita deduzioni di costi relativamente alle operazioni inesistenti e relativa IVA sulle fatture ricevute. Infatti, la CTR a pag.4 della sentenza impugnata («Per quanto riguarda la deduzione dei co- sti relativi ad operazioni inesistenti (...) le fatture provenivano da for- nitori e imprese prive di struttura (...)») ha ampiamente motivato il proprio convincimento basandolo su specifici elementi istruttori in termini logici che soddisfano ampiamente il minimo costituzionale. Di ciò dà conto lo stesso ricorso a pag.65, il quale riporta gli elementi di fatto ed istruttori esaminati dalla CTR, ma li svaluta chiedendo alla Corte una rivalutazione della prova inammissibile (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332), al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti preclusa in sede di legittimità. 14. In conclusione il ricorso dev'essere rigettato e le spese di lite se- guono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Roma, Così deciso in data 11 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1"( Si dà atto che il presente provvedim