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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 18494/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale la Corte d'appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, attestato dalla identità di indole dei reati posti in essere e della partecipazione all'associazione criminale oggetto di investigazione da tempo precedente alla formale contestazione della costituzione della stessa; ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto generico e non correlato con la motivazione a fondamento del provvedimento di diniego; ribadito, invero, il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01).

Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01); rilevato che il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo di detti principi e ha posto in risalto che è di ostacolo a una decisione favorevole l'intervallo temporale in cui si collocano le condotte, chiarendo (sulla scorta della lettura delle motivazioni dei giudici di nnerito9 che avuto riguardo alla perinnetrazione temporale delle condotte illecite non risultava in alcun modo che i fatti inerenti la materia degli stupefacenti del 1999 si collocassero nel periodo di affiliazione a di fattiva intraneità dell'istante alla locale di Volpiano, residuando tra gli stessi un ampio arco temporale sile quanto a partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen.; ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale la Corte d'appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, attestato dalla identità di indole dei reati posti in essere e della partecipazione all'associazione criminale oggetto di investigazione da tempo precedente alla formale contestazione della costituzione della stessa; ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto generico e non correlato con la motivazione a fondamento del provvedimento di diniego; ribadito, invero, il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01); rilevato che il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo di detti principi e ha posto in risalto che è di ostacolo a una decisione favorevole l'intervallo temporale in cui si collocano le condotte, chiarendo (sulla scorta della lettura delle motivazioni dei giudici di nnerito9 che avuto riguardo alla perinnetrazione temporale delle condotte illecite non risultava in alcun modo che i fatti inerenti la materia degli stupefacenti del 1999 si collocassero nel periodo di affiliazione a di fattiva intraneità dell'istante alla locale di Volpiano, residuando tra gli stessi un ampio arco temporale sile quanto a partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen.; ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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