CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 01296/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 12/2/2021 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del G.U.P. del Tribunale di Foggia del 16/4/2014, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto nel reiterare le deduzioni difensive, non confuta la coerente e logica risposta fornita dalla Corte: in particolare si è rilevato come il quantitativo di hashish rinvenuto nel vano costituente pertinenza dell'appartamento del ricorrente fosse da imputare al predetto, come confermato dal fatto che egli aveva omesso di aprire il cancello agli operanti, era stato udito tirare lo sciacquone, nel tentativo di disfarsi di qualcosa, era stato rinvenuto in possesso di una piccola quantità di hashish e di una somma di denaro e soprattutto, a fronte del fatto che la pertinenza risultava essere stata ereditata da più persone, non aveva fornito alcun elemento per dimostrare che la stessa fosse concretamente frequentata e utilizzata da altri. 2.2. Il secondo motivo è genericamente formulato e comunque manifestamente infondato sia con riguardo alla richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, a fronte del dato ponderale e delle circostanze del fatto, come delineate dalla Corte, sia con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, a fronte dei precedenti e della commessione del fatto durante la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente ,.... ..... ,,, [OSCURATO:PERSONA] iarelli ric LA ar _ ATP" 2 o t.--, ,LtERIA