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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05023/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla contestata ipotesi di cui all'art. 341-bis cod. pen., quanto al presupposto della presenza di altre persone, tende a chiedere una non consentita rivalutazione ed alternativa rilettura delle fonti di prova che la Corte di appello ha dimostrato di aver correttamente apprezzato specie nella parte in cui ha, in via preliminare, dato atto che i pubblici ufficiali offesi erano intervenuti per impedire che una donna continuasse a subire percosse alla presenza di almeno due altri muratori che si erano avvicinati in soccorso della parte offesa; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si rivolgono censure alla esclusa causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. nella parte si vorrebbe veicolare una riduttiva lettura delle emergenze probatorie adeguatamente analizzate dalla Corte di appello; ritenuto che manifestamente infondato risulta il terzo motivo avendo la decisione, dopo aver analizzato la consistenza e gravità del fatto in un contesto antigiuridico, dato conto della assenza di elementi positivamente valorizzabili per le richieste attenuanti generiche anche in ragione della complessivamente congrua determinazione della pena da parte del Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla contestata ipotesi di cui all'art. 341-bis cod. pen., quanto al presupposto della presenza di altre persone, tende a chiedere una non consentita rivalutazione ed alternativa rilettura delle fonti di prova che la Corte di appello ha dimostrato di aver correttamente apprezzato specie nella parte in cui ha, in via preliminare, dato atto che i pubblici ufficiali offesi erano intervenuti per impedire che una donna continuasse a subire percosse alla presenza di almeno due altri muratori che si erano avvicinati in soccorso della parte offesa; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si rivolgono censure alla esclusa causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. nella parte si vorrebbe veicolare una riduttiva lettura delle emergenze probatorie adeguatamente analizzate dalla Corte di appello; ritenuto che manifestamente infondato risulta il terzo motivo avendo la decisione, dopo aver analizzato la consistenza e gravità del fatto in un contesto antigiuridico, dato conto della assenza di elementi positivamente valorizzabili per le richieste attenuanti generiche anche in ragione della complessivamente congrua determinazione della pena da parte del Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso