CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27500/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24783/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 290, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il tutto come da procura in calce al controricorso - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Basilicata, sez. 2, n. 253/2/15, depositata in data 23 marzo 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L'Agenziaricorrente premette c he , con avviso di accertamento notificato ad [OSCURATO:PERSONA] il 25 d icembre 2010 , veniva rilevata una plusvalenza,ai fini di tassazione Irpef , per l'anno 2005 nella misura di euro 88.996. La stessa scaturiva dalla differenza fra il corrispettivo di euro 120.000 per la cessione di un terreno edificabile, avvenuta in data 9 marzo 2005, e il valore indicato nell'atto di donazione dello stesso,risalente al 18 ottobre 1976 pari alire 8 milioni. In particolare, l'Agenzia non teneva in considerazione, ai fini del calcolo, le spese incrementative per lavori effettuati sul terreno e d indicati in perizia giurata,in quanto la medesima risultava riportare un mero elenco di valutazioni e non costi documentati relativamente a manufatti realizzati, come da foto scattate al momento della redazione della perizia stessa nel 2010. La contribuente impugnava l'avviso di accertamento e la CTP accoglieva il ricorso, stabilendo che nessuna norma di legge imponeva che la prova dei costi dovesse necessariamente essere allegata in giudizio con documentazione di natura fiscale, mentre tale prova poteva essere allegata con qualsiasi altro mezzo probatorio. L'Agenziaricorreva in appello, ma la CTR confermava la sentenza di primo grado. In particolare, essa stabiliva che, in ogni caso, l'Ufficio non aveva accertato il valore di mercato del terreno stesso alla data della donazione, benché fosse già suscettibile di utilizzazione edificatoria a quell'epoca. Avverso tale sentenza l'Agenzia propone ri corso in Cassazione, fondato su un unico motivo. La contribuente si è costituita con un controricorso i n cui ha spiegato altresì ricorso incidentale condizionato, anch'esso fondato su un unico motivo. In 15 aprile 2022 la contribuente ha altresì depositato una memoria illustrativa corredata di alcuni documenti, fra cui l'atto d'appello e la perizia, nonché l’istanza di definizione della lite ai sensi dell’art.6 del d.l. 23 ottobre 2018, n.119, convertito con l. 19 dicembre 2018, n.136. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l'unico motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 1 , lett a) e b) e 68, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num . 3, cod. p roc. civ . I n particolare, l'Agenzia fa presente come il giudice d'appello abbia condiviso le ragioni della sentenza di primo grado, stabilendo che i costi, nel caso di specie, erano stati provati nel giudizio a d ogni effetto di legge, né l'Agenzia aveva contestato le risultanze della perizia giurata. L'Agenziafaceva presente come l'art. 67 del DPR n . 917 del 1986 dispone che sono redditi diversi le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edilizia secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Ed altresì come l'art. 68 dello stesso d.P.R. dispon ga che le plusvalenze , di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art . 67 sopraccitato , s iano costituit e d a lla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Pertanto, ad avviso dell'Agenzia, la disciplina fiscale non contiene nessun elemento che possa consentire di aderire alla tesi fatta propria dal giudice regionale. Attraverso le norme citate si guarda al lo strumento attraversocui un immobile ha conseguito un aumento di valore e in relazione alla tipologia di strumento, si individua un diverso regime fiscale. Pertanto, nessuna valenza tributaria sembra avere la tesi che, insistendo sulla vocazione edificatoria del terreno, già al momento della donazione ha richiesto che la valutazione fosse ancorata al prezzo di mercato. Tale indicazione non è contenuta nella relativa disciplina. Risulterebbe pertanto legittimo l'utilizzo del valore iniziale come quello indicato nell'atto di donazione. Nella specie, il valore indicato nell'atto di donazione era pari a lire 8 milioni. Infatti, l'articolo 68 comma 2 prevede come valore iniziale, in caso di acquisto per successione o donazione, quello dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, come in effetti è avvenuto. Ma il collegio d'appello avrebbe altresì violato l'art . 2697 cod. civ., atteso che l'assenza di documentazione di costi incrementativi non può essere sostituita da una perizia di parte, seppure giurata. Come si evince dalla perizia giurata a pagina quattro, è riportato un elenco di opere realizzate e valutate come accessioni del terreno compravenduto con dei valori complessivi e forfettari. L'Agenzia ha motivato la mancata condivisione di tali valori come costi incrementativi in quanto non ha ritenuto sufficienti, da un punto di vista probatorio, le mere indicazioni peritali. Di fatto la perizia mostra soltanto la presenza, alla data del 6 d icembre 2010 , dei manufatti, ma non attesta l'epoca della loro realizzazione. Per questo il perito giurato avrebbe usato, riferita agli stessi, l'espressione vaga, aperta e dubitativadi “ realizzati, pare nell'anno 1980”. 2. La contribuente denuncia come i mprocedibile per violazione dell'obbligo di allegazione, previsto ex art. 369 cod. proc. civ., i l motivo di ricorso. Infatti, non sarebbero presenti e depositati gli atti processuali e i documenti su cui lo stesso si fonda. Essi non risulterebbero neppure depositati unitamente al ricorso. Il motivo sarebbe altresì inammissibile in relazione a ll'art. 366 cod. proc. civ., per violazione del principio di autosufficienza. In effetti, l'odierna ricorrente avrebbe omesso di riportare gli specifici punti di interesserinvenienti dagli atti e da i documenti dei precedenti gradi di giudizio. Ancora, il ricorso sarebbe inammissibile e infondato circa la pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 67 seguenti d. l gs n. 546 del 1992, e 2697 , cod. civ. L ' Agenzia rileverebbe una serie di carenze della perizia giurata prodotta dalla parte, omettendo però di trascriverne il contenuto al fine di permettere alla Suprema Corte di valutare la fondatezza di tali argomentazioni. Inoltre l'Agenzia, rilevando una carenza di efficacia probatoria della perizia co ntenente, a suo dire, esclusivamente valutazioni globali e complessive, non dimostra tale assunto, contraddetto invece dalla stessa sentenza dei secondi giudici, non avendo indicato a quali valutazioni globali e complessive i ndicate nella perizia si faccia riferimento. 3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, spiegato per la denegata ipotesi in cui la Suprema Corte giudicasse l'avverso ricorso per Cassazione ammissibile e fondato , la contribuente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 53, d. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, i n relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. p roc. civ . In effetti a giudizio della contribuente, il giudice di appello avrebbe violato la richiamata disposizione, non avendo dichiarato inammissibile l'atto d'appello dell'Ufficio per il difetto di specificità dei motivi di gravame, nonostante l'Ufficio stesso non avesse formulato specifici motivi di censura alle motivazioni della sentenza app el l ata. In particolare, l'Ufficio avrebbe omesso di svolgere specifiche censure alle analitiche argomentazioni svolte dalla CTP nella sentenza di primo grado. 4. Va rilevato come con istanza 30 maggio 2019 la contribuente abbia richiesto la definizione agevolata della lite a mente dell’art.6 del citato d.l. n. 119/2018. Risulta altresì prodotta la prova del versamento della prima rata. In proposito deve rilevarsi che il comma 13 della disposizione appena citata stabilisce che “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiar ato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte chele ha anticipate”. Va qui data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass.03/10/2018, n. 24083) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., ove nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art.6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l’istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d’estinzione) . Peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato. 5. Venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che la parte resistente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato la prima rata. Ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata. L'Agenzia non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato sulla mancata notificazione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. dei documenti prodotti con la memoria che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti. Ne segue che di essi si può e si deve tenere conto, anzi si deve reputare che l'Agenzia concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge. 6. Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. 7. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate trattandosi di ipotesi di estinzione. 8. Essendo il giudizio promosso dall’Agenzia delle Entrate e in ogni caso (con riferimento al ricorso incidentale) dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore imp