CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22296/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarchiLorenzo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Martella EugeniaMarta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Masiapresso l’indirizzo di posta elettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende-ricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-Numero registro generale 24815/2023Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 22296/2026Data pubblicazione 29/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3517/2023 depositatail 16/05/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la ricorrente difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favoredella parte controricorrente delle spese del presente giudizio nella misuradi euro 1.200,00 e le parti ricorrenti difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/06/2026Il PresidenteLina Rubino