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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00123/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, limitatamente al capo A).

Inammissibilità nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]: - riteneva, in accoglimento dell'appello della pubblica accusa, [OSCURATO:PERSONA] colpevole anche del reato di cui agli artt. 629, comma 1 cod. pen. (escluse le circostanze aggravanti contestate ai sensi del comma secondo dell'art. 629, in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1, cod. pen e dell'art. 7 legge n. 203/1991), consumato in Castellammare di Stabia alla fine dell'ottobre 2015 (ascrittogli al capo A della rubrica), dal quale era stato, dal Tribunale, assolto; - ne confermava la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 582, 583 in relazione all'art. 576, comma primo, n. 1, cod. pen., 7

I. 203/1991, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ascrittogli al capo B); - rideterminava la pena, ponendo i delitti in continuazione, in anni dieci di reclusione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti quattro motivi.

2.1. Con il primo lamenta la violazione di legge, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. ed all'art. 6 Convenzione EDU, e vizio di motivazione, per avere, la Corte territoriale, condannato l'imputato per la fattispecie di estorsione semplice di cui al capo A, da cui era stato assolto in prime cure, senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale nonostante la diversa valutazione di attendibilità dei testi e della persona offesa.

In particolare, si era individuata la condotta di violenza, asseritamente tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] in occasione del suo primo incontro con la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], proprio all'esito di una riconsiderazione delle testimonianze acquisite, avendone anche diversamente valutata l'attendibilità.

Si erano poi travisate le dichiarazioni della persona offesa sia in ordine alla ricostruzione dell'atto di violenza dell'imputato (l'essersi questi buttato sul cofano della vettura, impedendogli di proseguire), sia in relazione alla dazione delle chiavi del capannone dove erano custodite le barche.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge, in relazione agli artt.192 cod. proc. pen. e 111 Costituzione, e vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale non adeguatamente valutato le emergenze probatorie circa la natura lecita del credito vantato dal prevenuto, non superando sul punto le obiezioni mosse dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento del titolo cautelare sul delitto di estorsione, anche considerando che la Corte di merito stessa aveva affermato come non fossero stati fatti convincenti accertamenti in ordine, appunto, alla illiceità del credito vantato dal prevenuto.

2.3. Con il terzo ed il quarto motivo denuncia, con unica e complessiva argomentazione, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 192 cod. proc. pen., 7 legge n. 203/1991, 62 n. 2, 62 bis, 583, cod. pen., e vizio di motivazione, in relazione: - alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, del delitto di lesioni, contestata ai sensi all'art. 7

I. 203/1991 (ora art. 416 bis 1 cod. pen.), per essersi l'imputato avvalso delle condizioni previste dall'articolo 416 bis cod. pen.; - alla ritenuta gravità delle lesioni; - al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione; - alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto alla circostanza aggravante del metodo mafioso, era evidente che le lesioni al Galisi erano la conseguenza di una condotta scaturita da un'occasionale controversia, non avendo la Corte territoriale individuato quale sarebbe stata la manifestazione del contestato metodo mafioso (peraltro neppure specificamente individuata in imputazione).

La stessa persona offesa aveva riferito di essere stato consapevole del fatto che la sua condotta, al momento del secondo incontro con l'imputato, non era stata commendevole.

La ricostruzione offerta sul punto dalla sorella della persona offesa aveva trovato congrua smentita nelle dichiarazioni del medesimo Galisi.

Occorreva poi tenere conto del fatto che nessuno dei Galisi aveva contestato la legittimità del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di merito aveva anche omesso di considerare il contenuto della conversazione n. 125 del 07/12/2015, dal quale emergeva come Galisi stesso non nutrisse alcun particolare timore nei confronti del'imputato.

Non si poteva altresì dedurre l'aggravante dall'assunta "platealità" dell'azione, peraltro dedotta dal solo fatto che si svolta in luogo pubblico (ma davanti ad un solo testimone) ed in pieno giorno.

Quanto alla gravità delle lesioni, appariva dubbio che l'asportazione della milza potesse essere stata cagionata dalla contestata condotta, posto che questa avrebbe ben potuto derivare da una pluralità di affezioni e nessi eziologici diversi.

Quanto all'attenuante della provocazione, lo stesso Galisi aveva ammesso l'ingiustizia del suo comportamento in tale occasione.

Quanto alla misura della pena, non vi era stata adeguata motivazione, neppure sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente: - al primo motivo, argomentato sulla violazione dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. a seguito della riforma della sentenza di assoluzione dal contestato delitto di estorsione; - al terzo e quarto motivo, in relazione alla sola ritenuta sussistenza, nel delitto di lesioni, della circostanza aggravante contestata ai sensi dell'attuale art. 416 bis 1 cod. pen..

Le censure relative al trattamento sanzionatorio, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena, sono assorbite dagli indicati annullamenti.

Nel resto il ricorso non merita accoglimento.

1. La vicenda in esame era stata ricostruita, dai giudici del merito, essenzialmente in base alle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e della moglie, [OSCURATO:PERSONA].

Il deceduto padre del Galisi, che si occupava del restauro di imbarcazioni, aveva contratto un debito con l'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva avvicinato la persona offesa mentre questi si stava recando ad accompagnare a scuola la figlia; la Barbato, in particolare, aveva descritto l'incontro ricordando che il [OSCURATO:PERSONA] era giunto a bordo di un ciclomotore, "parandosi davanti alla macchina", in modo da farla spaventare, tanto è vero che, in quella circostanza, l'aveva rimproverato.

Nel corso di tale incontro [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato un appuntamento a Galisi.

Si erano così visti il 22 novembre 2015, nei pressi del capannone del defunto [OSCURATO:PERSONA] e, in tale occasione, [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato alla persona offesa un assegno, sottoscritto dal padre, di 6.000,00 euro, emesso, a suo dire, in occasione di un prestito fattogli.

Galisi aveva ribattuto di non avere disponibilità tali da consentirgli di restituire la somma in contanti ma si era offerto di consegnare in conto vendita al [OSCURATO:PERSONA] alcune delle imbarcazioni che si trovavano nel capannone.

L'accordo si era così concluso tanto che Marrone si era anche impegnato a versare a Galisi l'eventuale differenza, non superiore comunque ad euro 1.500, di quanto ricavato dalla cessione delle barche.1.1.

Tutto ciò premesso in fatto, il Tribunale osservava come non si fosse raggiunta la prova della sussistenza delle contestate "minacce implicite" che, secondo l'imputazione, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prospettato a Galisi, posto che solo la Barbato aveva riferito che, in occasione del primo incontro, [OSCURATO:PERSONA], ponendosi davanti alla vettura condotta dal suo compagno, avrebbe concretato quella condotta minacciosa o violenta mediante la quale l'imputato avrebbe inteso recuperare il suo asserito credito.

Una condotta che, secondo il Tribunale, era stata connotata, invece, solo da irruenza e non dall'intento di coartare la volontà del Galisi.

1.2. La Corte di appello, invece, aveva ritenuto che, quando [OSCURATO:PERSONA] si era "gettato sul cofano" dell'auto del Galisi, aveva tenuto una condotta connotata da indubbia violenza, avendogli quantomeno impedito di proseguire la marcia.

A ciò si aggiungeva il fatto che le chiavi del capannone erano state consegnate da Galisi a [OSCURATO:PERSONA] proprio in tale contesto, caratterizzato dal rilevato contesto di chiara intimidazione.

Clima confermato anche dal contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali era possibile dedurre come la persona offesa ed i suoi familiari temessero per la propria incolumità tanto da tenere d'occhio i veicoli che transitavano davanti alla loro abitazione.

La Corte ricusava la richiesta riapertura dell'istruttoria dibattimentale — prodromica alla riforma della sentenza assolutoria - osservando come la diversa valutazione del compendio probatorio fosse discesa non dall'opposta verifica sulla attendibilità dei testi ma dalla diversa qualificazione giuridica dei fatti così come costantemente riferiti.

2. Quanto sopra ricordato in ordine alla riforma della sentenza assolutoria in riferimento alla ritenuta estorsione semplice, descritta al capo A dell'imputazione, consente, però, di concludere per la fondatezza del primo motivo di ricorso, in cui il ricorrente si è doluto della mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale.

L'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 58, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017) prevede, infatti, che "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale".

La disposizione in oggetto, come noto, si pone in continuità con l'evoluzione giurisprudenziale che, muovendo dalle decisioni in tema della Corte EDU, era stata sancita dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, in cui si era, appunto, precisato che: "la previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado".

Si era così formulato un principio di diritto, ed un canone di valutazione della prova (oltre ogni ragionevole dubbio) nel caso di riforma della sentenza assolutoria, che aveva trovato significativa e costante conferma nei successivi arresti delle medesime Sezioni unite: in caso di appello della sola parte civile (n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, pronunciata' prima della modifica della norma, e n. 22605 del 28/01/2021, Cremonini, emessa durante la vigenza della stessa), di giudizio abbreviato non condizionato (ancora la citata Patalano) e di prova dichiarativa rappresentata non dall'escussione di un mero testimone ma di un teste qualificato il consulente di parte o il perito d'ufficio (n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, sempre che la prova non sia esclusivamente scritta, essendosi acquisite le sole relazioni).

2.1. Ciò premesso in diritto, emerge con tutta evidenza, ricordando quanto premesso in fatto, come la Corte distrettuale non si sia limitata, nell'odierno caso di specie, a dare una diversa qualificazione giuridica alle condotte, consumate dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], così come le stesse erano state accertate, in base alle prove dichiarative assunte dal Tribunale, posto che, invece, la Corte ha ritenuto sia che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] fosse diversa - non si era limitato a pararsi davanti alla vettura ma si era gettato sul cofano della medesima - sia che la stessa dovesse considerarsi un atto violento e non l'espressione di un mera irruenza, così concretando quella "minaccia implicita" non puntualmente descritta in imputazione.

E' allora evidente come il complesso delle prove dichiarative sia stato valutato dalla Corte di merito diversamente dal giudizio trattone dal Tribunale, mutando i termini della consumata condotta e l'intento perseguito nell'occasione dall'imputato.Una diversa valutazione che avrebbe dovuto determinare la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in applicazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen..

Tanto più che si trattava di accertare, appunto, l'esatta dinamica del primo incontro fra l'imputato ed il Galisi, incontro da cui muove l'intero percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello.

Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine al delitto ascritto al ricorrente al capo A dell'imputazione.

2.2. Oltre a quanto testè precisato, giova ricordare che il giudice dell'appello che intenda riformare la sentenza di assoluzione deve, comunque (impregiudicata pertanto l'applicazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.), rendere una "motivazione rafforzata" che consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404).

E, venendo al capo di specie, non si può certo ritenere dotata di adeguata persuasività la considerazione, della Corte territoriale, censurata nel secondo motivo di ricorso (comunque assorbito nell'accoglimento del primo), che il debito di 6.000 euro, pacificamente riconosciuto dal Galisi (e dalla sorella) come contratto dal defunto padre, e documentalniente rappresentato dall'assegno dal defunto sottoscritto, costituisce, invece, per [OSCURATO:PERSONA], un provento illecito per il solo fatto che egli non ne aveva provato (ma solo allegato) il sottostante titolo.

Si tratta di circostanza decisiva, questa, per consentire di correttamente qualificare la condotta (qualora fosse provata la minaccia implicita contestata) nel ritenuto delitto di estorsione piuttosto che in quello, meno grave, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Si ricorda infatti come le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, abbiano, di recente, precisato che i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, così che (pg. 23 della sentenza) "ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere con tra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli".

Così che il giudice del rinvio dovrà anche fornire adeguata risposta alla censura mossa nel secondo motivo di ricorso, sulla legittimità della pretesa del [OSCURATO:PERSONA], che, in questa sede, è, lo si è detto, assorbita nell'accoglimento del primo motivo.

3. Il terzo ed il quanto motivo di ricorso comprendono doglianze tutte infondate (o, alcune di esse, quelle sulla misura della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, assorbite dall'accoglimento della censura riguardante il delitto di estorsione, e dovranno così, se ritenute ammissibili, essere rivalutate dal giudice del rinvio), ad eccezione di quella relativa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ora prevista dall'art. 416 bis 1 cod. pen..

3.1. Le censure dedotte sulla prova del delitto di lesioni, sulla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 583 cod. pen. e della circostanza attenuante della provocazione sono tutte versate in fatto e non tengono così conto dei limiti dell'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229:369 e più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Non oggetto di specifica contestazione la condotta violenta e lesiva tenuta da [OSCURATO:PERSONA] in occasione del secondo incontro con Galisi, non può che concludersi come la rottura della milza ne fosse stata la diretta conseguenza dovendosi considerare del tutto ipotetiche le diverse eziologie suggerite nel ricorso, di cui peraltro non vi è concreta traccia agli atti.

Parimenti immune da vizi logici è la decisione della Corte di merito in ordine all'esclusione dell'invocata provocazione considerando la patente sproporzione fra quanto rivendicato dalla persona offesa, in aderenza agli accordi presi con l'imputato, ed il violentissimo passaggio alle vie di fatto da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Si è, infatti, affermato che, al fine della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, Rv. 271799; Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, dep. 09/01/2014, D'Ambrogi, Rv. 258678; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375).

3.2. Si è detto della censura relativa alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata al capo B, ai sensi dell'allora art. 7 legge n. 203/1991 (rispetto al quale l'odierno art. 416 bis 1 cod. pen. si pone in perfetta continuità normativa), declinata nel senso dell'utilizzo del metodo mafioso, e del suo fondamento.

La Corte di merito, infatti, ha dedotto la configurabilità della stessa dall'assunto stato di totale soggezione che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ingenerato in Galisi, tanto da potergli infliggere una punizione esemplare e plateale che questi si era limitato a subire.

Nel contempo, però, la Corte stessa ha escluso la medesima aggravante, pur contestata come condotta agevolatrice della consorteria mafiosa, nell'ipotesi estorsiva, non essendo emersa alcuna appartenenza o prossimità del [OSCURATO:PERSONA] al clan egemone nella zona (composto anche da parenti della moglie).

La ritenuta aggravante però si configura solo nel caso in cui l'autore del delitto consumato abbia agito "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale", condizioni riportate nel secondo comma della norma citata ove si considera di tipo mafioso l'associazione i cui appartenenti "si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva".

Così, anche se l'aggravante in questione può configurarsi anche in capo a chi non sia accusato anche del delitto associativo (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271204), è invece necessario che il reato a cui accede sia consumato appunto avvalendosi delle condizioni sopra ricordate, la forza di intimidazione dell'associazione e la conseguente condizione di assoggettamento omertoso.

In conclusione, pertanto, tale ragione di aggravamento del reato e della pena si concreta solo nel caso in cui l'autore, nel consumare o tentare il delitto contestatogli, faccia esplicito (o anche silente: Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzinnenti, Rv. 272884) riferimento e affidamento alle condizioni di intimidazione ed assoggettamento derivanti dalla presenza in loco di una associazione di tipo mafioso.

Una verifica che la Corte di merito ha del tutto omesso, limitandosi ad affermare che le modalità eclatanti del pestaggio non potevano che ricondurlo allo stato di soggezione creato nel territorio dalla consorteria mafiosa dominante, dimenticando però che di tale consorteria il prevenuto non era uno dei partecipi e che alla stessa non emerge abbia fatto riferimento alcuno nel corso del secondo incontro con il Galisi, quando gli aveva cagionato le contestate lesioni (e, per vero, neppure al fine di recuperare il credito contratto dal padre di questi).

La sentenza va pertanto annullata anche su tale punto.

P. Q.14.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al capo A) con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Annulla la medesima sentenza relativamente al capo B) e limitatamente all'agg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, limitatamente al capo A). Inammissibilità nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]: - riteneva, in accoglimento dell'appello della pubblica accusa, [OSCURATO:PERSONA] colpevole anche del reato di cui agli artt. 629, comma 1 cod. pen. (escluse le circostanze aggravanti contestate ai sensi del comma secondo dell'art. 629, in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1, cod. pen e dell'art. 7 legge n. 203/1991), consumato in Castellammare di Stabia alla fine dell'ottobre 2015 (ascrittogli al capo A della rubrica), dal quale era stato, dal Tribunale, assolto; - ne confermava la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 582, 583 in relazione all'art. 576, comma primo, n. 1, cod. pen., 7 I. 203/1991, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ascrittogli al capo B); - rideterminava la pena, ponendo i delitti in continuazione, in anni dieci di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti quattro motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione di legge, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. ed all'art. 6 Convenzione EDU, e vizio di motivazione, per avere, la Corte territoriale, condannato l'imputato per la fattispecie di estorsione semplice di cui al capo A, da cui era stato assolto in prime cure, senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale nonostante la diversa valutazione di attendibilità dei testi e della persona offesa. In particolare, si era individuata la condotta di violenza, asseritamente tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] in occasione del suo primo incontro con la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], proprio all'esito di una riconsiderazione delle testimonianze acquisite, avendone anche diversamente valutata l'attendibilità. Si erano poi travisate le dichiarazioni della persona offesa sia in ordine alla ricostruzione dell'atto di violenza dell'imputato (l'essersi questi buttato sul cofano della vettura, impedendogli di proseguire), sia in relazione alla dazione delle chiavi del capannone dove erano custodite le barche. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge, in relazione agli artt.192 cod. proc. pen. e 111 Costituzione, e vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale non adeguatamente valutato le emergenze probatorie circa la natura lecita del credito vantato dal prevenuto, non superando sul punto le obiezioni mosse dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento del titolo cautelare sul delitto di estorsione, anche considerando che la Corte di merito stessa aveva affermato come non fossero stati fatti convincenti accertamenti in ordine, appunto, alla illiceità del credito vantato dal prevenuto. 2.3. Con il terzo ed il quarto motivo denuncia, con unica e complessiva argomentazione, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 192 cod. proc. pen., 7 legge n. 203/1991, 62 n. 2, 62 bis, 583, cod. pen., e vizio di motivazione, in relazione: - alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, del delitto di lesioni, contestata ai sensi all'art. 7 I. 203/1991 (ora art. 416 bis 1 cod. pen.), per essersi l'imputato avvalso delle condizioni previste dall'articolo 416 bis cod. pen.; - alla ritenuta gravità delle lesioni; - al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione; - alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto alla circostanza aggravante del metodo mafioso, era evidente che le lesioni al Galisi erano la conseguenza di una condotta scaturita da un'occasionale controversia, non avendo la Corte territoriale individuato quale sarebbe stata la manifestazione del contestato metodo mafioso (peraltro neppure specificamente individuata in imputazione). La stessa persona offesa aveva riferito di essere stato consapevole del fatto che la sua condotta, al momento del secondo incontro con l'imputato, non era stata commendevole. La ricostruzione offerta sul punto dalla sorella della persona offesa aveva trovato congrua smentita nelle dichiarazioni del medesimo Galisi. Occorreva poi tenere conto del fatto che nessuno dei Galisi aveva contestato la legittimità del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito aveva anche omesso di considerare il contenuto della conversazione n. 125 del 07/12/2015, dal quale emergeva come Galisi stesso non nutrisse alcun particolare timore nei confronti del'imputato. Non si poteva altresì dedurre l'aggravante dall'assunta "platealità" dell'azione, peraltro dedotta dal solo fatto che si svolta in luogo pubblico (ma davanti ad un solo testimone) ed in pieno giorno. Quanto alla gravità delle lesioni, appariva dubbio che l'asportazione della milza potesse essere stata cagionata dalla contestata condotta, posto che questa avrebbe ben potuto derivare da una pluralità di affezioni e nessi eziologici diversi. Quanto all'attenuante della provocazione, lo stesso Galisi aveva ammesso l'ingiustizia del suo comportamento in tale occasione. Quanto alla misura della pena, non vi era stata adeguata motivazione, neppure sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente: - al primo motivo, argomentato sulla violazione dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. a seguito della riforma della sentenza di assoluzione dal contestato delitto di estorsione; - al terzo e quarto motivo, in relazione alla sola ritenuta sussistenza, nel delitto di lesioni, della circostanza aggravante contestata ai sensi dell'attuale art. 416 bis 1 cod. pen.. Le censure relative al trattamento sanzionatorio, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena, sono assorbite dagli indicati annullamenti. Nel resto il ricorso non merita accoglimento. 1. La vicenda in esame era stata ricostruita, dai giudici del merito, essenzialmente in base alle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e della moglie, [OSCURATO:PERSONA]. Il deceduto padre del Galisi, che si occupava del restauro di imbarcazioni, aveva contratto un debito con l'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva avvicinato la persona offesa mentre questi si stava recando ad accompagnare a scuola la figlia; la Barbato, in particolare, aveva descritto l'incontro ricordando che il [OSCURATO:PERSONA] era giunto a bordo di un ciclomotore, "parandosi davanti alla macchina", in modo da farla spaventare, tanto è vero che, in quella circostanza, l'aveva rimproverato. Nel corso di tale incontro [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato un appuntamento a Galisi. Si erano così visti il 22 novembre 2015, nei pressi del capannone del defunto [OSCURATO:PERSONA] e, in tale occasione, [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato alla persona offesa un assegno, sottoscritto dal padre, di 6.000,00 euro, emesso, a suo dire, in occasione di un prestito fattogli. Galisi aveva ribattuto di non avere disponibilità tali da consentirgli di restituire la somma in contanti ma si era offerto di consegnare in conto vendita al [OSCURATO:PERSONA] alcune delle imbarcazioni che si trovavano nel capannone. L'accordo si era così concluso tanto che Marrone si era anche impegnato a versare a Galisi l'eventuale differenza, non superiore comunque ad euro 1.500, di quanto ricavato dalla cessione delle barche.1.1. Tutto ciò premesso in fatto, il Tribunale osservava come non si fosse raggiunta la prova della sussistenza delle contestate "minacce implicite" che, secondo l'imputazione, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prospettato a Galisi, posto che solo la Barbato aveva riferito che, in occasione del primo incontro, [OSCURATO:PERSONA], ponendosi davanti alla vettura condotta dal suo compagno, avrebbe concretato quella condotta minacciosa o violenta mediante la quale l'imputato avrebbe inteso recuperare il suo asserito credito. Una condotta che, secondo il Tribunale, era stata connotata, invece, solo da irruenza e non dall'intento di coartare la volontà del Galisi. 1.2. La Corte di appello, invece, aveva ritenuto che, quando [OSCURATO:PERSONA] si era "gettato sul cofano" dell'auto del Galisi, aveva tenuto una condotta connotata da indubbia violenza, avendogli quantomeno impedito di proseguire la marcia. A ciò si aggiungeva il fatto che le chiavi del capannone erano state consegnate da Galisi a [OSCURATO:PERSONA] proprio in tale contesto, caratterizzato dal rilevato contesto di chiara intimidazione. Clima confermato anche dal contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali era possibile dedurre come la persona offesa ed i suoi familiari temessero per la propria incolumità tanto da tenere d'occhio i veicoli che transitavano davanti alla loro abitazione. La Corte ricusava la richiesta riapertura dell'istruttoria dibattimentale — prodromica alla riforma della sentenza assolutoria - osservando come la diversa valutazione del compendio probatorio fosse discesa non dall'opposta verifica sulla attendibilità dei testi ma dalla diversa qualificazione giuridica dei fatti così come costantemente riferiti. 2. Quanto sopra ricordato in ordine alla riforma della sentenza assolutoria in riferimento alla ritenuta estorsione semplice, descritta al capo A dell'imputazione, consente, però, di concludere per la fondatezza del primo motivo di ricorso, in cui il ricorrente si è doluto della mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale. L'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 58, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017) prevede, infatti, che "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale". La disposizione in oggetto, come noto, si pone in continuità con l'evoluzione giurisprudenziale che, muovendo dalle decisioni in tema della Corte EDU, era stata sancita dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, in cui si era, appunto, precisato che: "la previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado". Si era così formulato un principio di diritto, ed un canone di valutazione della prova (oltre ogni ragionevole dubbio) nel caso di riforma della sentenza assolutoria, che aveva trovato significativa e costante conferma nei successivi arresti delle medesime Sezioni unite: in caso di appello della sola parte civile (n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, pronunciata' prima della modifica della norma, e n. 22605 del 28/01/2021, Cremonini, emessa durante la vigenza della stessa), di giudizio abbreviato non condizionato (ancora la citata Patalano) e di prova dichiarativa rappresentata non dall'escussione di un mero testimone ma di un teste qualificato il consulente di parte o il perito d'ufficio (n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, sempre che la prova non sia esclusivamente scritta, essendosi acquisite le sole relazioni). 2.1. Ciò premesso in diritto, emerge con tutta evidenza, ricordando quanto premesso in fatto, come la Corte distrettuale non si sia limitata, nell'odierno caso di specie, a dare una diversa qualificazione giuridica alle condotte, consumate dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], così come le stesse erano state accertate, in base alle prove dichiarative assunte dal Tribunale, posto che, invece, la Corte ha ritenuto sia che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] fosse diversa - non si era limitato a pararsi davanti alla vettura ma si era gettato sul cofano della medesima - sia che la stessa dovesse considerarsi un atto violento e non l'espressione di un mera irruenza, così concretando quella "minaccia implicita" non puntualmente descritta in imputazione. E' allora evidente come il complesso delle prove dichiarative sia stato valutato dalla Corte di merito diversamente dal giudizio trattone dal Tribunale, mutando i termini della consumata condotta e l'intento perseguito nell'occasione dall'imputato.Una diversa valutazione che avrebbe dovuto determinare la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in applicazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.. Tanto più che si trattava di accertare, appunto, l'esatta dinamica del primo incontro fra l'imputato ed il Galisi, incontro da cui muove l'intero percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello. Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine al delitto ascritto al ricorrente al capo A dell'imputazione. 2.2. Oltre a quanto testè precisato, giova ricordare che il giudice dell'appello che intenda riformare la sentenza di assoluzione deve, comunque (impregiudicata pertanto l'applicazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.), rendere una "motivazione rafforzata" che consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404). E, venendo al capo di specie, non si può certo ritenere dotata di adeguata persuasività la considerazione, della Corte territoriale, censurata nel secondo motivo di ricorso (comunque assorbito nell'accoglimento del primo), che il debito di 6.000 euro, pacificamente riconosciuto dal Galisi (e dalla sorella) come contratto dal defunto padre, e documentalniente rappresentato dall'assegno dal defunto sottoscritto, costituisce, invece, per [OSCURATO:PERSONA], un provento illecito per il solo fatto che egli non ne aveva provato (ma solo allegato) il sottostante titolo. Si tratta di circostanza decisiva, questa, per consentire di correttamente qualificare la condotta (qualora fosse provata la minaccia implicita contestata) nel ritenuto delitto di estorsione piuttosto che in quello, meno grave, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Si ricorda infatti come le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, abbiano, di recente, precisato che i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, così che (pg. 23 della sentenza) "ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere con tra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli". Così che il giudice del rinvio dovrà anche fornire adeguata risposta alla censura mossa nel secondo motivo di ricorso, sulla legittimità della pretesa del [OSCURATO:PERSONA], che, in questa sede, è, lo si è detto, assorbita nell'accoglimento del primo motivo. 3. Il terzo ed il quanto motivo di ricorso comprendono doglianze tutte infondate (o, alcune di esse, quelle sulla misura della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, assorbite dall'accoglimento della censura riguardante il delitto di estorsione, e dovranno così, se ritenute ammissibili, essere rivalutate dal giudice del rinvio), ad eccezione di quella relativa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ora prevista dall'art. 416 bis 1 cod. pen.. 3.1. Le censure dedotte sulla prova del delitto di lesioni, sulla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 583 cod. pen. e della circostanza attenuante della provocazione sono tutte versate in fatto e non tengono così conto dei limiti dell'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229:369 e più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Non oggetto di specifica contestazione la condotta violenta e lesiva tenuta da [OSCURATO:PERSONA] in occasione del secondo incontro con Galisi, non può che concludersi come la rottura della milza ne fosse stata la diretta conseguenza dovendosi considerare del tutto ipotetiche le diverse eziologie suggerite nel ricorso, di cui peraltro non vi è concreta traccia agli atti. Parimenti immune da vizi logici è la decisione della Corte di merito in ordine all'esclusione dell'invocata provocazione considerando la patente sproporzione fra quanto rivendicato dalla persona offesa, in aderenza agli accordi presi con l'imputato, ed il violentissimo passaggio alle vie di fatto da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Si è, infatti, affermato che, al fine della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, Rv. 271799; Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, dep. 09/01/2014, D'Ambrogi, Rv. 258678; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375). 3.2. Si è detto della censura relativa alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata al capo B, ai sensi dell'allora art. 7 legge n. 203/1991 (rispetto al quale l'odierno art. 416 bis 1 cod. pen. si pone in perfetta continuità normativa), declinata nel senso dell'utilizzo del metodo mafioso, e del suo fondamento. La Corte di merito, infatti, ha dedotto la configurabilità della stessa dall'assunto stato di totale soggezione che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ingenerato in Galisi, tanto da potergli infliggere una punizione esemplare e plateale che questi si era limitato a subire. Nel contempo, però, la Corte stessa ha escluso la medesima aggravante, pur contestata come condotta agevolatrice della consorteria mafiosa, nell'ipotesi estorsiva, non essendo emersa alcuna appartenenza o prossimità del [OSCURATO:PERSONA] al clan egemone nella zona (composto anche da parenti della moglie). La ritenuta aggravante però si configura solo nel caso in cui l'autore del delitto consumato abbia agito "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale", condizioni riportate nel secondo comma della norma citata ove si considera di tipo mafioso l'associazione i cui appartenenti "si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva". Così, anche se l'aggravante in questione può configurarsi anche in capo a chi non sia accusato anche del delitto associativo (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271204), è invece necessario che il reato a cui accede sia consumato appunto avvalendosi delle condizioni sopra ricordate, la forza di intimidazione dell'associazione e la conseguente condizione di assoggettamento omertoso. In conclusione, pertanto, tale ragione di aggravamento del reato e della pena si concreta solo nel caso in cui l'autore, nel consumare o tentare il delitto contestatogli, faccia esplicito (o anche silente: Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzinnenti, Rv. 272884) riferimento e affidamento alle condizioni di intimidazione ed assoggettamento derivanti dalla presenza in loco di una associazione di tipo mafioso. Una verifica che la Corte di merito ha del tutto omesso, limitandosi ad affermare che le modalità eclatanti del pestaggio non potevano che ricondurlo allo stato di soggezione creato nel territorio dalla consorteria mafiosa dominante, dimenticando però che di tale consorteria il prevenuto non era uno dei partecipi e che alla stessa non emerge abbia fatto riferimento alcuno nel corso del secondo incontro con il Galisi, quando gli aveva cagionato le contestate lesioni (e, per vero, neppure al fine di recuperare il credito contratto dal padre di questi). La sentenza va pertanto annullata anche su tale punto. P. Q.14. Annulla la sentenza impugnata relativamente al capo A) con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Annulla la medesima sentenza relativamente al capo B) e limitatamente all'agg
Sentenza Cassazione n. 00123/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris