CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38828/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, escluso l'aumento per la continuazione, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato per il reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Napoli, il 03/11/2021). Considerato che i motivi sollevati dal ricorrente (vizio motivazionale in ordine al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva; nonché vizio motivazionale e violazione di legge con riguardo al riconoscimento della recidiva) sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. O/GLI Così deciso il 10