CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46518/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 25 maggio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Palermo il 22 giugno 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 9 ottobre 2020, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente afflittivo e giustificato in maniera inadeguata. Il ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia in tema di pena è corredata da appropriata motivazione (pp. 5-6 della sentenza), basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici ed il ricorso prospetta una deduzione non specifica, che non assolve alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19