CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48237/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Simone, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Damiano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 09/07/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; Uditi i difensori dei ricorrenti che hanno richiesto l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente proposti [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 luglio 2021 la Corte di appello di Catania, rimodulando le pene inflitte, a seguito di giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di Catania con sentenza del 8 febbraio 2020, ha riaffermato la penale responsabilità degli imputati indicati in epigrafe, irrogando le pene di giustizia, nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], esclusa la contestata recidiva, in relazione ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente, del tipo cocaina e marjuana, di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a) e di concorso in plurime condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo b), in Catania dal settembre 2017 al gennaio 2018; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente, del tipo cocaina e marjuana di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a) e di concorso in plurime condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo b), in Catania dal settembre 2017 al gennaio 2018 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente, del tipo cocaina e marjuana, di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a) e di concorso in plurime condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo b), in Catania dal settembre 2017 al gennaio 2018; - [OSCURATO:PERSONA] Simone, riconosciute le circostanze attenuanti generiche considerate equivalenti alla contestata aggravante e ravvisato il vincolo della continuazione con il reato accertato con la sentenza n. 6047/18 del 24/12/2018„ in relazione ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente, del tipo cocaina e marjuana, di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a) e di concorso in plurime condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo b), in Catania dal settembre 2017 al gennaio 2018; - Di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente, del tipo cocaina e marjuana, di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a) e di concorso in plurime condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo b), in Catania dal settembre 2017 al gennaio 2018; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente, del tipo cocaina e marjuana, di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a) e di concorso in plurime condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo b), in Catania dal settembre 2017 al gennaio 2018; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente, del tipo cocaina e marjuana, di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a) e di concorso in plurime condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo b), in Catania dal settembre 2017 al gennaio 2018; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche considerate equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva, in relazione ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente, del tipo cocaina e marjuana, di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a) e di concorso in plurime condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo b), in Catania dal settembre 2017 al gennaio 2018; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche considerate equivalenti alla contestata aggravante, in relazione ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente, del tipo cocaina e marjuana, di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a) e di concorso in plurime condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo b), in Catania dal settembre 2017 al gennaio 2018; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente, del tipo cocaina e marjuana, di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a) e di concorso in plurime condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo b), in Catania dal settembre 2017 al gennaio 2018; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto il vincolo della continuazione con le sentenze n. 4218/15 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 3758/17 del 24/11/2017, in relazione ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente, del tipo cocaina e marjuana, di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a) e di concorso in plurime condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo b), in Catania dal settembre 2017 al gennaio 2018; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di concorso in plurime condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marjuana, di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo c), in Catania dal settembre 2017 al gennaio 2018, pena concordata nel giudizio di appello; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche considerate equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva, in relazione al reato di concorso in plurime condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marjuana, di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo c), in Catania dal settembre 2017 al gennaio 2018; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche considerate equivalenti alla contestata aggravante, in relazione al reato di concorso in plurime condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marjuana, di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo c), in Catania dal settembre 2017 al gennaio 2018; - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche considerate equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva, in relazione al reato di concorso in plurime condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marjuana, di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo c), in Catania dal settembre 2017 al gennaio 2018; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di concorso in plurime condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marjuana, di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo c), in Catania dal settembre 2017 al gennaio 2018; - [OSCURATO:PERSONA] Damiano, in relazione al reato di concorso in plurime condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marjuana, di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo c), in Catania dal settembre 2017 al gennaio 2018, pena concordata nel giudizio di appello. 2. L'associazione finalizzata alla detenzione e cessione delle sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marjuana, contestata al capo a), alla quale hanno preso parte, in qualità di associati, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Simone, Di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], è identificabile nella organizzazione, composta da un numero di associati superiore a dieci, che, nel periodo tra i mesi di settembre 2017 e gennaio 2018, ha assunto la gestione della piazza di spaccio sita in [OSCURATO:PERSONA] nel quartiere "[OSCURATO:PERSONA]" di Catania, servendosi di "pusher" e vedette", come tale, costituente articolazione di una più ampia organizzazione criminale. L'accertamento delle condotte associative contestate ai suddetti imputati e la realizzazione, con riferimento a specifici periodi per ciascuno di essi dei reati di detenzione e cessione dello stupefacente, contestate rispettivamente ai capi a) e b) della imputazione, avveniva all'esito di attività di monitoraggio, condotta con telecamere installate nella piazza di spaccio suindicata. Le immagini registrate attestavano la presenza continuativa nella suddetta zona di spaccio di almeno tre soggetti, poi alternativamente individuati negli imputati, con specifici ruoli intercambiabili, ora nel contatto con gli acquirenti e ricevendo il corrispettivo pattuito per lo stupefacente, ora nella consegna dello stupefacente, ora svolgendo il ruolo di vedetta, per sorvegliare la zona ed avvisare del sopraggiungere delle forze dell'ordine. Questa attività, come riconosciuto dal giudice di primo grado e confermato dalla Corte di appello, veniva programmata dagli imputati per turni di servizio, diurni e notturni, con piena fungibilità dei ruoli tra gli associati. Il riconoscimento degli imputati, oltre che dalla visione dei filmati, avveniva attraverso controlli mirati da parte delle forze dell'ordine nei confronti degli stessi e dei soggetti acquirenti nell'immediatezza dell'acquisto, poi assunti a sommarie informazioni. Il complessivo impianto probatorio veniva, poi, suffragato dalle dichiarazioni della maggior parte degli imputati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che ammettevano la propria partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti ed il concorso nei reati fine di detenzione illecita di sostanza stupefacente, loro rispettivamente contestati. La Corte di appello condivideva, dunque, la valutazione del giudice di primo grado circa la sussistenza della fattispecie aggravata di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, atteso il vincolo permanente nascente dall'accordo associativo tra i partecipi, in numero superiore a dieci, le modalità esecutive dei reati fine, la ripetitività delle condotte, la ripartizione di compiti e ruoli finalizzati all'attuazione del programma predeterminato di reati concernenti gli stupefacenti. 3. La medesima attività di osservazione e monitoraggio della piazza d i spaccio, in uno con gli interventi di controllo mirato della polizia giudiziaria consentiva di accertare le fattispecie di concorso in plurime condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marjuana, di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo c) della imputazione (capo c), commesse in Catania dal settembre 2017 al gennaio 2018, nei confronti degli attuali ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Damiano, di cui la Corte di appello di Catania confermava, l'affermazione di responsabilità, rimodulando le pene irrogate- In particolare, la Corte di merito, sull'accordo delle parti, determinava la pena per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi due di reclusione ed euro 7.000 di multa, e per [OSCURATO:PERSONA] Damiano in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa, in relazione al reato di cui al capo c. Tutti gli imputati di cui in epigrafe, ritualmente assistiti dai loro difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte distrettuale. Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art. 173, comma 1, disp. Att. cod. proc. pen. 4. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo di ricorso denunciando la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale, in quanto nel rideterminare la pena inflitta in primo grado, per effetto della esclusione della recidiva, e continuando a ritenere equivalenti le attenuanti generiche già riconosciute con la contestata aggravante dell'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, ha applicato un aumento per la continuazione con i reati fine e con quello di cui alla sentenza di condanna del 20.03.2019 e del 29.11.2018, a seguito dei cd. "arresti civetta", in misura complessiva a quella determinata nella sentenza di primo grado, pur riducendo nel complesso la pena complessivamente irrogata. 5. La difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], formula un unico motivo di ricorso censurando la sentenza impugnata per difetto di motivazione, non avendo la Corte riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ed adeguato sotto il profilo dosimetrico la pena alla personalità dell'imputato. 6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata con un unico motivo di ricorso denunciando la contraddittorietà e mancanza di motivazione della sentenza sotto il profilo del trattamento retributivo, atteso il non riconoscimento della prevalenza, nel giudizio di bilanciamento, delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla aggravante contestata. 7. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Simone deduce, con un unico motivo, la errata applicazione dell'art. 81 cod. pen., non avendo la Corte di merito, nel rideterminare la pena ed avendo ravvisato il vincolo della continuazione con il reato accertato con la sentenza n. 6047/18 del 24/12/2018, applicato la riduzione prevista per il giudizio abbreviato sulla pena in continuazione a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., da riconoscersi perché la condanna per il delitto oggetto di continuazione "esterna" è stata resa a seguito di giudizio abbreviato. 8. La difesa di Di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo di ricorso denunciando la mancanza di motivazione della sentenza sotto il profilo del trattamento retributivo, non avendo la Corte tenuto conto dell'atteggiamento costruttivo del [OSCURATO:PERSONA], del contributo partecipativo reso all'associazione e delle caratteristiche stesse del sodalizio, né ha esplicitato le ragioni per le quali non ha riconosciuto l'ipotesi attenuata ex art. 74, comma 6 d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto di espresso motivo di appello 9. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], censura la sentenza impugnata con un unico motivo di ricorso denunciando la contraddittorietà e mancanza di motivazione della sentenza sotto il profilo del trattamento retributivo, atteso il non riconoscimento della prevalenza, nel giudizio di bilanciamento, delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate. 10. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata con un unico motivo di ricorso denunciando la contraddittorietà e mancanza di motivazione della sentenza in relazione alla mancata esclusione della recidiva 11. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], premesso che lo stesso ha avuto accesso al concordato della pena in appello, denuncia il difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla misura degli aumenti in continuazione non essendo questi riferibili ai singoli episodi di cessione. 12. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con un unico motivo, l'apparenza o carenza della motivazione con riferimento alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 e della sua incidenza nel giudizio di equivalenza con le riconosciute circostanze attenuanti generiche. 13. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con un unico motivo, la carenza della motivazione della sentenza con riferimento alla mancata esclusione della aggravante della recidiva, atteso che i precedenti penali di cui risulta gravato l'imputato risultano risalenti a circa quattro anni prima del fatto. 14. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con un unico motivo, la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonché la violazione di legge, con riferimento alla mancata esclusione della aggravante della recidiva ed alla mancata valutazione, a tal fine, della natura dei precedenti penali. 15. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il quale la misura della pena irrogata in sentenza è stata concordata dalle parti nel giudizio di appello, con un unico motivo denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. non avendo valutato il giudice di appello l'eventuale proscioglimento dell'imputato. 16. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di ricorso. 16.1 Denuncia, con il primo motivo di ricorso, la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della aggravante della recidiva, avendo la Corte di appello ritenuto la sussistenza di una "marcata inclinazione a delinquere", sulla base dei precedenti penali, senza esporre giustificazioni in proposito. 16.2 Con il secondo motivo denuncia il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., compatibile con l'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, atteso il ristretto ambito temporale in cui si è collocata la condotta di reato. 17. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso. 17.1 Denuncia, con il primo motivo di ricorso, la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Sottolinea la apoditticità del tessuto motivazionale, acriticamente riproduttivo della sentenza di primo grado, in particolare quanto alla individuazione certa, attraverso le immagini registrate, nella persona dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] del soggetto ripreso in compagnia del [OSCURATO:PERSONA]; nonché in ordine alla affermata certezza che oggetto dello scambio ripreso dalle telecamere fosse sostanza stupefacente. Non vi è certezza, sostiene, circa la presenza del [OSCURATO:PERSONA] tra i soggetti che ricevono denaro, non vi è riscontro alcuno alla partecipazione concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] dai controlli della polizia giudiziaria o dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti dello stupefacente. 17.2 Con il secondo motivo, richiamando le censure di cui al primo motivo, censura la sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 17.3 Con il terzo motivo di ricorso denuncia per violazione di legge e difetto di motivazione la sentenza impugnata sotto il profilo del trattamento retributivo non avendo la Corte di appello argomentato in merito ai parametri dosimetrici di cui all'art. 133 cod. pen. 18. La difesa di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], con due motivi di ricorso, censura la sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Rileva che tale ipotesi lieve è compatibile anche con l'attività di spaccio continuativa inserita in un contesto criminale organizzato e professionale e che la Corte di appello non ha fornito adeguata motivazione in ordine agli indici espressivi della suddetta fattispecie di lieve entità nella qualificazione del fatto. 19. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], formula un unico motivo di ricorso censurando la sentenza impugnata per difetto di motivazione, non avendo la Corte riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ed adeguato sotto il profilo dosimetrico la pena alla personalità dell'imputato; 20. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Damiano, per il quale la misura della pena irrogata in sentenza è stata concordata dalle parti nel giudizio di appello, con un unico motivo denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. non avendo valutato il giudice di appello l'eventuale proscioglimento dell'imputato. DIRITTO 1. Vanno dichiarati innanzitutto inammissibili perché manifestamente infondati e sprovvisti di reale specificità delle ragioni che li sorreggono, i ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il quali il comune difensore si è limitato a fare rinvio alle doglianze di appello in ordine alla mancata riduzione della pena irrogata dalla Corte di merito. 2. Inammissibili sono, inoltre, i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], laddove essi si dolgono della mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche riconosciute in loro favore rispetto alle aggravanti ed alla recidiva rispettivamente contestate. Sul tema, deve rilevarsi che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in sede di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (da ultimo, Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279181 - 02). Nel caso di specie, la Corte di appello ha riconosciuto la meritevolezza della diminuzione di pena mediante l'applicazione delle attenuanti generiche a favore degli appellanti, essenzialmente in funzione di contenimento della pena da irrogare. Ha, quindi, motivato l'esclusione del giudizio di prevalenza, per [OSCURATO:PERSONA], in ragione dello spessore criminologico, deducibile dai suoi precedenti penali e dalle condotte illecite, e, per [OSCURATO:PERSONA], alla luce del curriculum penale espressivo di una marcata inclinazione a delinquere dell'imputato. Trattasi di giudizio discrezionale, quest'ultimo, il cui concreto esercizio da parte del giudice di merito, siccome sorretto da adeguato e logico apparato argomentativo a sostegno delle relative statuizioni che hanno tenuto debito conto dell'effettivo disvalore dei fatti criminosi e della personalità dei singoli imputati, non è affatto sindacabile in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata. 3. Del pari inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. La difesa dell'imputato contesta la mancata esplicitazione delle ragioni per le quali non è stato riconosciuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n.309 del 1990. Sul tema, giova evidenziare che la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278098 - 01). Nel caso di specie, la Corte di appello, lungi dall'essersi sottratta all'onere di motivazione, ha diffusamente illustrato nella parte generale, facendovi espresso richiamo nella trattazione della posizione del ricorrente, le condizioni di spaccio continuativo e di sostanze di varia natura, alle quali ha preso parte l'imputato, che hanno portato ad escludere la configurabilità della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 nella programmazione attuativa del gruppo criminale. 4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla censura comune Formulata dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] circa la mancata esclusione della circostanza aggravante della recidiva. Valgono per siffatto motivo di ricorso le considerazioni sopra svolte quanto alla insindacabilità della relativa statuizione discrezionale riservata al giudice di merito, laddove come nella specie sorretta da congrua e logica motivazione, nonché il richiamo dell'esplicito divieto del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale, ai sensi degli artt. 69 c.p., comma 4, e art. 99, comma 4 cod. pen. 4.1. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva qualificata per i suddetti ricorrenti in ragione dei precedenti penali di cui risultano gravati, ritenuti espressivi di maggiore pericolosità: per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si è evidenziata la personalità delinquenziale perché gravato da condanne per reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ricettazione, rapina, porto illegale di arma clandestina e tentato omicidio; per i precedenti per reati di detenzione, porto illegale di armi e ricettazione, per detenzione illecita di stupefacenti, per favoreggiamento personale; per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ai quali è del pari contestata la recidiva reiterata specifica nel quinquennio, si dà atto in sentenza di precedenti condanne condanna per reati di detenzione illecita di stupefacenti. 4.2 Per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il giudizio di maggiore pericolosità e "marcata inclinazione a delinquere" è ancorato ai precedenti penali, individuati dalla Corte di merito in numerose condanne per reati contro il patrimonio, per delitto di evasione e per quattro distinti episodi delittuosi di illecita detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti (p. 20). 4.3. Anche il secondo motivo di ricorso della difesa del [OSCURATO:PERSONA] è palesemente infondato. La doglianza si fonda sul condivisibile principio di diritto espresso da Sez U, [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 24990 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 279499 - 01), che ha ritenuto la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte, con una valutazione logicamente immune da vizi, ha escluso l'attenuante, in quanto "non può ritenersi modesto il lucro conseguito dall'imputato in ragione delle plurime cessioni di sostanze stupefacenti da lui effettuate nei giorni indicati nel capo di imputazione. In particolare, in data 18/12/2017 l'imputato ha effettuato 12 cessioni di sostanze stupefacenti che di per sé smentisce la tenuità del vantaggio patrimoniale che l'imputato si proponeva di conseguire". Con tali argomentazioni articolate e diffuse, non si è confrontata la difesa del ricorrente. 5. Parimenti inammissibili perché manifestamente infondate e aspecifiche, oltre che meramente riproduttive delle censure da essi originariamente svolte in sede di gravame, si palesano le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], circa l'errata ricostruzione probatoria dei fatti e la partecipazione di ciascuno alla fattispecie delittuosa di cui al capo a) ed ai reati di fine di detenzione e cessione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. 5.1. Per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la censura è oggetto dei tre motivi di ricorso, con cui la difesa contesta le modalità di individuazione, quale soggetto ripreso dalle telecamere in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] in occasione degli episodi di spaccio e i profili dosimetrici della pena. Deve essere rimarcato che gli elementi di prova costituiti dagli atti investigativi di osservazione, anche con telecamere, e di controllo mirato nella piazza di spaccio, confermati dalle dichiarazioni confessorie rese da molti degli associati, sono stati presi in considerazione e apprezzati coerentemente da entrambi i giudici di merito, i quali hanno condiviso la ricostruzione delle vicende con un comune apparato argomentativo, caratterizzato da linearità espositiva e congruità logica. Il quadro probatorio attinente alla genesi e all'operatività della struttura associativa e alla consumazione dei delitti fine, nei termini analiticamente illustrati dal giudice di primo grado con dovizia di dettagliati riferimenti e pienamente condivisi dalla Corte territoriale, risulta saldamente ancorato a un ampio ed esauriente coacervo di prove, la cui valutazione non appare sindacabile in sede di legittimità. Il profilo della modalità organizzativa di realizzazione (plurimi partecipi, ripartizione dei ruoli, gestione di una piazza di spaccio, modalità attuative conformi al modello organizzativo, ancorchè limitata a due episodi di spaccio) configura una attività di non modesta portata, che ha portato i giudici di merito, in modo concorde, a negare il riconoscimento lieve entità della fattispecie delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Su tale profilo, peraltro non censurabile in sede di legittimità, è stata parametrata la pena irrogata. 5.2. Palesemente infondato, per le esposte argomentazioni, sono i motivi di ricorso avanzati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed ai profili dosimetrici della pena. Le censure non si confrontano con la specifica lettura del dato partecipativo ricollegabile alla ricorrente, che, secondo la ricostruzione concorde dei giudici di merito ha assunto il ruolo di vedetta e di concorrente in plurimi episodi di cessione di stupefacente, tali da costituire, secondo una valutazione logicamente coerente e non viziata, condotte sintomatiche di un'attività di spaccio professionale avente una dimensione certamente non minima e quindi incompatibili con la connotazione del fatto in termini di lieve entità. 6. Inammissibili, ancora, sono i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Damiano, per i quali la misura della pena irrogata in sentenza è stata concordata dalle parti nel giudizio di appello. Entrambi i ricorrenti formulano un unico motivo con cui denunciano la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. non avendo valutato il giudice di appello l'eventuale proscioglimento dell'imputato. 6.1. Deve evidenziarsi che il ricorso contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 del 1.6.2018, Gueli). 7. Inammissibile è, inoltre, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto il vizio motivazionale con riferimento alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 e della sua incidenza nel giudizio di equivalenza con le riconosciute circostanze attenuanti generiche. Sulla configurabilità dell'aggravante giova richiamare le diffuse argomentazioni, sopra riportate, della sentenza di appello, che ha condiviso quelle del giudice di primo grado, circa le modalità organizzative dell'associazione e il numero elevato di soggetti associati, con compiti interscambiabili nell'illecita attività nella piazza di spaccio, risultanti dall'attività di polizia giudiziaria protrattasi per circa due mesi. Con tali argomentazioni la difesa non si confronta affatto, non cogliendo la ratio della decisione. Anzi, nel ricorso si fa ancora riferimento, come nell'appello, alla contestazione della aggravante del ruolo apicale svolto dal [OSCURATO:PERSONA], in realtà mai contestato, laddove nella sentenza impugnata si dà atto che in ordine al profilo della aggravante in contestazione non sono state mosse censure nell'atto di appello. 8. Inammissibile, infine, è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha denunciato il difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla misura degli aumenti in continuazione non essendo questi riferibili ai singoli episodi di cessione. 8.1. Costituisce affermazione affatto consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della c.d. "pena base" (in questo senso, cfr., per tutte: Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770 - 01; Sez. 2, n. 18944 del 22 marzo 2017, Innocenti, Rv. 270361; Sez. 3, n. 44931 del 2 dicembre 2016, dep. 2017, Portulesi, Rv. 271787; Sez. 2, n. 50987 del 6 ottobre 2016, Aquila, Rv. 268731; Sez. 2, n. 50699 del 4 ottobre 2016, Chierchiello, Rv. 268908). 8.2. Nel caso di specie, la pena inflitta al ricorrente è stata ridotta in appello a quella complessiva di anni 7 e mesi 2 di reclusione, per effetto della rideterminazione al ribasso della pena base per il reato associativo di cui al capo a), in anni 10 di reclusione, corrispondente al minimo edittale, aumentata per la continuazione con il capo b per mesi 9 di reclusione, per un totale di anni 10 e mesi 9 di reclusione, poi ridotta per il rito. E' stato, dunque, operato un unico aumento per più ipotesi di cessione, peraltro in misura contenuta, ciò che elide in radice la fondatezza della censura formulata. 9. All'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Simone, Di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Damiano, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila da versare in favore della Cassa delle Ammende. 10. Fondato, di contro, deve ritenersi il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha denunciato la violazione del divieto di reformatio in peius nel calcolo della pena irrogata, in misura complessivamente inferiore a quella irrogata in primo grado, ma con applicazione di aumenti superiori per la disciplina della continuazione di reati già giudicati. 10.1. Il ricorrente, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato in appello alla pena complessiva di anni 7 e mesi 6 di reclusione, secondo il seguente calcolo (p. 8 della sentenza impugnata): pena base per il reato di cui al capo a) anni 10 di reclusione, rideterminata nel minimo edittale, previa conferma del giudizio di equivalenza tra le aggravanti e attenuanti generiche; aumento di nove mesi di reclusione per la continuazione "interna" con i reati di cui al capo b); in ragione della riconosciuta continuazione "esterna" la pena è stata aumentata di ulteriori 4 mesi di reclusione per la condanna di cui alla sentenza del 29/11/2018 (irrev. 15/12/2018) e di 2 mesi di reclusione per la sentenza di condanna del 20.03.2019 (irrev. 25/06/2019), per un totale di anni 11 e mesi 3 di reclusione, ridotta alla pena suindicata per il rito. 10.2.La Corte di appello, pur rideterminando al ribasso la pena base per il reato più grave, nel calcolo della continuazione "esterna" con i reati oggetto delle due citate condanne definitive, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, ha applicato aumenti distinti per ciascuna di esse, laddove il giudice di primo grado aveva ritenuto assorbito nella contestazione sub b) l'episodio per il quale era stata pronunciata sentenza di condanna del 29/11/2018 e applicato solo l'aumento per il secondo provvedimento di condanna. 10.3 Giova sul punto richiamare l'indirizzo secondo cui viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, anche a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati satellite - già unificati dalla continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata (da ultimo, Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, Rv. 283113 - 01; conf. N. 17113 del 2015 Rv. 263387 - 01, N. 50083 del 2017 Rv. 271626 - 01, N. 34497 del 2021 Rv. 281831 - 01, N. 17347 del 2021 Rv. 281217 - 04, N. 34387 del 2016 Rv. 267853 - 01, N. 31998 del 2018 Rv. 273570 - 01). Questa Corte non ignora come l'indirizzo richiamato non sia condiviso da altro opposto orientamento (Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Rv. 276196 - 01 Sez. 2, n. 50949 del 10/10/2017, Rv. 271376 - 01) secondo cui la violazione del divieto previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. non si configura quando il giudice dell'impugnazione apporti per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. 10.4. Gli indirizzi giurisprudenziali in contrasto, tuttavia, appaiono formulati con riferimento alla modifica del calcolo per gli aumenti della continuazione tra reato più grave e reati satellite, anche oggetto di separate condanne. Nel caso, come quello in esame, in cui, nel calcolo del giudice di appello, vi sia un aumento di pena aggiuntivo rispetto a quello della sentenza di condanna di primo grado, per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato per un reato già giudicato, che era stato ritenuto in primo grado assorbito nella condanna, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, appare pienamente violato il divieto di reformatio in peius, pur se irrogata una sanzione complessivamente inferiore, non trovando rispondenza il disposto aumento per la continuazione "esterna" con i fattori di calcolo considerati nella valutazione del giudice di primo grado. 10.5. La sentenza impugnata deve, dunque, essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ferma restando l'affermazione di responsabilità, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo esame sul punto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibili i ricorsi di CALACIUR