CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 aprile 2021
Cassazione n. 46125/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Cagliari letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Cagliari ha confermato quella emessa il 28 aprile 2021 dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale applicativa della misura custodiale per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 90. Con unico articolato motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari. Evidenzia che la partecipazione associativa è contestata dall'aprile all'agosto 2017, mentre i reati fine sino al giugno 2017; che non risultano accertate condotte successive, atteso che l'attività investigativa protrattasi sino al 2020 ha accertato la prosecuzione dell'attività illecita sino al dicembre 2020 per altri indagati, ma non per il ricorrente. L'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione non può essere desunta dalla gravità del reato né dai precedenti specifici, risalenti agli anni 92 e 93 e relativi ad ipotesi di lieve entità. 2. Il Procuratore Generale ha trasmesso conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per difetto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Premesso che in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari rispetto a condotte risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. circa la tendenziale stabilità del vincolo in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busillo, Rv. 272153). Va inoltre, ricordato che per il delitto di cui all'art. 74 cit. l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, per la cui prova contraria assume rilievo il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576). Di tali principi non ha fatto corretta applicazione il Tribunale del riesame di Cagliari, che, pur avendo compiutamente illustrato gli elementi integranti la gravità indiziaria per il reato associativo, dimostrativi del ruolo essenziale svolto dal ricorrente, custode dello stupefacente destinato alle cessioni presso la propria abitazione, nonché dei reati fine contestati, non ha considerato il notevole lasso temporale intercorso tra l'epoca di consumazione dei reati, ivi compresa la partecipazione associativa contestata con formula chiusa sino all'agosto 2017, e l'applicazione della misura cautelare, eseguita nel maggio 2021. Infatti, il Tribunale ha richiamato la presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e valorizzato il grado di inserimento dell'indagato nell'associazione e le modalità della condotta nonché i precedenti specifici, che sebbene risalenti, sono stati ritenuti indicativi della personalità negativa, e quanto alla presunzione di adeguatezza esclusiva della misura custodiale ha ritenuto ostativa sia la circostanza che l'attività illecita fosse svolta all'interno dell'abitazione, sia il precedente per evasione (senza neppure indicare la data di commissione), ritenuto indicativo della inaffidabilità dell'indagato quanto al rispetto delle prescrizioni connesse al regime attenuato. La motivazione è, in realtà apparente, non risultando i suddetti elementi indicativi di un concreto e attuale pericolo di reiterazione a fronte di condotte risalenti a quattro anni fa e in assenza di condotte concrete, espressive della medesima professionalità e dimostrative della perdurante dedizione al traffico di stupefacenti o della messa a disposizione del sodalizio o del medesimo livello di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza. Per le ragioni esposte l'ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Cagliari per nuovo giudizio sul punto. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 18 novembre 2021 Il consigli