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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 22858/2026

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mpore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.1750/2024 depositata il 29/04/2024.Numero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1750/2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la decisionedel Giudice di Pace di Arienzo, con cui l’ente Poste era stata condannatain accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], erede del sig.[OSCURATO:PERSONA] e titolare di buoni postali fruttiferi serie O, alpagamento della somma di € 5000,00.Osservava che il gravame si incentrava sull’annosa questione relativa airendimenti ed ai tassi di interesse applicabili ai buoni emessi primadell’entrata in vigore del D.M. 13 Giugno 1986 n.148 e che recano sulretro la stampigliatura di una tabella riportante un saggio di interesse incontrasto con la previsione del successivo decreto ministeriale.Rilevava che nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testounico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattualetra emittente e sottoscrittore dei titoli si formava sulla base dei datirisultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne derivava che ilcontrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, appostesul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione, deveessere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario allafunzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, perrispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che lecondizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere,sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note alNumero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono (massima Cass. civ.,sez. un., 15/06/2007, n. 13979).Il Tribunale riteneva che il caso di specie esulasse dall’ambito applicativosuddetto in quanto pacificamente appartenente alla serie O, emessoanteriormente all’entrata in vigore del D.M. 148/1986, in quanto emesso il29.7.1982, e recante una sola tabella, quella originariamente apposta sultitolo, senza alcuna ulteriore stampigliatura.Di guisa che, in coerenza con i principi espressi anche dalle ultimepronunce richiamate, non poteva che tutelarsi il sottoscrittore che avesseacquistato un buono postale fruttifero (nella specie, Serie O) emesso il29.07.1982 e corredato di una tabella per la liquidazione dei tassi diinteresse perfettamente corrispondente a quella prevista dalla normativache lo aveva istituito, senza essere stato contrattualmente informato dellapossibilità di successiva variazione dei tassi anche in senso peggiorativo(per non essere state apposte sul buono clausole contrattuali,stampigliature e/o diciture in tal senso) e che, a seguito dell'intervento diuna normativa di rango secondarlo (il D.M.

Tesoro n. 148/1986) si vedevadecurtato il rendimento del buono, in contrasto con le condizionicontrattuali sottoscritte al momento della emissione del buono stesso esenza ricevere alcuna comunicazione personale, che gli consentisse, overitenuto, di esercitare il diritto di recesso.Il Tribunale riteneva che il percorso di analisi critica iniziato dallagiurisprudenza con riferimento agli artt. 173 D.P.R. n. 156/1973 e 6 D.M.Ministero del Tesoro n. 148/1986 e concluso dal legislatore conl'abrogazione dello stesso art. 173, conduceva ad un'unica conclusionepossibile: i buoni postali fruttiferi serie (...) emessi dal 1974 sino al 1986Numero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026(in particolare i buoni Serie O, qual è quello di specie) dovevano essereliquidati secondo la tabella apposta a tergo dei buoni stessi, senza alcunadecurtazione conseguente alla variazione dei tassi d'interesse ex D.M.Ministero del Tesoro n. 148/1986.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso ericorso incidentale con cui è stata reiterata l’eccezione dell’improcedibilitàdell’appello.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazionedell’art 173 D.P.R. n. 156/1973 come novellato dall’art 1 del D.L. nr 460/1974 convertito in L. 588/1974 e al D.M. nr 48/ 1986 in relazione all’art360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere il Tribunale escluso l’applicazionedell’articolo 173 alla fattispecie in esame che consentiva al Ministero dimodificare i tassi di interesse indicati nella tabella stampata sul retro deibuoni postali anche in corso di rapporto.

Decreto che ha riguardato anchela serie O in quanto emessa precedentemente a quella Q.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art1339 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c.Si sostiene che i buoni postali qualificati come titoli di legittimazione ex art2002 privi di letteralità e astrattezza sono soggetti alle variazioni derivantidalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso diinteresse originariamente previsto mediante un’integrazione del suocontenuto ab externo secondo la previsione dell’art 1339 c.c. di per séincompatibile con l’obbligo di informare ciascun risparmiatore dellavariazione dei tassi.Numero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026Preliminarmente va esaminato il ricorso incidentale.La controricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme didiritto con riferimento al combinato disposto degli artt. 165 e 347 c.p.c. inrelazione all’art. 360 comma 1° n. 3 c.p.cSostiene, in particolare, quest’ultima che l’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA]S.p.A. aveva notificato, in data 03 settembre 2019, con comunicazione amezzo PEC, l’appello proposto avverso la decisione del gdp senza farseguire nei dieci giorni successivi l’iscrizione a ruolo rilevando che solo indata 30 settembre 2019, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva provveduto ariproporre la medesima impugnazione, rinotificando all’odierna resistente ilmedesimo ed identico atto di appello, uguale al precedente sia nella datadi udienza in citazione sia addirittura nella data della redazione, questavolta adempiendo ritualmente alla costituzione in cancelleria in data 09ottobre 2019.Da qui l’eccezione di improcedibilità che è però infondata.Giova ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte, è risalentel'insegnamento, tratto dal disposto dell'art. 358 c.p.c., per cui il dirittod'impugnazione si consuma solo dopo che sia intervenuta una pronuncia diimprocedibilità o di inammissibilità, onde è ammissibile il ricorso percassazione proposto nei termini dopo la notifica di altro ricorso, di identicocontenuto, non depositato, di cui non sia stata dichiarata l'improcedibilità(Cass. 26 maggio 1981, n. 3466; Cass. 3 novembre 1984, n. 5577) ol'inammissibilità (sent. ult. cit.); in mancanza di tale (preesistente)declaratoria, è dunque consentita la proposizione di impugnazione dicontenuto anche identico, in sostituzione della precedente (Cass. 23Numero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026gennaio 1998, n. 643; Cass. 27 ottobre 2005, n. 20912; Cass. 2 maggio2007, n. 10099; 2025 nr 22210).In particolare, la notifica della citazione in appello, non seguita daiscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione,l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - diuna declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, percui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamenteconsentita la proposizione di un'altra impugnazione, di contenuto identicoo diverso, in sostituzione della precedente viziata, purché il relativotermine non sia decorso (Cass. 12 novembre 2010, n. 22957).Vero è che, secondo Cass. 4 febbraio 2016, n. 2165, la regola dettatadall'art. 348, comma 1, c.p.c., secondo cui la mancata costituzionedell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c., determinaautomaticamente l'improcedibilità dell'appello, non esclude che la partecostituitasi tardivamente possa proporre una seconda impugnazione,purché tempestiva, sempre che non sia già intervenuta una declaratoria diimprocedibilità od inammissibilità, essendo invece incongrua una nuovanotifica della originaria impugnazione.

Ma è anche vero che, comeaffermato da Cass. 22210/25, la "mera rinotifica della medesimaimpugnazione", altro non è che la proposizione di una impugnazioneidentica a quella precedente: tanto più in una situazione quale quellasegnata dalla mancata instaurazione del procedimento avanti al giudice diappello (con relativa costituzione da parte dell'appellante) a seguito dellaprima notifica: situazione, questa, in cui non può quindi neppure farsiquestione del rinnovo del gravame nell'ambito di un procedimento giàNumero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026pendente avanti a quel giudice.

Ciò posto, l'art. 358 c.p.c. non limita lariproposizione dell'appello al caso in cui il secondo gravame abbiacontenuto diverso rispetto al primo, onde è da confermare l'indirizzo cheammette la nuova impugnazione anche quando questa sia identica allaprecedente.Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.I motivi che meritano un vaglio congiunto per l’intima connessione sonofondati.[OSCURATO:PERSONA] spa ha censurato la sentenza pronunciata dal giudice diPace nella parte in cui non avrebbe correttamente applicato la normativariferibile ai buoni fruttiferi postali della serie "O" emessi prima dell'entratain vigore del D.M. n. 148 del 13.06.1986, a cui appartiene quello oggettodel presente giudizio, valorizzando le tabelle rappresentate a tergo deltitolo.Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie occorre muoverel’indagine dalla normativa di riferimento.Il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, recante: "Approvazione del testo unicodelle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e ditelecomunicazioni", stabiliva all'art. 173, rubricato "Tabelle degli interessi.Variazioni", nella sua versione originaria: "1.

Gli interessi vengonocorrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni.

2. Levariazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro peril tesoro da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA]; esse hanno effetto soltantoper i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, enon per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi letabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi".Numero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026Il D.L. 30 settembre 1974, n. 460, recante: "Modifica dell'art. 173 deltesto unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancopostae di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156",convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1974, n. 588, hanovellato la disposizione nel senso che segue: "1.

Le variazioni del saggiod'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto delMinistro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e letelecomunicazioni, da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA]; esse hannoeffetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore deldecreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedentiserie.

2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedentiserie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si consideranocome rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computodegli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme dicui al precedente art. 172, comma 1 alla data di entrata in vigore deldecreto previsto dal presente articolo.

Per i buoni che siano stati emessida meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimentodell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato allascadenza di questo periodo.

3. Gli interessi vengono corrisposti sulla basedella tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli icui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata conquella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gliuffici postali".Quella che precede è la norma basilare di cui va fatta applicazione ai finidella decisione.Numero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, art. 7, comma 3, recante: "Riordino dellaCassa depositi e prestiti, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 11",sotto la rubrica: "Disposizioni finali e abrogazioni di norme", ha cosìdisposto: "3.

Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore deidecreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmiopostale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI,titolo I, libro III del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme diesecuzione.

I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore deimedesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori.Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuovenorme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina deirapporti più favorevole ai risparmiatori".Quest'ultima disposizione è stata poi seguita dal decreto 19 dicembre2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 300 del 27dicembre 2000), recante: "Condizioni generali di emissionedi buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni".In breve, per quanto rileva, fino al settembre 1974 le modificazionidei tassi di interesse man mano disposte con decreto ministeriale hannooperato solo per i buoni di nuova emissione; successivamente alsettembre 1974, e fino all'abrogazione dell'art. 173 codice postale, hannopotuto operare anche per individuate serie di buoni di precedentiemissioni, ai sensi del comma 1, ultimo periodo, della disposizionenovellata, così da attribuire al Ministro competente uno ius variandisuscettibile di operare, non retroattivamente, anche in peius sui rapportiin corso.Numero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026Ne derivava che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degliinteressi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeval'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde.Inoltre, a tenore della sentenza delle Sezioni Unite, 11 febbraio 2019, n.3963, si conviene con motivazione spendibile anche con riferimento allaserie di buoni per cui è causa emessi in epoca antecedente al D.M. del13.06.1986 ,sulla possibilità che il contenuto dei diritti spettanti aisottoscrittori dei buoni postali possa subire, medio tempore, variazioni pereffetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare iltasso degli interessi originariamente previsto, e si riconosce la necessità incasi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto, senza peròsvalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi.Ed è del tutto chiaro, nell'ottica di tale decisione, che il predetto articolo173 è appunto considerato quale norma cogente, operante secondo ilcongegno dell'articolo 1339 c.c., espressamente richiamato, giacché,altrimenti, esso non potrebbe incidere sull'accordo negoziale cristallizzatonel buono postale.Questo orientamento è stato più di recente ribadito da questa Corte, peressere stato statuito che"(i)n tema di buoni postali fruttiferi, la disciplinacontenuta nell'abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, comenovellato dall'art. 1 del D.L. n. 460 del 1974, conv. in L. n. 588 del 1974 -che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sullabase di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rangolegislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tral'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmiodel sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. laNumero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni,in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilitedal D.M. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando laprevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita coneffetto dal 1 luglio 1986 con D.M. 13 giugno 1986 - di buoni postalifruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, econ decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi menofavorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni." (v.Cass., sez.

I, 14 febbraio 2022, n. 4748; Cass., sez.

I, 10 febbraio 2022,n. 4384; Cass., sez.

III, 30 dicembre 2023, n. 36851; nr. 18683 del2025).Va accolto il ricorso principale mentre va rigettato quello incidentale; ladecisione va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo esame, nella personadi un diverso giudice, e per la liquidazione delle spese di questa fase.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; cassa ladecisione impugnata e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] persona di un diverso giudice, anche per la liquidazione delle spesedi questa fase.Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto.Così deciso in Roma 1.07.2026Il Presidente( [OSCURATO:PERSONA])Numero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.1750/2024 depositata il 29/04/2024.Numero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1750/2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la decisionedel Giudice di Pace di Arienzo, con cui l’ente Poste era stata condannatain accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], erede del sig.[OSCURATO:PERSONA] e titolare di buoni postali fruttiferi serie O, alpagamento della somma di € 5000,00.Osservava che il gravame si incentrava sull’annosa questione relativa airendimenti ed ai tassi di interesse applicabili ai buoni emessi primadell’entrata in vigore del D.M. 13 Giugno 1986 n.148 e che recano sulretro la stampigliatura di una tabella riportante un saggio di interesse incontrasto con la previsione del successivo decreto ministeriale.Rilevava che nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testounico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattualetra emittente e sottoscrittore dei titoli si formava sulla base dei datirisultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne derivava che ilcontrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, appostesul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione, deveessere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario allafunzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, perrispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che lecondizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere,sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note alNumero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono (massima Cass. civ.,sez. un., 15/06/2007, n. 13979).Il Tribunale riteneva che il caso di specie esulasse dall’ambito applicativosuddetto in quanto pacificamente appartenente alla serie O, emessoanteriormente all’entrata in vigore del D.M. 148/1986, in quanto emesso il29.7.1982, e recante una sola tabella, quella originariamente apposta sultitolo, senza alcuna ulteriore stampigliatura.Di guisa che, in coerenza con i principi espressi anche dalle ultimepronunce richiamate, non poteva che tutelarsi il sottoscrittore che avesseacquistato un buono postale fruttifero (nella specie, Serie O) emesso il29.07.1982 e corredato di una tabella per la liquidazione dei tassi diinteresse perfettamente corrispondente a quella prevista dalla normativache lo aveva istituito, senza essere stato contrattualmente informato dellapossibilità di successiva variazione dei tassi anche in senso peggiorativo(per non essere state apposte sul buono clausole contrattuali,stampigliature e/o diciture in tal senso) e che, a seguito dell'intervento diuna normativa di rango secondarlo (il D.M. Tesoro n. 148/1986) si vedevadecurtato il rendimento del buono, in contrasto con le condizionicontrattuali sottoscritte al momento della emissione del buono stesso esenza ricevere alcuna comunicazione personale, che gli consentisse, overitenuto, di esercitare il diritto di recesso.Il Tribunale riteneva che il percorso di analisi critica iniziato dallagiurisprudenza con riferimento agli artt. 173 D.P.R. n. 156/1973 e 6 D.M.Ministero del Tesoro n. 148/1986 e concluso dal legislatore conl'abrogazione dello stesso art. 173, conduceva ad un'unica conclusionepossibile: i buoni postali fruttiferi serie (...) emessi dal 1974 sino al 1986Numero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026(in particolare i buoni Serie O, qual è quello di specie) dovevano essereliquidati secondo la tabella apposta a tergo dei buoni stessi, senza alcunadecurtazione conseguente alla variazione dei tassi d'interesse ex D.M.Ministero del Tesoro n. 148/1986.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso ericorso incidentale con cui è stata reiterata l’eccezione dell’improcedibilitàdell’appello.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazionedell’art 173 D.P.R. n. 156/1973 come novellato dall’art 1 del D.L. nr 460/1974 convertito in L. 588/1974 e al D.M. nr 48/ 1986 in relazione all’art360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere il Tribunale escluso l’applicazionedell’articolo 173 alla fattispecie in esame che consentiva al Ministero dimodificare i tassi di interesse indicati nella tabella stampata sul retro deibuoni postali anche in corso di rapporto. Decreto che ha riguardato anchela serie O in quanto emessa precedentemente a quella Q.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art1339 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c.Si sostiene che i buoni postali qualificati come titoli di legittimazione ex art2002 privi di letteralità e astrattezza sono soggetti alle variazioni derivantidalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso diinteresse originariamente previsto mediante un’integrazione del suocontenuto ab externo secondo la previsione dell’art 1339 c.c. di per séincompatibile con l’obbligo di informare ciascun risparmiatore dellavariazione dei tassi.Numero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026Preliminarmente va esaminato il ricorso incidentale.La controricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme didiritto con riferimento al combinato disposto degli artt. 165 e 347 c.p.c. inrelazione all’art. 360 comma 1° n. 3 c.p.cSostiene, in particolare, quest’ultima che l’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA]S.p.A. aveva notificato, in data 03 settembre 2019, con comunicazione amezzo PEC, l’appello proposto avverso la decisione del gdp senza farseguire nei dieci giorni successivi l’iscrizione a ruolo rilevando che solo indata 30 settembre 2019, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva provveduto ariproporre la medesima impugnazione, rinotificando all’odierna resistente ilmedesimo ed identico atto di appello, uguale al precedente sia nella datadi udienza in citazione sia addirittura nella data della redazione, questavolta adempiendo ritualmente alla costituzione in cancelleria in data 09ottobre 2019.Da qui l’eccezione di improcedibilità che è però infondata.Giova ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte, è risalentel'insegnamento, tratto dal disposto dell'art. 358 c.p.c., per cui il dirittod'impugnazione si consuma solo dopo che sia intervenuta una pronuncia diimprocedibilità o di inammissibilità, onde è ammissibile il ricorso percassazione proposto nei termini dopo la notifica di altro ricorso, di identicocontenuto, non depositato, di cui non sia stata dichiarata l'improcedibilità(Cass. 26 maggio 1981, n. 3466; Cass. 3 novembre 1984, n. 5577) ol'inammissibilità (sent. ult. cit.); in mancanza di tale (preesistente)declaratoria, è dunque consentita la proposizione di impugnazione dicontenuto anche identico, in sostituzione della precedente (Cass. 23Numero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026gennaio 1998, n. 643; Cass. 27 ottobre 2005, n. 20912; Cass. 2 maggio2007, n. 10099; 2025 nr 22210).In particolare, la notifica della citazione in appello, non seguita daiscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione,l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - diuna declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, percui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamenteconsentita la proposizione di un'altra impugnazione, di contenuto identicoo diverso, in sostituzione della precedente viziata, purché il relativotermine non sia decorso (Cass. 12 novembre 2010, n. 22957).Vero è che, secondo Cass. 4 febbraio 2016, n. 2165, la regola dettatadall'art. 348, comma 1, c.p.c., secondo cui la mancata costituzionedell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c., determinaautomaticamente l'improcedibilità dell'appello, non esclude che la partecostituitasi tardivamente possa proporre una seconda impugnazione,purché tempestiva, sempre che non sia già intervenuta una declaratoria diimprocedibilità od inammissibilità, essendo invece incongrua una nuovanotifica della originaria impugnazione. Ma è anche vero che, comeaffermato da Cass. 22210/25, la "mera rinotifica della medesimaimpugnazione", altro non è che la proposizione di una impugnazioneidentica a quella precedente: tanto più in una situazione quale quellasegnata dalla mancata instaurazione del procedimento avanti al giudice diappello (con relativa costituzione da parte dell'appellante) a seguito dellaprima notifica: situazione, questa, in cui non può quindi neppure farsiquestione del rinnovo del gravame nell'ambito di un procedimento giàNumero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026pendente avanti a quel giudice. Ciò posto, l'art. 358 c.p.c. non limita lariproposizione dell'appello al caso in cui il secondo gravame abbiacontenuto diverso rispetto al primo, onde è da confermare l'indirizzo cheammette la nuova impugnazione anche quando questa sia identica allaprecedente.Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.I motivi che meritano un vaglio congiunto per l’intima connessione sonofondati.[OSCURATO:PERSONA] spa ha censurato la sentenza pronunciata dal giudice diPace nella parte in cui non avrebbe correttamente applicato la normativariferibile ai buoni fruttiferi postali della serie "O" emessi prima dell'entratain vigore del D.M. n. 148 del 13.06.1986, a cui appartiene quello oggettodel presente giudizio, valorizzando le tabelle rappresentate a tergo deltitolo.Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie occorre muoverel’indagine dalla normativa di riferimento.Il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, recante: "Approvazione del testo unicodelle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e ditelecomunicazioni", stabiliva all'art. 173, rubricato "Tabelle degli interessi.Variazioni", nella sua versione originaria: "1. Gli interessi vengonocorrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni. 2. Levariazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro peril tesoro da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA]; esse hanno effetto soltantoper i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, enon per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi letabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi".Numero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026Il D.L. 30 settembre 1974, n. 460, recante: "Modifica dell'art. 173 deltesto unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancopostae di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156",convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1974, n. 588, hanovellato la disposizione nel senso che segue: "1. Le variazioni del saggiod'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto delMinistro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e letelecomunicazioni, da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA]; esse hannoeffetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore deldecreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedentiserie. 2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedentiserie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si consideranocome rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computodegli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme dicui al precedente art. 172, comma 1 alla data di entrata in vigore deldecreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessida meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimentodell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato allascadenza di questo periodo. 3. Gli interessi vengono corrisposti sulla basedella tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli icui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata conquella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gliuffici postali".Quella che precede è la norma basilare di cui va fatta applicazione ai finidella decisione.Numero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, art. 7, comma 3, recante: "Riordino dellaCassa depositi e prestiti, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 11",sotto la rubrica: "Disposizioni finali e abrogazioni di norme", ha cosìdisposto: "3. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore deidecreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmiopostale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI,titolo I, libro III del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme diesecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore deimedesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori.Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuovenorme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina deirapporti più favorevole ai risparmiatori".Quest'ultima disposizione è stata poi seguita dal decreto 19 dicembre2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 300 del 27dicembre 2000), recante: "Condizioni generali di emissionedi buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni".In breve, per quanto rileva, fino al settembre 1974 le modificazionidei tassi di interesse man mano disposte con decreto ministeriale hannooperato solo per i buoni di nuova emissione; successivamente alsettembre 1974, e fino all'abrogazione dell'art. 173 codice postale, hannopotuto operare anche per individuate serie di buoni di precedentiemissioni, ai sensi del comma 1, ultimo periodo, della disposizionenovellata, così da attribuire al Ministro competente uno ius variandisuscettibile di operare, non retroattivamente, anche in peius sui rapportiin corso.Numero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026Ne derivava che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degliinteressi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeval'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde.Inoltre, a tenore della sentenza delle Sezioni Unite, 11 febbraio 2019, n.3963, si conviene con motivazione spendibile anche con riferimento allaserie di buoni per cui è causa emessi in epoca antecedente al D.M. del13.06.1986 ,sulla possibilità che il contenuto dei diritti spettanti aisottoscrittori dei buoni postali possa subire, medio tempore, variazioni pereffetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare iltasso degli interessi originariamente previsto, e si riconosce la necessità incasi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto, senza peròsvalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi.Ed è del tutto chiaro, nell'ottica di tale decisione, che il predetto articolo173 è appunto considerato quale norma cogente, operante secondo ilcongegno dell'articolo 1339 c.c., espressamente richiamato, giacché,altrimenti, esso non potrebbe incidere sull'accordo negoziale cristallizzatonel buono postale.Questo orientamento è stato più di recente ribadito da questa Corte, peressere stato statuito che"(i)n tema di buoni postali fruttiferi, la disciplinacontenuta nell'abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, comenovellato dall'art. 1 del D.L. n. 460 del 1974, conv. in L. n. 588 del 1974 -che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sullabase di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rangolegislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tral'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmiodel sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. laNumero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni,in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilitedal D.M. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando laprevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita coneffetto dal 1 luglio 1986 con D.M. 13 giugno 1986 - di buoni postalifruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, econ decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi menofavorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni." (v.Cass., sez. I, 14 febbraio 2022, n. 4748; Cass., sez. I, 10 febbraio 2022,n. 4384; Cass., sez. III, 30 dicembre 2023, n. 36851; nr. 18683 del2025).Va accolto il ricorso principale mentre va rigettato quello incidentale; ladecisione va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo esame, nella personadi un diverso giudice, e per la liquidazione delle spese di questa fase. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; cassa ladecisione impugnata e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] persona di un diverso giudice, anche per la liquidazione delle spesedi questa fase.Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto.Così deciso in Roma 1.07.2026Il Presidente( [OSCURATO:PERSONA])Numero registro generale 15090/2024Numero sezionale 2929/2026Numero di raccolta generale 22858/2026Data pubblicazione 07/07/2026