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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16558/2026

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osto da: Ministero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dall'Avvocatura dello Stato.

Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dall'Avvocatura dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per la detenzione patita da [OSCURATO:PERSONA], dal 9 al 13 febbraio 2019, a seguito del suo arresto avvenuto a Torino in occasione della partecipazione al corteo di protesta contro lo sgombero dell'immobile c.d.

"Asilo occupato" operato dalla Polizia di Stato due giorni prima, ritenuto base 1logistica di una associazione eversiva.

In detta occasione si procedeva all'arresto di dieci persone ritenute responsabili dei reati di cui agli artt. 336, 337, 330, 582, 576, comma 1, 419 cod. pen. nonché degli artt. 10,12 e 13 della legge n. 497/1974.

La Corte della riparazione, ravvisando a carico della [OSCURATO:PERSONA] profili di colpa lieve, ha condannato il Ministero al pagamento della somma di euro 875,00. [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio di garanzia, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, rendeva spontanee dichiarazioni affermando di non avere preso parte ad alcuna azione delittuosa contestata. [OSCURATO:PERSONA] convalidava l'arresto ritenendo sussistenti i gravi indizi solo con riguardo al reato di cui all'art. 337 cod. pen.

Con sentenza del 31 gennaio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] veniva assolta con la formula per non aver commesso il fatto, rilevando la genericità della contestazione, in mancanza di specifici addebiti, dato che le videoriprese non documentavano effettivi atti di violenza commessi dalla donna contro i pubblici ufficiali.

2. Avverso il provvedimento su indicato è stato proposto ricorso nell'interesse del Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen.

La Corte della riparazione ha omesso di considerare i presupposti ostativi della colpa grave non considerando adeguatamente le circostanze del caso concreto: il contesto in cui l'arresto è avvenuto e la consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] delle azioni violente poste in essere dai manifestanti.

Non sono state spiegate le ragioni per cui i contegni della [OSCURATO:PERSONA] non potessero considerarsi gravemente colposi o addirittura dolosi, dato che la stessa ha partecipato a tutta la manifestazione, era consapevole del fatto che non fosse autorizzata e che era sfociata in violenze contro beni pubblici e privati e contro le forze dell'ordine. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, era presente, nella fase degli scontri, delle violenze perpetrate dai manifestanti contro gli agenti di polizia, contro beni privati e pubblici e mentre era in atto l'incendio dei cassonetti oltre che degli indumenti che i manifestanti avevano usato per travisarsi.

La Corte di appello ha reso un giudizio di estraneità della [OSCURATO:PERSONA], fondandolo esclusivamente sulla sentenza di assoluzione senza tener conto della ordinanza di convalida dell'arresto e delle successive ordinanze del Tribunale del riesame.

La condotta dell'istante, che ha ammesso di avere partecipato alla manifestazione insieme a soggetti che sono stati condannati, in uno ai precedenti di polizia a suo carico, per manifestazioni della stessa indole violenta, costituiva indice di una condotta percepibile quantomeno come contigua rispetto agli autori delle violenze e degli illeciti perpetrati nell'occasione.

Si invoca, in particolare, il principio secondo cui la connivenza passiva integra la colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione quando è indice del venir 2meno dei doveri di solidarità sociale volti a impedire il verificarsi di danni gravi alle persone o alle cose o si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato.

3. Le parti hanno concluso per iscritto come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va rilevato che, come affermato da Cass., sez.

VI, 12 febbraio 2015, n. 8341, Rv. 262502 - 01, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito).

3. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

Ad avviso di questo Collegio, risultano corretti i rilievi mossi dall'Amministrazione ricorrente laddove si censura la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla valutazione del comportamento della istante, rispetto agli autonomi effetti della riparazione.

La Corte di appello di Torino, a pag. 7, dopo avere premesso che a pag. 27 della sentenza di assoluzione si era dato atto che dalla visione dei filmati si aveva «diretta cognizione dell'intensità degli episodi di violenza» ha argomentato che la condotta della [OSCURATO:PERSONA] doveva valutarsi come colposa poiché, per quanto non armata né travisata, aveva continuato a partecipare al corteo nonostante la forma sempre 3più smaccatamente violenta dallo stesso assunto.

Ha aggiunto che di ciò la [OSCURATO:PERSONA] non poteva non avere contezza poiché trovandosi nella parte finale del corteo, aveva percorso le strade che recavano i segni tangibili dei danneggiamenti e delle violenze sopra descritte.

E' stato inoltre aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA] si trovava nel corteo e vi rimaneva anche tra la via degli Artisti e via Bava, dove bruciavano i falò e dove molti manifestanti avevano aggredito contingenti del Reparto mobile, lanciato razzi, bombe, due molotov e altri artifici esplodenti, dato fuoco ai cassonetti «contribuendo in tal modo a creare la falsa apparenza di una partecipazione, materiale e/o morale, alle azioni violente commesse nel corso della manifestazione e in quei particolari momenti siché, nei tafferugli, a quel punto prevedibili, che seguirono lo scontro tra manifestanti e la polizia ella fu tratta in arresto in flagranza di reato».

Posta tale premessa, il giudice della riparazione ha, tuttavia, concluso che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] teneva un atteggiamento "di mera adesione alla manifestazione di protesta" il grado della colpa doveva considerarsi lieve in quanto giustificato da un contegno imprudente, ingenuo, superficiale, leggero e immaturo.

In proposito va ricordato che questa Corte ha evidenziato che in merito alla valutazione della connivenza rispetto agli originari coimputati, anche l'atteggiamento di mera connivenza (pure se a questa sia attribuibile una connotazione meramente passiva) è idoneo a escludere - in quanto qualificabile come gravemente colposa - che sussista un diritto al riconoscimento dell'indennizzo quando, con presupposti tra loro non cumulativi ma alternativi, il comportamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 02; Sez. 4, Sentenza n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139).

4. Come è noto, l'ambito operativo dell'istituto ex art. 314 cod. proc. pen. è delimitato dall'accertamento dell'esistenza del requisito negativo del non avere l'istante dato o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave.

Il giudice della riparazione ha il dovere di verificare se il comportamento tenuto dall'istante, quale risulta dagli atti (la colpa grave deve potersi desumere dal provvedimento restrittivo della libertà o dagli eventuali provvedimenti successivi diriesame o di appello) sia stato tale da porre in essere dolosamente o con colpa grave, la causa o una concausa dell'emissione del provvedimento restrittivo della libertà.

Quanto alla colpa, deve trattarsi di comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, in quanto valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà.

Ricorre la colpa grave come causa ostativa del diritto alla riparazione nel caso di condotta connotata da spiccata leggerezza, grossolana incuria nel difendersi, da ingiustificabile e macroscopica leggerezza nel non rappresentare all'autorità procedente elementi di fatto, noti all'inquisito, sulla base dei quali l'indagato avrebbe potuto essere scagionato, o, comunque scarcerato.

Siffatti comportamenti sono idonei ad ingenerare nell'autorità procedente il convincimento della sussistenza dei presupposti della misura cautelare così traendola in errore attraverso una falsa rappresentazione della realtà.

Quanto poi all'accertamento della sussistenza di un contributo causale, doloso o colposo, all'adozione della misura restrittiva, come causa ostativa del diritto all'equo indennizzo, il giudice è tenuto a valutare "ex ante", secondo un iter logico motivazionale del tutto au' tonomo da quello del processo di merito, tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636-01).

Tale indagine deve collocarsi nel momento genetico dell'emissione dell'ordinanza cautelare e deve fondarsi sulla situazione indiziaria sussistente a quel momento, rimanendo preclusi gli ulteriori elementi acquisiti nel successivo giudizio di cognizione.

In definitiva, il giudice della riparazione può prendere in considerazione gli stessi comportamenti oggetto dell'esame del giudice penale, sempre che la valutazione di essi sia eseguita non con riferimento ai canoni di giudizio del processo penale, bensì a quelli propri del procedimento riparatorio e soprattutto che tali condotte siano state considerate dal giudice della cautela e abbiano avuto rilevanza sinergica nella privazione della libertà personale.

Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha disatteso tali principi avendo evidenziato, con motivazione che presenta tratti di contraddittorietà, che la condotta della [OSCURATO:PERSONA] doveva valutarsi come colposa ma che si trattava di colpa lieve.

A tale conclusione è pervenuta dopo avere affermato dapprima che la condotta era tale da avere creato l'apparenza di una partecipazione anche solo morale alle azioni violente salvo concludere che il suo mantenersi nelle retrovie del corteo era frutto di leggerezza e immaturità.

55. Alla luce di quanto detto va accertato all'esito della valutazione in fatto se la condotta della [OSCURATO:PERSONA] abbia quantomeno rafforzato la volontà di quei soggetti che hanno posto in essere le condotte violent. sopra descritte in tal modo configurando una condotta ostativa alla riparazioe.

L'ordinanza impugnata deve, dunque essere, annullata con rinvio alla Corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla l'o P.Q.[OSCURATO:PERSONA]! IZIARIO Dott.ssa Ire o 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Ministero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dall'Avvocatura dello Stato. Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dall'Avvocatura dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per la detenzione patita da [OSCURATO:PERSONA], dal 9 al 13 febbraio 2019, a seguito del suo arresto avvenuto a Torino in occasione della partecipazione al corteo di protesta contro lo sgombero dell'immobile c.d. "Asilo occupato" operato dalla Polizia di Stato due giorni prima, ritenuto base 1logistica di una associazione eversiva. In detta occasione si procedeva all'arresto di dieci persone ritenute responsabili dei reati di cui agli artt. 336, 337, 330, 582, 576, comma 1, 419 cod. pen. nonché degli artt. 10,12 e 13 della legge n. 497/1974. La Corte della riparazione, ravvisando a carico della [OSCURATO:PERSONA] profili di colpa lieve, ha condannato il Ministero al pagamento della somma di euro 875,00. [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio di garanzia, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, rendeva spontanee dichiarazioni affermando di non avere preso parte ad alcuna azione delittuosa contestata. [OSCURATO:PERSONA] convalidava l'arresto ritenendo sussistenti i gravi indizi solo con riguardo al reato di cui all'art. 337 cod. pen. Con sentenza del 31 gennaio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] veniva assolta con la formula per non aver commesso il fatto, rilevando la genericità della contestazione, in mancanza di specifici addebiti, dato che le videoriprese non documentavano effettivi atti di violenza commessi dalla donna contro i pubblici ufficiali. 2. Avverso il provvedimento su indicato è stato proposto ricorso nell'interesse del Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. La Corte della riparazione ha omesso di considerare i presupposti ostativi della colpa grave non considerando adeguatamente le circostanze del caso concreto: il contesto in cui l'arresto è avvenuto e la consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] delle azioni violente poste in essere dai manifestanti. Non sono state spiegate le ragioni per cui i contegni della [OSCURATO:PERSONA] non potessero considerarsi gravemente colposi o addirittura dolosi, dato che la stessa ha partecipato a tutta la manifestazione, era consapevole del fatto che non fosse autorizzata e che era sfociata in violenze contro beni pubblici e privati e contro le forze dell'ordine. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, era presente, nella fase degli scontri, delle violenze perpetrate dai manifestanti contro gli agenti di polizia, contro beni privati e pubblici e mentre era in atto l'incendio dei cassonetti oltre che degli indumenti che i manifestanti avevano usato per travisarsi. La Corte di appello ha reso un giudizio di estraneità della [OSCURATO:PERSONA], fondandolo esclusivamente sulla sentenza di assoluzione senza tener conto della ordinanza di convalida dell'arresto e delle successive ordinanze del Tribunale del riesame. La condotta dell'istante, che ha ammesso di avere partecipato alla manifestazione insieme a soggetti che sono stati condannati, in uno ai precedenti di polizia a suo carico, per manifestazioni della stessa indole violenta, costituiva indice di una condotta percepibile quantomeno come contigua rispetto agli autori delle violenze e degli illeciti perpetrati nell'occasione. Si invoca, in particolare, il principio secondo cui la connivenza passiva integra la colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione quando è indice del venir 2meno dei doveri di solidarità sociale volti a impedire il verificarsi di danni gravi alle persone o alle cose o si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato. 3. Le parti hanno concluso per iscritto come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va rilevato che, come affermato da Cass., sez. VI, 12 febbraio 2015, n. 8341, Rv. 262502 - 01, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito). 3. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). Ad avviso di questo Collegio, risultano corretti i rilievi mossi dall'Amministrazione ricorrente laddove si censura la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla valutazione del comportamento della istante, rispetto agli autonomi effetti della riparazione. La Corte di appello di Torino, a pag. 7, dopo avere premesso che a pag. 27 della sentenza di assoluzione si era dato atto che dalla visione dei filmati si aveva «diretta cognizione dell'intensità degli episodi di violenza» ha argomentato che la condotta della [OSCURATO:PERSONA] doveva valutarsi come colposa poiché, per quanto non armata né travisata, aveva continuato a partecipare al corteo nonostante la forma sempre 3più smaccatamente violenta dallo stesso assunto. Ha aggiunto che di ciò la [OSCURATO:PERSONA] non poteva non avere contezza poiché trovandosi nella parte finale del corteo, aveva percorso le strade che recavano i segni tangibili dei danneggiamenti e delle violenze sopra descritte. E' stato inoltre aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA] si trovava nel corteo e vi rimaneva anche tra la via degli Artisti e via Bava, dove bruciavano i falò e dove molti manifestanti avevano aggredito contingenti del Reparto mobile, lanciato razzi, bombe, due molotov e altri artifici esplodenti, dato fuoco ai cassonetti «contribuendo in tal modo a creare la falsa apparenza di una partecipazione, materiale e/o morale, alle azioni violente commesse nel corso della manifestazione e in quei particolari momenti siché, nei tafferugli, a quel punto prevedibili, che seguirono lo scontro tra manifestanti e la polizia ella fu tratta in arresto in flagranza di reato». Posta tale premessa, il giudice della riparazione ha, tuttavia, concluso che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] teneva un atteggiamento "di mera adesione alla manifestazione di protesta" il grado della colpa doveva considerarsi lieve in quanto giustificato da un contegno imprudente, ingenuo, superficiale, leggero e immaturo. In proposito va ricordato che questa Corte ha evidenziato che in merito alla valutazione della connivenza rispetto agli originari coimputati, anche l'atteggiamento di mera connivenza (pure se a questa sia attribuibile una connotazione meramente passiva) è idoneo a escludere - in quanto qualificabile come gravemente colposa - che sussista un diritto al riconoscimento dell'indennizzo quando, con presupposti tra loro non cumulativi ma alternativi, il comportamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 02; Sez. 4, Sentenza n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139). 4. Come è noto, l'ambito operativo dell'istituto ex art. 314 cod. proc. pen. è delimitato dall'accertamento dell'esistenza del requisito negativo del non avere l'istante dato o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave. Il giudice della riparazione ha il dovere di verificare se il comportamento tenuto dall'istante, quale risulta dagli atti (la colpa grave deve potersi desumere dal provvedimento restrittivo della libertà o dagli eventuali provvedimenti successivi diriesame o di appello) sia stato tale da porre in essere dolosamente o con colpa grave, la causa o una concausa dell'emissione del provvedimento restrittivo della libertà. Quanto alla colpa, deve trattarsi di comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, in quanto valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà. Ricorre la colpa grave come causa ostativa del diritto alla riparazione nel caso di condotta connotata da spiccata leggerezza, grossolana incuria nel difendersi, da ingiustificabile e macroscopica leggerezza nel non rappresentare all'autorità procedente elementi di fatto, noti all'inquisito, sulla base dei quali l'indagato avrebbe potuto essere scagionato, o, comunque scarcerato. Siffatti comportamenti sono idonei ad ingenerare nell'autorità procedente il convincimento della sussistenza dei presupposti della misura cautelare così traendola in errore attraverso una falsa rappresentazione della realtà. Quanto poi all'accertamento della sussistenza di un contributo causale, doloso o colposo, all'adozione della misura restrittiva, come causa ostativa del diritto all'equo indennizzo, il giudice è tenuto a valutare "ex ante", secondo un iter logico motivazionale del tutto au' tonomo da quello del processo di merito, tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636-01). Tale indagine deve collocarsi nel momento genetico dell'emissione dell'ordinanza cautelare e deve fondarsi sulla situazione indiziaria sussistente a quel momento, rimanendo preclusi gli ulteriori elementi acquisiti nel successivo giudizio di cognizione. In definitiva, il giudice della riparazione può prendere in considerazione gli stessi comportamenti oggetto dell'esame del giudice penale, sempre che la valutazione di essi sia eseguita non con riferimento ai canoni di giudizio del processo penale, bensì a quelli propri del procedimento riparatorio e soprattutto che tali condotte siano state considerate dal giudice della cautela e abbiano avuto rilevanza sinergica nella privazione della libertà personale. Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha disatteso tali principi avendo evidenziato, con motivazione che presenta tratti di contraddittorietà, che la condotta della [OSCURATO:PERSONA] doveva valutarsi come colposa ma che si trattava di colpa lieve. A tale conclusione è pervenuta dopo avere affermato dapprima che la condotta era tale da avere creato l'apparenza di una partecipazione anche solo morale alle azioni violente salvo concludere che il suo mantenersi nelle retrovie del corteo era frutto di leggerezza e immaturità. 55. Alla luce di quanto detto va accertato all'esito della valutazione in fatto se la condotta della [OSCURATO:PERSONA] abbia quantomeno rafforzato la volontà di quei soggetti che hanno posto in essere le condotte violent. sopra descritte in tal modo configurando una condotta ostativa alla riparazioe. L'ordinanza impugnata deve, dunque essere, annullata con rinvio alla Corte di appello di Torino. P.Q.M. Annulla l'o P.Q.[OSCURATO:PERSONA]! IZIARIO Dott.ssa Ire o 6
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