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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 gennaio 2022

Cassazione n. 24125/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MALI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Taranto - adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagine per i reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. e 5 comma 8-bis d.

Igs. n. 286 del 1998 - ha dichiarato il riesame inammissibile per tardività.

Osserva il Tribunale: che il decreto del PM di convalida del sequestro - oggetto di impugnazione - è stato notificato all'indagato e al suo difensore il 24 dicembre 2021; che il termine di dieci giorni per proporre riesame scadeva il 3 gennaio 2022; che il ricorso è stato presentato il 4 gennaio.

2. Ricorre l'indagato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale, facendo valere il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..

Osserva che il ricorso è stato tempestivamente trasmesso tramite posta elettronica certificata il giorno 3 gennaio 2022, alle ore 20:30; dunque è tempestivo, poiché rileva la data di trasmissione e non quella del deposito di "pervenuto" apposta il giorno successivo dalla cancelleria del Tribunale.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il presente ricorso cautelare, assoggettato ratione temporis alla disciplina emergenziale di cui al d.l. n. 137 del 2020 convertito con modifiche nella legge n. 176 del 2020, è stato presentato nelle forme dell'invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , il giorno 3 gennaio 2022 alle ore 20:30:02.

2.1. Tale modalità di presentazione della impugnazione cautelare deve ritenersi consentita alla luce delle modifiche innestate nel testo dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020 dalla legge di conversione n. 176 del 2020 citata.

Al riguardo la Corte di cassazione ha già avuto modo di precisare che «le modifiche apportate, in sede di conversione, all'art. 24 del dl. n. 137 del 2020, dalla legge n. 176 del 2020, consentono, per il circoscritto periodo considerato dalla normativa speciale dettata per l'emergenza epidemiologica, il deposito di qualsivoglia atto di impugnazione, anche cautelare, tramite l'invio dell'atto mediante pec.

Depongono in tal senso, in modo inequivoco, i commi dal 6-bis al 6-decies del citato art. 24 nella sua attuale formulazione, con particolare riguardo al disposto dei commi 6-quinquies e 6-decies che, in termini reiterativi, definiscono nella maniera più ampia possibile il perimetro di estensione della normativa in oggetto, destinato a comprendere gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, senza distinzioni di sorta» (così in motivazione Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021, Sinatra).

Non può revocarsi in dubbio che, nella vigenza della disciplina emergenziale in rassegna, il legislatore abbia consentito alle parti private (non al Pubblico Ministero cfr. Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021, Sinatra, Rv. 281529, cit.) di avvalersi dell'invio tramite posta certificata al fine di procedere al deposito dell'atto di impugnazione, anche per i ricorsi, quale quello di specie, di matrice cautelare.

2.2. Circa eventuali limiti di orario giornaliero per la trasmissione, va richiamato l'ultimo periodo del quarto comma del citato art. 24, che consente il deposito entro la fine del giorno di scadenza dell'incombente da eseguire, in deroga, dunque, a quanto previsto, in via generale, dall'art. 172, sesto comma, cod. proc. pen. e «non sembra discutibile l'estensione di siffatto principio agli atti di impugnazione, atteso che il quarto comma dell'art. 24 costituisce la disposizione di riferimento di tutti gli atti del processo penale, diversi da quelli considerati dai primi due commi dello stesso articolo, suscettibili di deposito per il tramite dell'invio a mezzo pec, come del resto reso inequivoco dal tenore letterale del primo periodo del successivo comma 6-bis» (così in motivazione Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021, Sinatra).

2.3. Nel caso in esame discende che: - il provvedimento impugnato è stato notificato il 24 dicembre 2021; - il ricorso è stato presentato il 3 gennaio 2022 (alle ore 20:30), dunque nel rispetto del termine di dieci giorni; - ai fini della tempestività dell'impugnazione, è irrilevante che la cancelleria abbia scaricato l'atto solo il giorno successivo, apponendovi il timbro dì depositato in quella data.

4. Discende l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Taranto per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti al Tribunale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MALI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Taranto - adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagine per i reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. e 5 comma 8-bis d. Igs. n. 286 del 1998 - ha dichiarato il riesame inammissibile per tardività. Osserva il Tribunale: che il decreto del PM di convalida del sequestro - oggetto di impugnazione - è stato notificato all'indagato e al suo difensore il 24 dicembre 2021; che il termine di dieci giorni per proporre riesame scadeva il 3 gennaio 2022; che il ricorso è stato presentato il 4 gennaio. 2. Ricorre l'indagato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale, facendo valere il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Osserva che il ricorso è stato tempestivamente trasmesso tramite posta elettronica certificata il giorno 3 gennaio 2022, alle ore 20:30; dunque è tempestivo, poiché rileva la data di trasmissione e non quella del deposito di "pervenuto" apposta il giorno successivo dalla cancelleria del Tribunale. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il presente ricorso cautelare, assoggettato ratione temporis alla disciplina emergenziale di cui al d.l. n. 137 del 2020 convertito con modifiche nella legge n. 176 del 2020, è stato presentato nelle forme dell'invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , il giorno 3 gennaio 2022 alle ore 20:30:02. 2.1. Tale modalità di presentazione della impugnazione cautelare deve ritenersi consentita alla luce delle modifiche innestate nel testo dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020 dalla legge di conversione n. 176 del 2020 citata. Al riguardo la Corte di cassazione ha già avuto modo di precisare che «le modifiche apportate, in sede di conversione, all'art. 24 del dl. n. 137 del 2020, dalla legge n. 176 del 2020, consentono, per il circoscritto periodo considerato dalla normativa speciale dettata per l'emergenza epidemiologica, il deposito di qualsivoglia atto di impugnazione, anche cautelare, tramite l'invio dell'atto mediante pec. Depongono in tal senso, in modo inequivoco, i commi dal 6-bis al 6-decies del citato art. 24 nella sua attuale formulazione, con particolare riguardo al disposto dei commi 6-quinquies e 6-decies che, in termini reiterativi, definiscono nella maniera più ampia possibile il perimetro di estensione della normativa in oggetto, destinato a comprendere gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, senza distinzioni di sorta» (così in motivazione Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021, Sinatra). Non può revocarsi in dubbio che, nella vigenza della disciplina emergenziale in rassegna, il legislatore abbia consentito alle parti private (non al Pubblico Ministero cfr. Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021, Sinatra, Rv. 281529, cit.) di avvalersi dell'invio tramite posta certificata al fine di procedere al deposito dell'atto di impugnazione, anche per i ricorsi, quale quello di specie, di matrice cautelare. 2.2. Circa eventuali limiti di orario giornaliero per la trasmissione, va richiamato l'ultimo periodo del quarto comma del citato art. 24, che consente il deposito entro la fine del giorno di scadenza dell'incombente da eseguire, in deroga, dunque, a quanto previsto, in via generale, dall'art. 172, sesto comma, cod. proc. pen. e «non sembra discutibile l'estensione di siffatto principio agli atti di impugnazione, atteso che il quarto comma dell'art. 24 costituisce la disposizione di riferimento di tutti gli atti del processo penale, diversi da quelli considerati dai primi due commi dello stesso articolo, suscettibili di deposito per il tramite dell'invio a mezzo pec, come del resto reso inequivoco dal tenore letterale del primo periodo del successivo comma 6-bis» (così in motivazione Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021, Sinatra). 2.3. Nel caso in esame discende che: - il provvedimento impugnato è stato notificato il 24 dicembre 2021; - il ricorso è stato presentato il 3 gennaio 2022 (alle ore 20:30), dunque nel rispetto del termine di dieci giorni; - ai fini della tempestività dell'impugnazione, è irrilevante che la cancelleria abbia scaricato l'atto solo il giorno successivo, apponendovi il timbro dì depositato in quella data. 4. Discende l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Taranto per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti al Tribunale d
Decreto Cassazione n. 24125/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris