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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 agosto 2026

Cassazione n. 24722/2026

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rti:[OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cicala unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-giàintimato-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiMichele Sesta unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale-Numero registro generale 8546/2026Numero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 24722/2026Data pubblicazione 20/08/2026relativamente alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.5848/2026 depositata il 15/03/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.PREMESSO CHEQuesta Corte, con la sentenza in oggetto, pubblicata in data 15 marzo2026, ha accolto il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. in AmministrazioneStraordinaria in relazione al primo motivo, rigettando il secondo motivocome risulta dal punto 4 della motivazione, esaminato pregiudizialmente;che il ricorrente principale, con ricorso in data 15 aprile 2026, ha chiestocorreggersi per errore materiale la parte motiva della sentenza e ildispositivo della medesima, nelle parti in cui dispongono l’accoglimentodel secondo motivo del ricorso principale e il rigetto del primo motivo,depositando anche memoria;CONSIDERATO CHELa correzione per errore materiale può essere rilevata anche di ufficio;che, per mero errore materiale, nel punto 24 della motivazione e neldispositivo, risulta disposto l’accoglimento del secondo motivo del ricorsoprincipale e il rigetto del primo motivo del medesimo ricorso;che si tratta di mero errore materiale, risultando dal punto 4 della partemotiva il rigetto del secondo motivo del ricorso principale e dai puntisuccessivi (6-22) l’accoglimento del primo motivo del medesimo ricorso; P.Q.MLa Corte dispone che la parte motiva della sentenza di questa Corte n.5848/2026 depositata in data 15/03/2026 sia corretta sostituendoall’ultimo capoverso della pagina 13 alla parola «secondo» la parola«primo» e, nel dispositivo, sostituendo la frase al primo rigo «Accoglie ilsecondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo» con la frase«Accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo motivo».Numero registro generale 8546/2026Numero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 24722/2026Data pubblicazione 20/08/2026Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rti:[OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cicala unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-giàintimato-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiMichele Sesta unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale-Numero registro generale 8546/2026Numero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 24722/2026Data pubblicazione 20/08/2026relativamente alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.5848/2026 depositata il 15/03/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.PREMESSO CHEQuesta Corte, con la sentenza in oggetto, pubblicata in data 15 marzo2026, ha accolto il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. in AmministrazioneStraordinaria in relazione al primo motivo, rigettando il secondo motivocome risulta dal punto 4 della motivazione, esaminato pregiudizialmente;che il ricorrente principale, con ricorso in data 15 aprile 2026, ha chiestocorreggersi per errore materiale la parte motiva della sentenza e ildispositivo della medesima, nelle parti in cui dispongono l’accoglimentodel secondo motivo del ricorso principale e il rigetto del primo motivo,depositando anche memoria;CONSIDERATO CHELa correzione per errore materiale può essere rilevata anche di ufficio;che, per mero errore materiale, nel punto 24 della motivazione e neldispositivo, risulta disposto l’accoglimento del secondo motivo del ricorsoprincipale e il rigetto del primo motivo del medesimo ricorso;che si tratta di mero errore materiale, risultando dal punto 4 della partemotiva il rigetto del secondo motivo del ricorso principale e dai puntisuccessivi (6-22) l’accoglimento del primo motivo del medesimo ricorso; P.Q.MLa Corte dispone che la parte motiva della sentenza di questa Corte n.5848/2026 depositata in data 15/03/2026 sia corretta sostituendoall’ultimo capoverso della pagina 13 alla parola «secondo» la parola«primo» e, nel dispositivo, sostituendo la frase al primo rigo «Accoglie ilsecondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo» con la frase«Accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo motivo».Numero registro generale 8546/2026Numero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 24722/2026Data pubblicazione 20/08/2026Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 24722/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris