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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11666/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale del 23.10.2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per concorso nei reati di cagionamento, per effetto di operazioni dolose, del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e di bancarotta patrimoniale documentale, al medesimo ascritti ai capi a) e b) della rubrica, nella qualità di amministratore unico, dal 7/4/2011 al 19/10/2012, della società sopra indicata dichiarata fallita con sentenza del 7 luglio 2016.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale deduce violazione di legge in relazione sia al concorso nel reati di cui agli artt. 223 comma primo, e 216, comma primo, n. 2,

I. fall., sia in relazione agli artt. 223, comma secondo, n. 2,

I. fall., lamentando "l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa contestata e l'errata qualificazione del fatto costituente reato.

La tesi difensiva fa leva sull'avvicendamento, occorso il 19 ottobre 2012, tra l'imputato e il concorrente nei reati, [OSCURATO:PERSONA], nella gestione della società [OSCURATO:SOCIETA].

In quella data -ricorda la difesa- l'imputato dismise la sua carica di amministratore e il [OSCURATO:PERSONA] subentrò come liquidatore.

In occasione di tale avvicendamento, l'intera documentazione sociale fu consegnata nelle mani del liquidatore, al fine di facilitare il passaggio d'impresa.

Soltanto dopo 4 anni, nel luglio del 2016, la società fu dichiarata fallita.

La Corte territoriale non avrebbe efficacemente confutato la tesi difensiva secondo cui le scritture contabili sarebbero state sottratte o occultate dal liquidatore [OSCURATO:PERSONA], non già dal Terlisio.

Visto il passaggio di consegne nell'amministrazione societaria nell'ottobre del 2012, al ricorrente non potrebbe essere quindi imputata alcuna responsabilità nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale per atti compiuti successivamente alla sua uscita dalla compagine societaria.

L'unica fattispecie di reato imputabile al Terlisio concernerebbe la violazione di obblighi tributari per l'anno 2011.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché generico, non confrontandosi, la difesa, con la ratio decidendi posta a base della motivazione 1 co dell'impugnata sentenza.

Tale ratio è incentrata sulla profonda concatenazione dei due reati ascritti in rubrica.

È alla luce della dimostrazione di tale connessione che i Giudici del merito hanno ricostruito la responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Non è un caso che la difesa tenti di disgiungere i due profili, insistendo unicamente sull'ipotesi della consegna, da parte dell'imputato, dell'intera contabilità al liquidatore, subentrato nel 2012, benché, nell'intestazione dell'unico motivo di ricorso, si faccia riferimento a entrambi i reati.

L'assenza di qualunque critica difensiva al reato di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2,

I. fall., già comporta l'inammissibilità del motivo.

Quanto alla bancarotta documentale, la Corte d'appello ha chiarito che è soltanto guardando all'insieme delle condotte (inadempimento degli obblighi di corretta tenuta della contabilità e cagionamento, per effetto di operazioni dolose, del dissesto sociale tramite sistematico inadempimento ab origine dei debiti erariali) che si ravvisa la prova della natura dolosa delle operazioni effettuate dall'imputato.

I Giudici del merito hanno infatti illustrato come la totale omissione degli obblighi contabili sia stata funzionale a "occultare il considerevole debito tributario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]".

Sin dalla data di costituzione della società nel 2011, spiega la corte, la società ha accumulato elevatissimi debiti con il Fisco pari a euro 1.645762,00.

"Anche alla luce di tale dato fattuale", afferma la Corte, si riscontra "la natura dolosa dell'omessa tenuta della contabilità finalizzata a impedire la ricostruzione del movimento di affari della fallita e a occultare il considerevole debito tributario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]" (p. 4 motivazione).

Il "dato fattuale" di cui discorre la Corte d'appello fa evidentemente riferimento a un fatto di maggiore complessità strutturale, ovverosia a un comportamento intrinsecamente estraneo all'interesse sociale, pericoloso per la "salute" economico-finanziaria della impresa, in cui l'organismo societario è risultato essere finalizzato a uno scopo non ammesso dall'ordinamento (Sez. 5, n. 17408 del 12/12/2013, dep. 2014, Kurt, Rv. 259998 - 01).

Il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori è stato dimostrato dalla Corte attraverso una successione logica di argomenti non contraddetta da vizi logici e, soprattutto, non contraddetta dalla difesa se non con asserzioni giustamente valutate dalla Corte prive di qualunque riferimento a dati acquisiti nel corso del processo.

Il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta documentale è stato reputato sussistente in ragione di due argomenti.

Il primo dei quali attiene all'omessa tenuta in un arco temporale coincidente con la durata dell'intera attività sociale di tutte le scritture contabili e i libri sociali, compresi i bilanci, mai depositati.Tale omissione è stata correttamente imputata al Terlisio, visto la sua qualità di amministratore unico, dalla data di costituzione della società (7/4/2011) fino al 19/10/2012, nonché di socio unico fino alla fine della procedura di liquidazione.

Il secondo argomento, strettamente connesso al primo, è che tale omissione sia stata funzionale all'occultamento del "sistematico inadempimento ab origine dei debiti erariali" (p. 5), frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società.

Accumulati, in un solo anno, debiti enormi con l'erario (vale a dire il principale creditore), la società diviene insolvente, subentra il liquidatore, mero prestanome (peraltro "di professione" -spiega la Corte- ricoprendo egli la carica di liquidatore e amministratore di diverse società).

E' ciò a illuminare -sotto il profilo soggettivo- circa "la consapevolezza e volontà della natura dolosa delle operazioni effettuate dal Tersilio, ricollegabili ad atti intrinsecamente pericolosi per la tenuta economico-finanziaria dell'impresa, cui è seguito il dissesto della società." La funzionalizzazione della condotta di occultamento o sottrazione delle scritture contabili a impedire la ricostruzione della vita imprenditoriale - attestata, come detto, da una sistematica omissione degli obblighi tributari - costituisce prova logica, solidissima, dell'attribuzione di tale condotta all'imputato; ciò, anche alla luce del fatto che non sono emersi nel processo, secondo quanto razionalmente ritenuto dai Giudici del merito, elementi che confortino la deduzione dell'eventuale consegna della documentazione contabile al liquidatore, nel 2012.

3. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale del 23.10.2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per concorso nei reati di cagionamento, per effetto di operazioni dolose, del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e di bancarotta patrimoniale documentale, al medesimo ascritti ai capi a) e b) della rubrica, nella qualità di amministratore unico, dal 7/4/2011 al 19/10/2012, della società sopra indicata dichiarata fallita con sentenza del 7 luglio 2016. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale deduce violazione di legge in relazione sia al concorso nel reati di cui agli artt. 223 comma primo, e 216, comma primo, n. 2, I. fall., sia in relazione agli artt. 223, comma secondo, n. 2, I. fall., lamentando "l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa contestata e l'errata qualificazione del fatto costituente reato. La tesi difensiva fa leva sull'avvicendamento, occorso il 19 ottobre 2012, tra l'imputato e il concorrente nei reati, [OSCURATO:PERSONA], nella gestione della società [OSCURATO:SOCIETA]. In quella data -ricorda la difesa- l'imputato dismise la sua carica di amministratore e il [OSCURATO:PERSONA] subentrò come liquidatore. In occasione di tale avvicendamento, l'intera documentazione sociale fu consegnata nelle mani del liquidatore, al fine di facilitare il passaggio d'impresa. Soltanto dopo 4 anni, nel luglio del 2016, la società fu dichiarata fallita. La Corte territoriale non avrebbe efficacemente confutato la tesi difensiva secondo cui le scritture contabili sarebbero state sottratte o occultate dal liquidatore [OSCURATO:PERSONA], non già dal Terlisio. Visto il passaggio di consegne nell'amministrazione societaria nell'ottobre del 2012, al ricorrente non potrebbe essere quindi imputata alcuna responsabilità nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale per atti compiuti successivamente alla sua uscita dalla compagine societaria. L'unica fattispecie di reato imputabile al Terlisio concernerebbe la violazione di obblighi tributari per l'anno 2011. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché generico, non confrontandosi, la difesa, con la ratio decidendi posta a base della motivazione 1 co dell'impugnata sentenza. Tale ratio è incentrata sulla profonda concatenazione dei due reati ascritti in rubrica. È alla luce della dimostrazione di tale connessione che i Giudici del merito hanno ricostruito la responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Non è un caso che la difesa tenti di disgiungere i due profili, insistendo unicamente sull'ipotesi della consegna, da parte dell'imputato, dell'intera contabilità al liquidatore, subentrato nel 2012, benché, nell'intestazione dell'unico motivo di ricorso, si faccia riferimento a entrambi i reati. L'assenza di qualunque critica difensiva al reato di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2, I. fall., già comporta l'inammissibilità del motivo. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte d'appello ha chiarito che è soltanto guardando all'insieme delle condotte (inadempimento degli obblighi di corretta tenuta della contabilità e cagionamento, per effetto di operazioni dolose, del dissesto sociale tramite sistematico inadempimento ab origine dei debiti erariali) che si ravvisa la prova della natura dolosa delle operazioni effettuate dall'imputato. I Giudici del merito hanno infatti illustrato come la totale omissione degli obblighi contabili sia stata funzionale a "occultare il considerevole debito tributario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]". Sin dalla data di costituzione della società nel 2011, spiega la corte, la società ha accumulato elevatissimi debiti con il Fisco pari a euro 1.645762,00. "Anche alla luce di tale dato fattuale", afferma la Corte, si riscontra "la natura dolosa dell'omessa tenuta della contabilità finalizzata a impedire la ricostruzione del movimento di affari della fallita e a occultare il considerevole debito tributario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]" (p. 4 motivazione). Il "dato fattuale" di cui discorre la Corte d'appello fa evidentemente riferimento a un fatto di maggiore complessità strutturale, ovverosia a un comportamento intrinsecamente estraneo all'interesse sociale, pericoloso per la "salute" economico-finanziaria della impresa, in cui l'organismo societario è risultato essere finalizzato a uno scopo non ammesso dall'ordinamento (Sez. 5, n. 17408 del 12/12/2013, dep. 2014, Kurt, Rv. 259998 - 01). Il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori è stato dimostrato dalla Corte attraverso una successione logica di argomenti non contraddetta da vizi logici e, soprattutto, non contraddetta dalla difesa se non con asserzioni giustamente valutate dalla Corte prive di qualunque riferimento a dati acquisiti nel corso del processo. Il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta documentale è stato reputato sussistente in ragione di due argomenti. Il primo dei quali attiene all'omessa tenuta in un arco temporale coincidente con la durata dell'intera attività sociale di tutte le scritture contabili e i libri sociali, compresi i bilanci, mai depositati.Tale omissione è stata correttamente imputata al Terlisio, visto la sua qualità di amministratore unico, dalla data di costituzione della società (7/4/2011) fino al 19/10/2012, nonché di socio unico fino alla fine della procedura di liquidazione. Il secondo argomento, strettamente connesso al primo, è che tale omissione sia stata funzionale all'occultamento del "sistematico inadempimento ab origine dei debiti erariali" (p. 5), frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società. Accumulati, in un solo anno, debiti enormi con l'erario (vale a dire il principale creditore), la società diviene insolvente, subentra il liquidatore, mero prestanome (peraltro "di professione" -spiega la Corte- ricoprendo egli la carica di liquidatore e amministratore di diverse società). E' ciò a illuminare -sotto il profilo soggettivo- circa "la consapevolezza e volontà della natura dolosa delle operazioni effettuate dal Tersilio, ricollegabili ad atti intrinsecamente pericolosi per la tenuta economico-finanziaria dell'impresa, cui è seguito il dissesto della società." La funzionalizzazione della condotta di occultamento o sottrazione delle scritture contabili a impedire la ricostruzione della vita imprenditoriale - attestata, come detto, da una sistematica omissione degli obblighi tributari - costituisce prova logica, solidissima, dell'attribuzione di tale condotta all'imputato; ciò, anche alla luce del fatto che non sono emersi nel processo, secondo quanto razionalmente ritenuto dai Giudici del merito, elementi che confortino la deduzione dell'eventuale consegna della documentazione contabile al liquidatore, nel 2012. 3. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle