Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25266/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Cron. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20203/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Menfi, via Risorgimento, n. 91 ter, presso lo studio del difensore. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA]Anna ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Alcamo, via S. Pellico, n. 49, presso lo studio del difensore. - c ontroricorrente - avversola sentenza n. 2007/2019 della Corte d’ A ppello di Palermo, pubblicata in data 12 novembre 2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi,avverso la sentenza n. 2007/2019 della Corte d'Appello di Palermo, pubblicata il 12 novembre 2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani, che dichiara va l'illegittimità del suo recesso dal contratto di locazione stipulato in data 22 dicembre 2003 con [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di immobile sito in Alcamo, ai sensi dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 392/1978 ed accertava la vigenza del contratto fino alla naturale scadenza del 31 dicembre 2021, giusta rinnovazione tacita del 31 dicembre 2015, condannando essa conduttrice Sangiorgio al pagamento dei canoni maturati dal mese di novembre 2016sino alla data della pronuncia giudiziale.

Resiste con controricorso VincenzaLipari.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

La ricorrente e la resistentehanno depositato memorie illustrativ e .

Considerato che

1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce omesso e/o insufficiente esame su fatti ed elementi decisivi del giudizio ex art. 360 comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ., ed in particolare sulla facoltà della ricorrente di esercitare il diritto di recesso ad nutum dal contratto di locazione ex art. 27 comma 7 della legge 392/1978 con il solo preavviso di mesi sei con lettera raccomandata.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1371 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc civ.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge 392 /1978, articolo 27, comma 8, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. .

Con il terzo motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente , contraddittoria motivazione sulla ammissione dei mezzidi prova richiesti dalla ricorrente (interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA], prova per testi con i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 ed in subordine n. 5, cod. proc. civ. per omessa nomina di CTU, al fine di valutare ed accertare se l'immobile concesso in locazione era idoneo al potenziamento della struttura aziendale di tabaccheria alla luce delle nuove esigenze commerciali (lotterie - scommesse - macchinario per vendita sigarette ore 24-ricariche) e alle nuove norme igienico sanitarie connesse alla agibilità del locale .

2. Il primo motivo è inammissibile.

Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, il motivo deve esplicitare in modo specifico l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione è errata e da esse non può prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità del raggiungimento allo scopo.

In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. (v.

Cass., 11/01/2005,n. 359; il principio di diritto è stato ribadito da Cass., Sez. un., 20/03/2017, n. 7074).

Nel caso di specie il motivo risulta privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata , in quanto fa riferim ento all’esercizio del diritto di recesso ad nutume non tiene conto del fatto che la corte territoriale ha invece espressamente affermato (v. pp. 2 e 3) che nel caso di specie la conduttrice ha esercitato il proprio diritto potestativo di recesso ai sensie per gli effetti dell’art. 27, ultimo comma, della legge 392/1978, e dunque ha argomentato in relazione al recesso per gravi motivi e non al recesso adnutum.

Ne consegue che, per discutere della questione del recesso ad nutum, sarebbe stato necessario censurare detta affermazione della sentenza impugnata, cioè argomentare e dimostrare in questa sede che il recesso – al contrario di quanto ritenuto dalla corte territoriale - era stato esercitato come recessoad nutum.

Per mera completezza, mette conto di rilevare che nella sua motivazione quella corte non ha fatto riferimento al recesso ad nutum quale ratio decidendi , essendosi solo limitata a richiamareil percorso argomentativo del giudice di primo grado, secondo cui il contratto di locazione, su modulo prestampato, recava la clausola che prevedeva la possibilità o meno di recesso anticipato ad nutum, ma le parti non avevano effettuato alcuna opzione grafica (della scelta tra “ha” o “non ha” la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell’art. 27, comma 7, legge 392/1978 astrattamente riconosciuta a favore del conduttore), per cui la clausola dovevaessere considerata tamquam non esset).

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile alla stregua del medesimo principio di diritto richiamato a proposito del primo motivo.

La corte territoriale ha affermato (v. p. 5 della sentenza impugnata) che i motivi dedotti nella lettera di esercizio del recesso concernevano ragioni esistenti già all’atto in cui il contratto ebbe a rinnovarsi per mancata disdetta con riferimento alla data della seconda rinnovazione tacita, applicando l’orientamento di questa Suprema Corte secondo cui in tema di recesso anticipato del conduttore ad uso diverso da quello abitativo, ai sensi dell’art. 27, comma ottavo, legge n. 392 del 1978, quando i gravi motivi sopravvenuti dedotti dal conduttore si sono verificati prima della scadenzadel termine per dare l’utile disdetta alla scadenza naturale del contratto e il conduttore non l’abbia data, tale condotta, interpretata secondo il principio di buona fede, va intesa come rinunzia a far valere in futuro l’incidenza di tali motivi sul sinallagma contrattuale, dei quali può altresì presumersi la non gravità, poiché altrimenti sarebbe stato ragionevole utilizzare il mezzo più rapido per la cessazione del rapporto (Cass., 13/06/2017, n. 14263).

Tale ratio decidendi è dirimente (come testualmente espresso a p. 5 della motivazione: Tanto vale anche per le ulteriori ragioni dedotte dalla conduttrice ) edassorbente rispetto al residuo della motivazione, in quanto vale da sola a sorreggere il rigetto della domanda che la corte territoriale ha ritenuto corretto,condividendo l’avviso del giudice di prime cure.

L’intera motivazione dell’impugnata sentenza è sorretta dalla suindicata ragione del decidere, che tuttavia non è stata specificatamente impugnata dall’odierno ricorrente. 3.1 Il motivo presenta poi un ulteriore profilo di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che viene omessa sia la riproduzione diretta od indiretta, con precisazione della parte corrispondente in questo secondo caso, della lettera di recesso, sia la localizzazione (dunque in violazione di quanto prescritto dalla consolidata giurisprudenza della Corte: a partire da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass., Sez.

Un., n. 28547 del 2008).

4. La ritenuta inammissibilità del secondo motivo, con conseguente consolidarsi della motivazione espressa a pag. 3 della sentenza impugnata, consente di ritenere assorbiti il terzo ed il quarto motivo.

In particolare, riguardo al terzo motivo, è palese che – in disparte che si omette di precisare se e come la mancata ammissione delle prove da parte del primo giudice era stata censurata con l’appello, precisazione necessaria per comprendere se la corte territoriale doveva occuparsene –l’ammissione sarebbe stata inutile, in quanto il loro esito non avrebbe potuto incidere sulla ratiodi cui alla pag. 3.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto.

Condanna la ricorrente a rifondere a lla controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cron. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20203/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Menfi, via Risorgimento, n. 91 ter, presso lo studio del difensore. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA]Anna ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Alcamo, via S. Pellico, n. 49, presso lo studio del difensore. - c ontroricorrente - avversola sentenza n. 2007/2019 della Corte d’ A ppello di Palermo, pubblicata in data 12 novembre 2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi,avverso la sentenza n. 2007/2019 della Corte d'Appello di Palermo, pubblicata il 12 novembre 2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani, che dichiara va l'illegittimità del suo recesso dal contratto di locazione stipulato in data 22 dicembre 2003 con [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di immobile sito in Alcamo, ai sensi dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 392/1978 ed accertava la vigenza del contratto fino alla naturale scadenza del 31 dicembre 2021, giusta rinnovazione tacita del 31 dicembre 2015, condannando essa conduttrice Sangiorgio al pagamento dei canoni maturati dal mese di novembre 2016sino alla data della pronuncia giudiziale. Resiste con controricorso VincenzaLipari. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La ricorrente e la resistentehanno depositato memorie illustrativ e . Considerato che 1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce omesso e/o insufficiente esame su fatti ed elementi decisivi del giudizio ex art. 360 comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ., ed in particolare sulla facoltà della ricorrente di esercitare il diritto di recesso ad nutum dal contratto di locazione ex art. 27 comma 7 della legge 392/1978 con il solo preavviso di mesi sei con lettera raccomandata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1371 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc civ. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge 392 /1978, articolo 27, comma 8, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. . Con il terzo motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente , contraddittoria motivazione sulla ammissione dei mezzidi prova richiesti dalla ricorrente (interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA], prova per testi con i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 ed in subordine n. 5, cod. proc. civ. per omessa nomina di CTU, al fine di valutare ed accertare se l'immobile concesso in locazione era idoneo al potenziamento della struttura aziendale di tabaccheria alla luce delle nuove esigenze commerciali (lotterie - scommesse - macchinario per vendita sigarette ore 24-ricariche) e alle nuove norme igienico sanitarie connesse alla agibilità del locale . 2. Il primo motivo è inammissibile. Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, il motivo deve esplicitare in modo specifico l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione è errata e da esse non può prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità del raggiungimento allo scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. (v. Cass., 11/01/2005,n. 359; il principio di diritto è stato ribadito da Cass., Sez. un., 20/03/2017, n. 7074). Nel caso di specie il motivo risulta privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata , in quanto fa riferim ento all’esercizio del diritto di recesso ad nutume non tiene conto del fatto che la corte territoriale ha invece espressamente affermato (v. pp. 2 e 3) che nel caso di specie la conduttrice ha esercitato il proprio diritto potestativo di recesso ai sensie per gli effetti dell’art. 27, ultimo comma, della legge 392/1978, e dunque ha argomentato in relazione al recesso per gravi motivi e non al recesso adnutum. Ne consegue che, per discutere della questione del recesso ad nutum, sarebbe stato necessario censurare detta affermazione della sentenza impugnata, cioè argomentare e dimostrare in questa sede che il recesso – al contrario di quanto ritenuto dalla corte territoriale - era stato esercitato come recessoad nutum. Per mera completezza, mette conto di rilevare che nella sua motivazione quella corte non ha fatto riferimento al recesso ad nutum quale ratio decidendi , essendosi solo limitata a richiamareil percorso argomentativo del giudice di primo grado, secondo cui il contratto di locazione, su modulo prestampato, recava la clausola che prevedeva la possibilità o meno di recesso anticipato ad nutum, ma le parti non avevano effettuato alcuna opzione grafica (della scelta tra “ha” o “non ha” la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell’art. 27, comma 7, legge 392/1978 astrattamente riconosciuta a favore del conduttore), per cui la clausola dovevaessere considerata tamquam non esset). 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile alla stregua del medesimo principio di diritto richiamato a proposito del primo motivo. La corte territoriale ha affermato (v. p. 5 della sentenza impugnata) che i motivi dedotti nella lettera di esercizio del recesso concernevano ragioni esistenti già all’atto in cui il contratto ebbe a rinnovarsi per mancata disdetta con riferimento alla data della seconda rinnovazione tacita, applicando l’orientamento di questa Suprema Corte secondo cui in tema di recesso anticipato del conduttore ad uso diverso da quello abitativo, ai sensi dell’art. 27, comma ottavo, legge n. 392 del 1978, quando i gravi motivi sopravvenuti dedotti dal conduttore si sono verificati prima della scadenzadel termine per dare l’utile disdetta alla scadenza naturale del contratto e il conduttore non l’abbia data, tale condotta, interpretata secondo il principio di buona fede, va intesa come rinunzia a far valere in futuro l’incidenza di tali motivi sul sinallagma contrattuale, dei quali può altresì presumersi la non gravità, poiché altrimenti sarebbe stato ragionevole utilizzare il mezzo più rapido per la cessazione del rapporto (Cass., 13/06/2017, n. 14263). Tale ratio decidendi è dirimente (come testualmente espresso a p. 5 della motivazione: Tanto vale anche per le ulteriori ragioni dedotte dalla conduttrice ) edassorbente rispetto al residuo della motivazione, in quanto vale da sola a sorreggere il rigetto della domanda che la corte territoriale ha ritenuto corretto,condividendo l’avviso del giudice di prime cure. L’intera motivazione dell’impugnata sentenza è sorretta dalla suindicata ragione del decidere, che tuttavia non è stata specificatamente impugnata dall’odierno ricorrente. 3.1 Il motivo presenta poi un ulteriore profilo di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che viene omessa sia la riproduzione diretta od indiretta, con precisazione della parte corrispondente in questo secondo caso, della lettera di recesso, sia la localizzazione (dunque in violazione di quanto prescritto dalla consolidata giurisprudenza della Corte: a partire da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass., Sez. Un., n. 28547 del 2008). 4. La ritenuta inammissibilità del secondo motivo, con conseguente consolidarsi della motivazione espressa a pag. 3 della sentenza impugnata, consente di ritenere assorbiti il terzo ed il quarto motivo. In particolare, riguardo al terzo motivo, è palese che – in disparte che si omette di precisare se e come la mancata ammissione delle prove da parte del primo giudice era stata censurata con l’appello, precisazione necessaria per comprendere se la corte territoriale doveva occuparsene –l’ammissione sarebbe stata inutile, in quanto il loro esito non avrebbe potuto incidere sulla ratiodi cui alla pag. 3. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto. Condanna la ricorrente a rifondere a lla controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, s
Sentenza Cassazione n. 25266/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris