CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023
Cassazione n. 36675/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica in sede avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 27 maggio 2022 di proscioglimento di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli ai sensi degli artt. 494, 497 bis e 468 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato computo dell'aumento di pena per la riconosciuta recidiva. Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la recidiva contestata e riconosciuta era quella "semplice" che concreta un aggravante non ad effetto speciale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Così deciso, in Roma il 17 luglio 2023.