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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 36675/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica in sede avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 27 maggio 2022 di proscioglimento di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli ai sensi degli artt. 494, 497 bis e 468 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato computo dell'aumento di pena per la riconosciuta recidiva.

Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la recidiva contestata e riconosciuta era quella "semplice" che concreta un aggravante non ad effetto speciale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del PG.

Così deciso, in Roma il 17 luglio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica in sede avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 27 maggio 2022 di proscioglimento di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli ai sensi degli artt. 494, 497 bis e 468 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato computo dell'aumento di pena per la riconosciuta recidiva. Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la recidiva contestata e riconosciuta era quella "semplice" che concreta un aggravante non ad effetto speciale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Così deciso, in Roma il 17 luglio 2023.
Sentenza Cassazione n. 36675/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris