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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 agosto 2025

Cassazione n. 16879/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

02/09/2025 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 2 agosto 2025 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Genova, quale [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da BaraNdyaie, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ai sensi degli artt. 81,secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dallesentenze di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del provvedimento di cumuloemesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nei confronti delricorrente il 23 settembre 2024.2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un’unica doglianza.Con questa censura difensiva, in via principale, si deducevano la violazione di legge e ilvizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, secondocomma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Genova, nel respingere l’istanza di applicazione del vincolo dellacontinuazione invocato nell’interesse del condannato, non aveva tenuto conto dellacorrelazione esistente tra i delitti giudicati dalle decisioni presupposte, attestatadall’omogeneità esecutiva e dalla parziale contiguità temporale che caratterizzavano icomportamenti criminosi presupposti, irragionevolmente disattese in executivis.In via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, si chiedeval’applicazione della disciplina della continuazione per due gruppi di condotte illecite distinte,rispettivamente composti, il primo, dai reati di cui ai punti 1, 2, 5, 6, 8, 12, 13 e 14 delprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti, riguardanti delitti contro il patrimonio, ilsecondo, dai reati di cui ai punti 3, 7, 9, 10 e 11 dello stesso cumulo, riguardanti violazionidella disciplina del testo unico sugli stupefacenti.

Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.2.

Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, conspecifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], ha individuatogli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralitàdi condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione dellacontinuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen.,devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve esseredeliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originariaprogettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristicheessenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n.44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01).L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a unaconcezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, al contrario di quantoriscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], perché, in tal caso, la «reiterazionedella condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e chedal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso edopposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al“favor rei”» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01).La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiutadall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero dicongetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che siritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambitodi un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario eimponga l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, secondo comma, e 671 cod.proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596 - 01; Sez. 5, n.49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).3.

In questa cornice, deve rilevarsi che, per i fatti di reato giudicati alle sentenzeirrevocabili di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del provvedimento dicumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nei confronti diBara [OSCURATO:PERSONA] il 23 settembre 2024, non appaiono soddisfatti i requisiti minimi e indispensabiliper ritenere compiuta un’adeguata verifica sulla sussistenza dell’unicità del disegnocriminoso dedotta dal condannato nella sua originaria istanza esecutiva, presentata alGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova.Occorre, in proposito, precisare che i fatti di reato di cui si controverte, oltre ariguardare condotte illecite connotate da omogeneità tipologica, sia pure parziale, tenutoconto del numero particolarmente elevato di comportamenti criminosi, risultavano accertatein un arco temporale relativamente ristretto, compreso tra gli anni 2020 e 2023.

Di questeconnotazioni di parziale omogeneità, del resto, era ben consapevole la difesa del ricorrente,che, in via subordinata alla richiesta principale, chiedeva che venisse applicata la disciplinadella continuazione per due gruppi di condotte illecite distinte, rispettivamente composti, ilprimo, dalle condotte illecite di cui ai punti 1, 2, 5, 6, 8, 12, 13 e 14 del provvedimento diesecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale diGenova nei confronti del ricorrente il 23 settembre 2024, il secondo, dai reati di cui 3, 7, 9,10 e 11 del cumulo medesimo.Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, a fronte di talidati circostanziali, altamente sintomatici, si limitava ad affermare, in termini oggettivamenteassertivi, che le condotte illecite presupposte non potevano ritenersi espressione di undisegno criminoso preordinato e non erano unificabili, pur in presenza della situazione dievidente contiguità, spaziale e temporale, che connotava tali comportamenti, peraltrodedotta dalla difesa del ricorrente.Ci si limitava, infatti, ad affermare, nell’unico capoverso della motivazione dedicato agliindicatori processuali della preordinazione richiamati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], esplicitatoa pagina 3 della decisione censurata, che, per tali ipotesi di reato, che non venivanorichiamate nemmeno per relationem, il condannato aveva invocato l’applicazione delladisciplina della continuazione, ma non aveva allegato elementi utili a individuare profiliunificanti, rilevanti ai sensi degli artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen., rendendoevidente che la reiterazione di condotte illecite esprimeva uno stile di vita adottatoconsapevolmente dal ricorrente.

Si affermava, in particolare, che le connotazioni dellecondotte illecite oggetto di vaglio esecutivo portavano a «escludere la sussistenza di undisegno criminoso unitario e a ritenere, al contrario, che i reati commessi siano espressionedi una abitualità criminosa e della personalità dell’imputato, incapace di rispettare l’operatodell’Autorità».[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, dunque, non dava adeguato conto del fatto che le condotteillecite presupposte riguardavano comportamenti criminosi tipologicamente omogenei –quantomeno per le macroaree relative ai reati contro il patrimonio, riguardanti i punti 1, 2, 5,6, 8, 12, 13 e 14 del provvedimento di cumulo presupposto, nonché alle violazioni del testounico sugli stupefacenti di cui ai punti 3, 7, 9, 10 e 11 dello stesso provvedimento – ed eranostati commessi in un contesto spaziale e temporale, che, tenuto conto del numero elevato direati oggetto di verifica, poteva ritenersi connotato da contiguità.Su questi, fondamentali, dati circostanziali, invero, si imponeva una verificagiurisdizionale approfondita del compendio processuale, finalizzata a escludere che lacontiguità spaziale, temporale e criminale, sia pure parziale, che, quantomeno in apparenza,connotava le ipotesi di reato oggetto del provvedimento di cumulo del 23 settembre 2024, dacui traeva origine il presente procedimento, non consentiva di prefigurare la preordinazionecriminosa dedotta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e671 cod. proc. pen.

Le deduzioni difensive, infatti, non potevano ritenersi smentite, sic etsimpliciter, attraverso l’utilizzo delle argomentazioni meramente assertive e svincolate dalleemergenze processuali esplicitate nel provvedimento censurato, con cui, peraltro, il Giudicedell’esecuzione non si confrontava (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, cit.; Sez. 5, n.49476 del 25/09/2009, Notaro, cit.).

4. Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguenterinvio al Tribunale di Genova - Ufficio G.I.P. per un nuovo esame, che dovrà essere eseguitoin conformità dei principi di diritto che si sono enunciati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova - UfficioG.I.P., in diversa persona fisica.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02/09/2025 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 2 agosto 2025 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Genova, quale [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da BaraNdyaie, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ai sensi degli artt. 81,secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dallesentenze di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del provvedimento di cumuloemesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nei confronti delricorrente il 23 settembre 2024.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un’unica doglianza.Con questa censura difensiva, in via principale, si deducevano la violazione di legge e ilvizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, secondocomma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Genova, nel respingere l’istanza di applicazione del vincolo dellacontinuazione invocato nell’interesse del condannato, non aveva tenuto conto dellacorrelazione esistente tra i delitti giudicati dalle decisioni presupposte, attestatadall’omogeneità esecutiva e dalla parziale contiguità temporale che caratterizzavano icomportamenti criminosi presupposti, irragionevolmente disattese in executivis.In via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, si chiedeval’applicazione della disciplina della continuazione per due gruppi di condotte illecite distinte,rispettivamente composti, il primo, dai reati di cui ai punti 1, 2, 5, 6, 8, 12, 13 e 14 delprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti, riguardanti delitti contro il patrimonio, ilsecondo, dai reati di cui ai punti 3, 7, 9, 10 e 11 dello stesso cumulo, riguardanti violazionidella disciplina del testo unico sugli stupefacenti. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, conspecifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], ha individuatogli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralitàdi condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione dellacontinuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen.,devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve esseredeliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originariaprogettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristicheessenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n.44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01).L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a unaconcezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, al contrario di quantoriscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], perché, in tal caso, la «reiterazionedella condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e chedal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso edopposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al“favor rei”» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01).La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiutadall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero dicongetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che siritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambitodi un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario eimponga l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, secondo comma, e 671 cod.proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596 - 01; Sez. 5, n.49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).3. In questa cornice, deve rilevarsi che, per i fatti di reato giudicati alle sentenzeirrevocabili di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del provvedimento dicumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nei confronti diBara [OSCURATO:PERSONA] il 23 settembre 2024, non appaiono soddisfatti i requisiti minimi e indispensabiliper ritenere compiuta un’adeguata verifica sulla sussistenza dell’unicità del disegnocriminoso dedotta dal condannato nella sua originaria istanza esecutiva, presentata alGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova.Occorre, in proposito, precisare che i fatti di reato di cui si controverte, oltre ariguardare condotte illecite connotate da omogeneità tipologica, sia pure parziale, tenutoconto del numero particolarmente elevato di comportamenti criminosi, risultavano accertatein un arco temporale relativamente ristretto, compreso tra gli anni 2020 e 2023. Di questeconnotazioni di parziale omogeneità, del resto, era ben consapevole la difesa del ricorrente,che, in via subordinata alla richiesta principale, chiedeva che venisse applicata la disciplinadella continuazione per due gruppi di condotte illecite distinte, rispettivamente composti, ilprimo, dalle condotte illecite di cui ai punti 1, 2, 5, 6, 8, 12, 13 e 14 del provvedimento diesecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale diGenova nei confronti del ricorrente il 23 settembre 2024, il secondo, dai reati di cui 3, 7, 9,10 e 11 del cumulo medesimo.Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, a fronte di talidati circostanziali, altamente sintomatici, si limitava ad affermare, in termini oggettivamenteassertivi, che le condotte illecite presupposte non potevano ritenersi espressione di undisegno criminoso preordinato e non erano unificabili, pur in presenza della situazione dievidente contiguità, spaziale e temporale, che connotava tali comportamenti, peraltrodedotta dalla difesa del ricorrente.Ci si limitava, infatti, ad affermare, nell’unico capoverso della motivazione dedicato agliindicatori processuali della preordinazione richiamati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], esplicitatoa pagina 3 della decisione censurata, che, per tali ipotesi di reato, che non venivanorichiamate nemmeno per relationem, il condannato aveva invocato l’applicazione delladisciplina della continuazione, ma non aveva allegato elementi utili a individuare profiliunificanti, rilevanti ai sensi degli artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen., rendendoevidente che la reiterazione di condotte illecite esprimeva uno stile di vita adottatoconsapevolmente dal ricorrente. Si affermava, in particolare, che le connotazioni dellecondotte illecite oggetto di vaglio esecutivo portavano a «escludere la sussistenza di undisegno criminoso unitario e a ritenere, al contrario, che i reati commessi siano espressionedi una abitualità criminosa e della personalità dell’imputato, incapace di rispettare l’operatodell’Autorità».[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, dunque, non dava adeguato conto del fatto che le condotteillecite presupposte riguardavano comportamenti criminosi tipologicamente omogenei –quantomeno per le macroaree relative ai reati contro il patrimonio, riguardanti i punti 1, 2, 5,6, 8, 12, 13 e 14 del provvedimento di cumulo presupposto, nonché alle violazioni del testounico sugli stupefacenti di cui ai punti 3, 7, 9, 10 e 11 dello stesso provvedimento – ed eranostati commessi in un contesto spaziale e temporale, che, tenuto conto del numero elevato direati oggetto di verifica, poteva ritenersi connotato da contiguità.Su questi, fondamentali, dati circostanziali, invero, si imponeva una verificagiurisdizionale approfondita del compendio processuale, finalizzata a escludere che lacontiguità spaziale, temporale e criminale, sia pure parziale, che, quantomeno in apparenza,connotava le ipotesi di reato oggetto del provvedimento di cumulo del 23 settembre 2024, dacui traeva origine il presente procedimento, non consentiva di prefigurare la preordinazionecriminosa dedotta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e671 cod. proc. pen. Le deduzioni difensive, infatti, non potevano ritenersi smentite, sic etsimpliciter, attraverso l’utilizzo delle argomentazioni meramente assertive e svincolate dalleemergenze processuali esplicitate nel provvedimento censurato, con cui, peraltro, il Giudicedell’esecuzione non si confrontava (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, cit.; Sez. 5, n.49476 del 25/09/2009, Notaro, cit.). 4. Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguenterinvio al Tribunale di Genova - Ufficio G.I.P. per un nuovo esame, che dovrà essere eseguitoin conformità dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova - UfficioG.I.P., in diversa persona fisica.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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