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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38486/2024

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la seguente oggi, 21 OTT. 2624 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli; [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico del medesimo; Luan avverso la sentenza del 20/09/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava parzialmente la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 maggio 2020, escludendo la contestata recidiva e rideterminando la pena finale relativa al reato di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un solo motivo di impugnazione. 3.Deduce la violazione di legge processuale per la mancata applicazione della fattispecie di non punibilità dell'art. 131 bis c.p., pur sussistendone i requisiti e pur dovendo il giudice procedere anche d'ufficio al relativo riconoscimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte e come ripreso dal ricorrente, l'art. 129 cod. proc. pen., dedicato nella rubrica all'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, pur non facendo menzione dell'ipotesi in cui ricorra una causa di non punibilità, integra comunque una norma di "portata generale, sistemica.

Essa, come già ritenuto dalle Sezioni unite (Sez.

U, n. 12283 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230529), non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone l'esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio".

In altri termini alla luce dell'indicato ruolo sistemico, l'articolo citato consente l'adozione di tutte le formule di proscioglimento.

Purtuttavía, con particolare riferimento alla fattispecie ex art. 131 bis cod. proc. pen., qui in rilievo, non può trascurarsi il dato per cui tale articolo ha introdotto un nuovo istituto di diritto sostanziale - la causa di esclusione della punibilità per la speciale tenuità del fatto di reato -, per il cui riconoscimento è richiesto un apprezzamento volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma, che come tale presuppone una analisi attenta e articolata, rispetto alla quale le ponderazioni sull'esistenza dei presupposti essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità in parola sono caratterizzate da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito (Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659001; Sez.7, n.37353 del 21/07/2016, Feletti; Sez.7, n.36719 del 14/07/2016, Virlan).

E' stato in tal senso precisato che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza.

Si tratta di ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito e che sono conseguentemente espresse in motivazione, magari in guisa implicita.

Tale ricostruzione dell'istituto trova ulteriore conferma nella necessità di compiere le valutazioni di cui si discute alla luce dell'art. 133, primo comma, cod. pen.

Il richiamo mette in campo, oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa.

2. Alla luce di quanto sinora osservato, appare evidente che la portata fattuale dell'analisi che si impone con la fattispecie in esame, a carico del giudice e nel contraddittorio tra le parti, impedisce, in assenza - come nel caso in esame - di ogni interlocuzione proposta ex art. 131 bis cod. ppzoc. pen. dall'interessato nel giudizio di appello, di rinvenire un vizio di violazione di legge, alla stessa stregua di quanto astrattamente prospettabile, invece, nel caso, anche esso sussumibile in ipotesi nell'ambito dell'art. 129 cod. proc. pen., di intervenuta estinzione per prescrizione del reato: trattandosi, al contrario, di un caso suscettibile di connotarsi secondo caratteri di obiettività e indiscutibilità, che in quanto tali sono alla base di un vizio di violazione di legge processuale, come dedotto in ricorso.

3. In altri termini, la rilevabilità di ufficio, da parte del giudice, ex art. 129 cod. proc. pen., della speciale tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p.ok, per come intrinsecamente connotata in termini fattuali e valutativi, non coincide necessariamente con un obbligo, processualmente sanzionabile, dello stesso, di pronunziare su tale questione anche in assenza di conforme sollecitazione di parte.

4. A tanto deve aggiungersi anche il costante insegnamento di legittimità secondo il quale si è negato che la causa di esclusione della punibilità in argomento possa essere dedotta per la prima volta in cassazione, se la disposizione dell'art. 131-bis cod. pen. era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (in questo senso Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; conf.

Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275782 Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789).

5. Va infine osservato, per completezza, che con il ricorso la difesa ha affrontato nell'atto di impugnazione esclusivamente il tema della 'particolare tenuità dell'offesa' senza nulla indicare o allegare in ordine alla non abitualità del comportamento tenuto dell'imputato a fronte della recidiva riconosciuta.

6. Il ricorso va, dunque, rigettato con condanna del ricorrente al pagannento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente oggi, 21 OTT. 2624 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli; [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico del medesimo; Luan avverso la sentenza del 20/09/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava parzialmente la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 maggio 2020, escludendo la contestata recidiva e rideterminando la pena finale relativa al reato di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un solo motivo di impugnazione. 3.Deduce la violazione di legge processuale per la mancata applicazione della fattispecie di non punibilità dell'art. 131 bis c.p., pur sussistendone i requisiti e pur dovendo il giudice procedere anche d'ufficio al relativo riconoscimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte e come ripreso dal ricorrente, l'art. 129 cod. proc. pen., dedicato nella rubrica all'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, pur non facendo menzione dell'ipotesi in cui ricorra una causa di non punibilità, integra comunque una norma di "portata generale, sistemica. Essa, come già ritenuto dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230529), non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone l'esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio". In altri termini alla luce dell'indicato ruolo sistemico, l'articolo citato consente l'adozione di tutte le formule di proscioglimento. Purtuttavía, con particolare riferimento alla fattispecie ex art. 131 bis cod. proc. pen., qui in rilievo, non può trascurarsi il dato per cui tale articolo ha introdotto un nuovo istituto di diritto sostanziale - la causa di esclusione della punibilità per la speciale tenuità del fatto di reato -, per il cui riconoscimento è richiesto un apprezzamento volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma, che come tale presuppone una analisi attenta e articolata, rispetto alla quale le ponderazioni sull'esistenza dei presupposti essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità in parola sono caratterizzate da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito (Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659001; Sez.7, n.37353 del 21/07/2016, Feletti; Sez.7, n.36719 del 14/07/2016, Virlan). E' stato in tal senso precisato che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza. Si tratta di ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito e che sono conseguentemente espresse in motivazione, magari in guisa implicita. Tale ricostruzione dell'istituto trova ulteriore conferma nella necessità di compiere le valutazioni di cui si discute alla luce dell'art. 133, primo comma, cod. pen. Il richiamo mette in campo, oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa. 2. Alla luce di quanto sinora osservato, appare evidente che la portata fattuale dell'analisi che si impone con la fattispecie in esame, a carico del giudice e nel contraddittorio tra le parti, impedisce, in assenza - come nel caso in esame - di ogni interlocuzione proposta ex art. 131 bis cod. ppzoc. pen. dall'interessato nel giudizio di appello, di rinvenire un vizio di violazione di legge, alla stessa stregua di quanto astrattamente prospettabile, invece, nel caso, anche esso sussumibile in ipotesi nell'ambito dell'art. 129 cod. proc. pen., di intervenuta estinzione per prescrizione del reato: trattandosi, al contrario, di un caso suscettibile di connotarsi secondo caratteri di obiettività e indiscutibilità, che in quanto tali sono alla base di un vizio di violazione di legge processuale, come dedotto in ricorso. 3. In altri termini, la rilevabilità di ufficio, da parte del giudice, ex art. 129 cod. proc. pen., della speciale tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p.ok, per come intrinsecamente connotata in termini fattuali e valutativi, non coincide necessariamente con un obbligo, processualmente sanzionabile, dello stesso, di pronunziare su tale questione anche in assenza di conforme sollecitazione di parte. 4. A tanto deve aggiungersi anche il costante insegnamento di legittimità secondo il quale si è negato che la causa di esclusione della punibilità in argomento possa essere dedotta per la prima volta in cassazione, se la disposizione dell'art. 131-bis cod. pen. era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (in questo senso Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; conf. Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275782 Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789). 5. Va infine osservato, per completezza, che con il ricorso la difesa ha affrontato nell'atto di impugnazione esclusivamente il tema della 'particolare tenuità dell'offesa' senza nulla indicare o allegare in ordine alla non abitualità del comportamento tenuto dell'imputato a fronte della recidiva riconosciuta. 6. Il ricorso va, dunque, rigettato con condanna del ricorrente al pagannento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorr
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