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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 09970/2025

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Brasile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 3/10/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Bologna dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Parma che, in data 6/3/2024, in esito a giudizio abbreviato, l'aveva dichiarata responsabile del delitto di cui all'art. 629 cod.pen., condannandola alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la falsa applicazione dell'art. 420, comma 2ter, cod.proc.pen.; 2.2 il difetto di motivazione con riguardo alla responsabilità dell'imputata in quanto fondata sulle sole dichiarazioni della p.o. in assenza del requisito della minaccia; 2.3 la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da motivi generici o non consentiti.

La Corte territoriale ha pronunziato declaratoria d'inammissibilità dell'appello correttamente argomentando la tardività dell'impugnazione, evidenziando che, per effetto dell'accesso al rito alternativo ex art. 438 cod.proc.pen., l'imputata doveva essere considerata presente con conseguente impossibilità di applicare la dilazione prevista dall'art. 585, comma ibis, per il solo imputato assente (in tal senso, tra molte, Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Rv. 287199-01; Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332 - 01).

Il difensore con il primo motivo ha denunziato la falsa applicazione dell'art. 420,comma 2ter, cod.proc.pen. senza alcuna indicazione delle ragioni a sostegno della censura con conseguente violazione dell'art. 581, comma 1, lett. d) cod.proc.pen. 3.1 Gli ulteriori motivi che concernono profili relativi alla valutazione delle prove e all'apparato circostanziale sono preclusi, stante l'interruzione della catena devolutiva prodotta dalla declaratoria di cui all'ordinanza impugnata, che ha accertato l'insussistenza delle condizioni per l'instaurazione del giudizio d'appello e la conseguente irrevocabilità della pronunzia di primo grado.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 30 Gennaio 2025 Sentenza a motivaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Brasile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 3/10/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Bologna dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Parma che, in data 6/3/2024, in esito a giudizio abbreviato, l'aveva dichiarata responsabile del delitto di cui all'art. 629 cod.pen., condannandola alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la falsa applicazione dell'art. 420, comma 2ter, cod.proc.pen.; 2.2 il difetto di motivazione con riguardo alla responsabilità dell'imputata in quanto fondata sulle sole dichiarazioni della p.o. in assenza del requisito della minaccia; 2.3 la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da motivi generici o non consentiti. La Corte territoriale ha pronunziato declaratoria d'inammissibilità dell'appello correttamente argomentando la tardività dell'impugnazione, evidenziando che, per effetto dell'accesso al rito alternativo ex art. 438 cod.proc.pen., l'imputata doveva essere considerata presente con conseguente impossibilità di applicare la dilazione prevista dall'art. 585, comma ibis, per il solo imputato assente (in tal senso, tra molte, Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Rv. 287199-01; Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332 - 01). Il difensore con il primo motivo ha denunziato la falsa applicazione dell'art. 420,comma 2ter, cod.proc.pen. senza alcuna indicazione delle ragioni a sostegno della censura con conseguente violazione dell'art. 581, comma 1, lett. d) cod.proc.pen. 3.1 Gli ulteriori motivi che concernono profili relativi alla valutazione delle prove e all'apparato circostanziale sono preclusi, stante l'interruzione della catena devolutiva prodotta dalla declaratoria di cui all'ordinanza impugnata, che ha accertato l'insussistenza delle condizioni per l'instaurazione del giudizio d'appello e la conseguente irrevocabilità della pronunzia di primo grado. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 30 Gennaio 2025 Sentenza a motivaz
Sentenza Cassazione n. 09970/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris