CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 1987
Cassazione n. 28695/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1987 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 38213/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 337 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla qualificazione giuridica del fatto, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, alla dosimetria della pena, Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, quanto alla invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., non dedotto in appello e, quanto agli altri, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara ina P.Q.M