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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2021

Cassazione n. 41790/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 19 dicembre 2020 del Tribunale di Gorizia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata di 200 giorni all'esito della determinazione delle pene concorrenti ex art. 657 cod. proc. pen., evidenziando che non vi erano periodi di pena da scomputare a titolo di liberazione anticipata.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza della legge penale, con riferimento agli artt. 125, comma 3, 663, comma 1, e 657, comma 4, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione allo scopo di decidere sulla richiesta di liberazione anticipata, avrebbe omesso di computare il periodo di pena espiata dal condannato successivamente alla commissione dei reati di cui ai numeri 1) (risalente al 27 settembre 2004) e n. 3 (risalente al 4 febbraio 2004) del cumulo in corso di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

L'ordinanza impugnata, per motivare il rigetto dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA], si è limitata ad affermare che «l'istanza predetta non è da accogliersi, non essendovi più alcunché da scomputarsi a titolo dì liberazione anticipata non sussistendone nella fattispecie i presupposti ai sensi di quanto previsto dall'art. 657, co.

I, II e IV c.p.p.», senza aggiungere altro, omettendo di offrire una sia pur minima valutazione circa le risultanze agli atti.

Nel caso in esame, pertanto, le doglianze esposte dal ricorrente e, ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato, evidenziano profili di vera e propria apparenza motivazionale, nell'ambito di un contesto espressivo che, in effetti, non svolge con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici e storici dell'iter dimostrativo.

Va ricordato, infatti che la motivazione non consiste in una mera espressione di risultato ma in un atto che sia capace di dare conto dell'effettivo apprezzamento delle circostanze probatorie da parte del soggetto giudicante.

Motivare, pertanto, è attività complessa non riducibile a vuote formule di stile e consistente in una chiara esplicazione delle ragioni che, in fatto come in diritto, consentono di sostenere la decisione.Se, pertanto, non può dirsi indispensabile la riproduzione formale delle fonti dimostrative (potendo essere operata una sintesi ragionata dei loro contenuti), ciò che non può mai mancare è la chiara e precisa attribuzione a dette fonti di un valore dimostrativo, capace di risolvere la quaestio facti nei termini imposti dalle questioni giuridiche che si intendono risolvere.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia.

Così deciso il 22/06/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 19 dicembre 2020 del Tribunale di Gorizia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata di 200 giorni all'esito della determinazione delle pene concorrenti ex art. 657 cod. proc. pen., evidenziando che non vi erano periodi di pena da scomputare a titolo di liberazione anticipata. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza della legge penale, con riferimento agli artt. 125, comma 3, 663, comma 1, e 657, comma 4, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione allo scopo di decidere sulla richiesta di liberazione anticipata, avrebbe omesso di computare il periodo di pena espiata dal condannato successivamente alla commissione dei reati di cui ai numeri 1) (risalente al 27 settembre 2004) e n. 3 (risalente al 4 febbraio 2004) del cumulo in corso di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata, per motivare il rigetto dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA], si è limitata ad affermare che «l'istanza predetta non è da accogliersi, non essendovi più alcunché da scomputarsi a titolo dì liberazione anticipata non sussistendone nella fattispecie i presupposti ai sensi di quanto previsto dall'art. 657, co. I, II e IV c.p.p.», senza aggiungere altro, omettendo di offrire una sia pur minima valutazione circa le risultanze agli atti. Nel caso in esame, pertanto, le doglianze esposte dal ricorrente e, ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato, evidenziano profili di vera e propria apparenza motivazionale, nell'ambito di un contesto espressivo che, in effetti, non svolge con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici e storici dell'iter dimostrativo. Va ricordato, infatti che la motivazione non consiste in una mera espressione di risultato ma in un atto che sia capace di dare conto dell'effettivo apprezzamento delle circostanze probatorie da parte del soggetto giudicante. Motivare, pertanto, è attività complessa non riducibile a vuote formule di stile e consistente in una chiara esplicazione delle ragioni che, in fatto come in diritto, consentono di sostenere la decisione.Se, pertanto, non può dirsi indispensabile la riproduzione formale delle fonti dimostrative (potendo essere operata una sintesi ragionata dei loro contenuti), ciò che non può mai mancare è la chiara e precisa attribuzione a dette fonti di un valore dimostrativo, capace di risolvere la quaestio facti nei termini imposti dalle questioni giuridiche che si intendono risolvere. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia. Così deciso il 22/06/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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