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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05544/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N.R.G. 37042/2025 Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con unico motivo, una generica inosservanza delle norme di legge e un vizio motivazionale.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo in questione è manifestamente infondato, in quanto assoluta- mente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo.

Lo stesso, in particolare, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indica- zione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Il motivo è, poi, manifestamente infondato in quanto deduce difetto, contrad- dittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravarne di merito hanno valorizzato la testimonianza dell'agente di polizia, quale fonte di prova attendibile ai fini dell'affermazione della responsa- bilità penale dell'imputato.

Il soggetto, colto nell'attività di parcheggiatore abusivo e identificato nel ricorrente, risultava destinatario di precedenti specifici, accertati con decreto penale di condanna, nonché di un provvedimento ti DACUR emesso dal Questore di Napoli, della durata di anni due.

Su tali elementi la Corte di appello ha fondato l'affermazione della penale responsabilità, procedendo alla condanna per il reato contestato, previa conces- sione delle circostanze attenuanti generiche.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sen. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese lel procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N.R.G. 37042/2025 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N.R.G. 37042/2025 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con unico motivo, una generica inosservanza delle norme di legge e un vizio motivazionale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo in questione è manifestamente infondato, in quanto assoluta- mente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indica- zione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Il motivo è, poi, manifestamente infondato in quanto deduce difetto, contrad- dittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravarne di merito hanno valorizzato la testimonianza dell'agente di polizia, quale fonte di prova attendibile ai fini dell'affermazione della responsa- bilità penale dell'imputato. Il soggetto, colto nell'attività di parcheggiatore abusivo e identificato nel ricorrente, risultava destinatario di precedenti specifici, accertati con decreto penale di condanna, nonché di un provvedimento ti DACUR emesso dal Questore di Napoli, della durata di anni due. Su tali elementi la Corte di appello ha fondato l'affermazione della penale responsabilità, procedendo alla condanna per il reato contestato, previa conces- sione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sen. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese lel procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N.R.G. 37042/2025 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. C
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