CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2021
Cassazione n. 38992/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ktelsentile_le_amelusiani_ctel-P-G. Rilevato in fatto 1. Con sentenza in data 21 aprile 2021 il G.i.p. del Tribunale di Milano applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA]Adamo, a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione in relazione ai reati, unificati per continuazione, di cui agli artt. 612-bis, 610 e 423 cod. pen., contestatigli per avere compiuto atti persecutori in danno della ex compagna, [OSCURATO:PERSONA], per avere commesso violenza privata in danno di [OSCURATO:PERSONA], ex compagno della donna e per avere incendiato l'autovettura di quest'ultimo. 2. Ricorre per cassazione D'Adamo a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata per erronea qualificazione del fatto di cui al capo c) ai sensi dell'art. 423 cod. pen., anzichè dell'art. 424 cod. pen. e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, l'azione incendiaria si collocava in un contesto di condotte persecutorie in danno della Migliore e del suo ex marito che era intervenuto in sua difesa, per cui le ragioni sottese al danneggiamento dell'autovettura erano correlate ad un intento ritorsivo e non alla volontà di provocare un incendio. A riprova della fondatezza di tale assunto il Giudice ha riconosciuto la continuazione tra tutti i reati contestati, mentre se il fatto fosse inquadrabile nella fattispecie astratta di cui all'art. 423 cod. pen. non avrebbe potuto ravvisare l'unicità del disegno criminoso, dal che discende anche la contraddittorietà della motivazione della sentenza. Nel caso in esame non sussiste l'elemento psicologico del delitto di incendio ossia il dolo generico di cagionare l'evento con fiamme che tendono a propagarsi in modo da porre in pericolo la pubblica incolumità. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.La sentenza impugnata ha recepito l'accordo delle parti e nel corpo della sintetica motivazione ha affermato la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti di reato come riportata nelle imputazioni e del calcolo della pena, frutto della considerazione dell'episodio commesso in data 16 gennaio 2021, che aveva distrutto, dandole fuoco, l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], quale incendio secondo la nozione dettata dall'art. 423 cod. pen.. La parte motiva della sentenza esplicita la condivisione dell'ipotesi accusatoria e l'unificabilità dei reati nel vincolo della continuazione in quanto espressione dell'intento dell'imputato di vendicarsi della ex convivente per l'interruzione della loro relazione, che egli non aveva accettato.1.1 La natura di sentenza emessa all'esito di procedimento celebrato col rito alternativo patteggiato non consente di derogare agli oneri di verifica della correttezza giuridica dell'accordo raggiunto tra le parti. Infatti, secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, sebbene la motivazione della sentenza di applicazione di pena possa essere meno approfondita rispetto a quanto preteso nel processo dibattimentale o a rito abbreviato in dipendenza della specialità del rito prescelto, caratterizzato da una pattuizione sulla pena e sui passaggi del procedimento di computo, frutto del potere dispositivo delle parti, dal che discende il sostanziale esonero dall'obbligo di giustificazione sui punti non controversi della decisione (ex plurimis: sez. 4, ord. n. 33214 del 2/07/2013, [OSCURATO:PERSONA], rv. 256071; sez. 6, n. 42837 del 14/05/2013, Zaccaria, rv. 257146; sez. 6, n. 5027 del 2/02/2012, Filippi, rv. 251791; sez. 4, n. 31392 del 21/04/2010, Amariei, rv. 248198; sez. 2, ord. n. 40519 del 12/10/2005, Scafidi, rv. 232844), tale semplificazione non riguarda però l'esposizione delle ragioni che hanno indotto il giudice ad avvallare l'accordo negoziale (sez. 2, n. 6859 del 21/01/2015, Corvi, rv. 262573; sez. 4, n. 31392 del 21/04/2010, Amariei, rv. 248198), né autorizza il recepimento di una concorde determinazione che contempli la violazione delle norme di legge e dei principi dell'ordinamento, oppure l'applicazione di pena illegale, calcolata in difformità dei parametri edittali o comunque dei criteri vincolanti per la commisurazione della pena (sez. 2, n. 7683 del 27/01/2015, Duric e altri, rv. 263431; sez. F, n. 38566 del 26/08/2014, Yossef, rv. 261468; sez. 6, n. 44909 del 30/10/2013, Elmezleni, rv. 257152; sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, rv. 228047). 1.2 Tale orientamento non ha subito modifiche a seguito della riforma del processo penale, introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., stabilisce che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". La nuova disposizione esclude testualmente la possibilità di far valere vizi che attengano alla motivazione della sentenza di patteggiamento, potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate. 1.3 I superiori principi interpretativi non sono evocati correttamente nel caso specifico, poiché la sentenza impugnata, nel riconoscere la fattispecie di cui all'art. 2 423 cod. pen., ha fatto riferimento agli atti di indagine, alle informative dei Carabinieri, alle sommarie informazioni testimoniali rilasciate dalle persone offese e da altri testi, agli accertamenti compiuti sull'incendio della autovettura di Negri. Ebbene, per contrastare il giudizio qualificatorio espresso in sentenza il ricorso si appunta sul movente della condotta, sostenendo che questa era stata voluta a fini ritorsivi per punire Negri in quanto intervenuto a tutela della ex moglie contro le azioni persecutorie poste in essere dall'imputato. Da tale prospettazione dovrebbe discendere la carenza dell'elemento soggettivo del delitto di incendio, ma in realtà il ricorrente mostra di confondere il movente con la componente psicologica tipica pretesa dalla norma incriminatrice. Il movente costituisce la spinta emotiva che ha indotto a violare la disposizione di legge e va distinto dal dolo, che è elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell'evento, ossia la coscienza dell'azione e la libera volontà di compierla (Sez. 1, n. 466 del 11/11/1993, dep. 1994, P.m. in proc. Hasani ed altro, Rv. 196106). Non ignora il Collegio che, secondo la lezione interpretativa di questa Corte, i delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all'elemento psicologico: il primo è connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità; il secondo si realizza con il dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento (Sez. 1 , n. 29294 del 17/05/2019, Feno, Rv. 276402). Tuttavia, nulla indica, nemmeno quanto argomentato in ricorso, che nel caso di specie il fatto di reato sia sussumibile nella fattispecie di danneggiamento seguito da incendio; il mero intento vendicativo di per sé non implica in via necessitata ed automatica che la sua realizzazione passi attraverso un danneggiamento, essendo egualmente compatibile anche con un incendio in senso proprio, ossia con fenomeno distruttivo di non facile contenimento e propagabile, secondo i caratteri pretesi dall'art. 423 cod. pen.. 1.4 Inoltre, va ricordato che per le sentenze di patteggiamento l'erronea qualificaziorìe giuridica del fatto è deducibile nel giudizio di legittimità soltanto quando il vizio sia manifesto e riscontrabile con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg in proc. Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Pg in proc Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti in tale impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende