CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 49910/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Salvatore ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato il fatto contestato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena e confermando nel resto la sentenza appellata; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017, essendo stato proposto, infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 1 comma 54 I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che alla inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]