CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 luglio 2022
Cassazione n. 42523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso per la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso/ C.0,,) 62,u i ro 11 i SC,1,i14 ni pq ; Z,1 13 L. 1.i .,f3'? ty, zpio i sj.A. dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro il 23 settembre 2019 con la quale Vincenzo MONTELEONE è stato giudicato responsabile del reato di cui all'art. 76, comma 3, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per avere violato il provvedimento emesso dal Questore di Catanzaro in data 20 gennaio 2016 che gli faceva divieto di fare ritorno nel Comune di Catanzaro, ivi essendo stato rinvenuto in data 17 maggio 2017, condannandolo alla pena di mesi due di arresto. 2. [OSCURATO:PERSONA] MONTELEONE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'omessa risposta alla censura, ritualmente formulata nei motivi di appello, in merito alla assenza, nel provvedimento del Questore, della intimazione di fare rientro nel luogo di residenza, in difetto del quale il provvedimento amministrativo è illegittimo, tanto che non risulta integrata la fattispecie tipica prevista dalla legge. 3. Il ricorso non è inammissibile, sicché si deve rilevare l'estinzione del reato per prescrizione. 3.1. Si deve dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di misure di prevenzione, l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159» (ex multis: Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278821)». La sentenza impugnata è del tutto priva di risposta alla questione, che la difesa aveva tempestivamente denunciato con l'atto di appello e con le conclusioni scritte, dell'esistenza delle due distinte previsioni (divieto di ritornare in un determinato comune; rinvio alla residenza). L'atto amministrativo, che la difesa allega per il principio di autosufficienza del ricorso, contiene, infatti, una formula ellittica che ordina alla pubblica sicurezza di rimpatriare il prevenuto alla residenza all'atto della notificazione del provvedimento. 3.2. La questione posta dalla difesa, proprio in ragione del contenuto del provvedimento amministrativo, richiedeva una puntuale risposta che, nel caso di specie, il giudice di appello ha omesso di fornire, limitandosi ad asserire la conformità al tipo legale. 3.3. Peraltro, l'eventuale infondatezza della doglianza, che dovesse essere rilevata in questa sede, non esonera il Collegio dal rilevare immediatamente l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Va dunque dichiarata l'estinzione del reato alla data del 17 luglio 2022, anche tenuto conto della sospensione disposta in primo grado. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.