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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 00624/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città, in data 24 gennaio 2020, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen., commesso il 20 luglio 2019, ritenuta ed applicata all'imputato la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale,

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse del Raucci è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione, in ordine al diniego di disapplicazione della contestata recidiva e di concessione delle circostanze attenuanti generiche

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Invero, la motivazione esibita dalla Corte territoriale, in punto di mancata esclusione della recidiva, risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione del fatto di falsità in dichiarazioni circa la propria identità personale, posto in essere dal ricorrente, è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della sua condotta e della sua più accentuata pericolosità sociale: segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che il nuovo illecito costituiva l'epifenomeno di una pervicace dimestichezza con il crimine, dimostrata dal Raucci ricadendo nel reato solo dopo tre anni dall'ultima sentenza passata in giudicato e, finanche, dopo avere patito l'esecuzione della pena, ciò comprovando la totale assenza di revisione critica del proprio operato.

Si tratta, dunque, di accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.

3.2. La Corte territoriale ha, poi, ben spiegato come le circostanze attenuanti generiche non potessero essere riconosciute all'imputato in ragione della non spontaneità della confessione rassegnata, della non episodicità dell'agire illecito e dei suoi significativi precedenti penali, e delle modalità della condotta, atteso che le false dichiarazioni circa la propria identità personale erano state dal Raucci ribadite anche dopo che le stesse erano state riportate nella denuncia di smarrimento della carta d'identità.

L'opposto diniego è, dunque, in linea con l'ermeneusi di questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Rv. 256172).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r Pal i Akm,„ DEPOSITi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città, in data 24 gennaio 2020, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen., commesso il 20 luglio 2019, ritenuta ed applicata all'imputato la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale, 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse del Raucci è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione, in ordine al diniego di disapplicazione della contestata recidiva e di concessione delle circostanze attenuanti generiche 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Invero, la motivazione esibita dalla Corte territoriale, in punto di mancata esclusione della recidiva, risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione del fatto di falsità in dichiarazioni circa la propria identità personale, posto in essere dal ricorrente, è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della sua condotta e della sua più accentuata pericolosità sociale: segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che il nuovo illecito costituiva l'epifenomeno di una pervicace dimestichezza con il crimine, dimostrata dal Raucci ricadendo nel reato solo dopo tre anni dall'ultima sentenza passata in giudicato e, finanche, dopo avere patito l'esecuzione della pena, ciò comprovando la totale assenza di revisione critica del proprio operato. Si tratta, dunque, di accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità. 3.2. La Corte territoriale ha, poi, ben spiegato come le circostanze attenuanti generiche non potessero essere riconosciute all'imputato in ragione della non spontaneità della confessione rassegnata, della non episodicità dell'agire illecito e dei suoi significativi precedenti penali, e delle modalità della condotta, atteso che le false dichiarazioni circa la propria identità personale erano state dal Raucci ribadite anche dopo che le stesse erano state riportate nella denuncia di smarrimento della carta d'identità. L'opposto diniego è, dunque, in linea con l'ermeneusi di questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Rv. 256172). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r Pal i Akm,„ DEPOSITi
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