CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 30307/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Romanel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Roma;letta la memoria della difesa di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento del 24 gennaio 2026, il Presidente di sezione delTribunale di Roma trasmetteva alla Corte di appello di Roma, quale giudicedell’esecuzione, gli atti relativi al proc. n. 26/72 SIGE relativo a VitanostraEmiliano, avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione,ritenendo che la competenza andasse determinata in capo alla Corte territorialesulla base del titolo iscritto al n. 5 del casellario giudiziale;La Corte di appello, con ordinanza del 28 aprile 2026, sollevava conflitto dicompetenza, osservando che l’ultima sentenza divenuta irrevocabile era quelladel Tribunale di Roma del 2 ottobre 2023, irrevocabile il 17.2.2024 e non quelladella Corte di appello di Roma del 27 aprile 2021, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];2. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo di dichiarare lacompetenza del Tribunale di Roma;3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la qualeha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Roma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto è insussistente.2. Questa Corte, con pronunce consolidate, ha affermato che iconflitti negativi di competenza connotati dal contemporaneo rifiuto didue organi giudiziari a prendere conoscenza dello stesso procedimentonecessitano dell'adozione di formali provvedimenti con cui due organiconfliggenti manifestano la decisione di non provvedere nel merito, sulpresupposto della propria incompetenza, reciprocamente indicandol'altro e determinando così la stasi del procedimento, irrisolubile senzal'intervento della Corte regolatrice. Ne consegue che, in assenza diprovvedimenti declinatori di competenza, la semplice missiva ditrasmissione degli atti con l'indicazione della dicitura per competenzanon è suscettibile di dar luogo a conflitto, la cui denuncia va pertantodichiarata inammissibile. (Sez. 1, n. 39972 del 16/09/2014,Rv. 260907 – 01; Sez. 1, n. 1858 del 28/04/1992, Rv. 190522).Ciò vale, a fortiori, nel caso, quale quello in esame, in cui ilprovvedimento di trasmissione è riferito al Presidente e non all’organocollegiale, competente a pronunciarsi sul punto: «il poterepresidenziale di rilievo dell'inammissibilità senza contraddittorio èlimitato ai casi in cui appaiano "ictu oculi" insussistenti i presuppostinormativi della richiesta, sicché rimangono riservate al collegio - ed alrito camerale - sia la pronuncia di incompetenza, sia questioni didiritto di non univoca soluzione, sia la delibazione di fondatezza nelmerito dell'istanza [...]» (Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004,Rv. 228996 – 01).3. Alla luce dei motivi esposti, deve dichiararsi insussistente ilconflitto e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Romaper quanto di competenza. P.Q.MDichiara insussistente il conflitto e dispone la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per quanto di competenzaCosì è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]