CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15275/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 28/08/1997 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen. poiché la condotta violenta si sarebbe verificata fuori dall'abitazione della vittima, in realtà afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo (sul punto, il ricorso è reiterativo in quanto la Corte di merito a pag. 9 della sentenza impugnata ricostruisce la ratio legis della norma) e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di rapina impropria, sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen. nel caso in cui la condotta di impossessamento di beni altrui sia compiuta in un luogo di privata dimora e la violenza e la minaccia siano commesse, successivamente, all'esterno, in un luogo pubblico, posto che le ragioni dell'aggravante risiedono nella tutela del domicilio» (Sez. 2, n. 23331 del 02/07/2020, Milenkovic, Rv. 279479 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D P.Q.M