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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 13982/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Delia CARDIA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva con rideterminazione della stessa in due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione e il rigetto per il resto del ricorso. lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 28 maggio 2020 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa ad esito del giudizio abbreviato, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina impropria e lesione personale, entrambi aggravati, ma riduceva la pena a tre anni, due mesi, venti giorni di reclusione e 800,00 euro di multa, revocando conseguentemente l'applicazione della pena accessoria.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di quattro motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione al combinato disposto degli artt. 601 cod. proc. pen. e 83 decreto-legge n. 18 del 2020, in quanto il secondo decreto di citazione per il giudizio di appello per la nuova udienza del 28 maggio 2020, con il quale si disponeva il rinvio della udienza originaria del 26 marzo 2020, fu notificato il 4 maggio 2020, che pure ricadeva nel periodo emergenziale (a seguito della proroga fino all'il maggio 2020 della ospensione dei termini, operata dal decreto-legge n. 36 del 2020); la data della nuova udienza, poi, è stata fissata senza il rispetto del termine dilatorio di venti giorni (dal 12 maggio al 26 maggio) e, conseguentemente, senza quello di almeno cinque giorni per consentire la redazione di motivi nuovi.

2.2. Violazione della legge penale, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con travisamento della prova, con riferimento alla omessa riqualificazione del fatto nei reati di furto e lesioni ovvero in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona.

La Corte di appello ha omesso di valutare le dichiarazioni della persona offesa e degli altri testimoni nonché quelle dell'imputato, dalle quali è emerso che la sottrazione del denaro fu una condotta del tutto indipendente da quella violenta avvenuta a distanza di tempo, senza nesso di causalità, priva della finalità di assicurarsene il possesso o di conseguire l'impunità. 2.3 Violazione della legge penale, carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello, accogliendo un motivo di gravame, ha corretto l'errore del primo giudice, che aveva individuato la pena base, "prendendo le mosse dal minimo edittale" nella pena di quattro anni di reclusione, quanto a quella detentiva, facendo però riferimento alla pena risultante dalla modifica operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, successiva alla commissione del fatto.Tuttavia, invece di rideterminare la pena detentiva nel minimo edittale di tre anni di reclusione, previsto all'epoca di commissione del fatto, la Corte territoriale ha quantificato la pena in tre anni e tre mesi di reclusione, in violazione del divieto di reformatio in peius.

2.4. Violazione della legge penale, in relazione alla erronea riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato, operata in misura inferiore al terzo "secco" previsto ex lege.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio; in ragione della fondatezza dell'ultimo motivo di ricorso, risultando gli altri, per contro, manifestamente infondati o non consentiti.

2. Il primo motivo è privo di ogni fondamento, avendo la Corte disatteso l'eccezione di nullità con corrette argomentazioni (pagg. 7-8).

In primo luogo, durante il periodo emergenziale, erano ovviamente consentite le notificazioni di atti alle parti, necessarie per disporre i rinvii delle udienze che durante tale periodo non potevano essere tenute e per consentire la successiva ripresa dell'attività.

Il termine dilatorio di venti giorni, previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., era già stato rispettato quando fu notificato (il 6 febbraio 2020 ai difensori e in data 11 febbraio 2020 all'imputato) il primo decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 26 marzo 2020, poi rinviata al 28 maggio 2020, sì da consentire anche il tempestivo deposito (entro il 12 maggio 2020) di motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, del codice di rito.

Priva di una base normativa e anche di ragionevolezza è la tesi difensiva secondo la quale l'imputato avrebbe avuto diritto a un secondo termine dilatorio di venti giorni, avuto riguardo alla notificazione della fissazione della nuova udienza del 28 maggio 2020 (in questo senso, fra le tante, con argumentum a contrario, v.

Sez. 5, n. 8896 del 18/01/2021, Mottarlini, Rv. 281136; Sez. 2, n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 278832; Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro, Rv. 278707; Sez. 2, n. 193 del 21/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277816).

3. E' manifestamente infondato il motivo in tema di riqualificazione giuridica del fatto, anch'esso disatteso con ampia e adeguata motivazione, per nulla contraddittoria o illogica.

Sulla base delle immagini del circuito di videosorveglianza e delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri testimoni, analiticamente riportate nelle note 2, 3, 4 e 6 della sentenza impugnata, la Corte di appello ha logicamente concluso che Rugu, dopo aver verificato che parte della somma vinta (29 euro) gli era stata sottratta dall'imputato, deciso a non restituirla, cercò di chiamare i carabinieri con il proprio cellulare, che però fu preso e scagliato a terra da [OSCURATO:PERSONA], il quale, poi, ruppe un bicchiere con l'inequivoca intenzione di utilizzarlo per ferire Rugu.

La Corte, aderendo anche alle argomentazioni del primo giudice, ha ritenuto integrato il reato di rapina impropria consumata.

Va in proposito ribadito, in ordine al requisito della immediatezza, rilevante nel reato di rapina impropria, che la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, cosicché, per la configurazione del reato di rapina impropria, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 7, n. 34056 del 29/5/2018, Belegrouh, Rv. 273617; Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021, in motivazione; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310; Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappalà, Rv. 254171).

Nel caso di specie, peraltro, vi fu anche una evidente contestualità temporale e di luogo, come si evince dalle dichiarazioni dei vari testimoni riportate nella sentenza impugnata, richiamate genericamente dalla difesa per sostenere apoditticamente una tesi contraria, senza alcuno specifico riferimento a dette dichiarazioni, fatta eccezione per poche parole estrapolate dal contesto.

Peraltro, esse confermano che, dopo la sottrazione, vi fu la richiesta da parte di Rugu di restituzione della somma, a nulla rilevando che - come osservato dalla Corte - la stessa fosse stata accompagnata da espressioni ingiuriose, circostanza tra l'altro affermata dal solo imputato e ritenuta poco credibile.

La sentenza ha poi escluso la configurabilità del meno grave reato previsto dall'art. 393 cod. pen., del tutto incompatibile con la ricostruzione del fatto (in assenza di alcun plausibile motivo per il quale [OSCURATO:PERSONA] potesse pensare di avere diritto alla dazione di parte della somma vinta da Rugu ad una slot machine), sulla base di ampie argomentazioni (pag. 10), con le quali il ricorrente non si è in confrontato, riproponendo la richiesta di riqualificazione senza alcuna ragione a sostegno.

4. E' privo di fondamento anche il terzo motivo, con il quale si è sostenuto che la Corte territoriale avrebbe violato il principio del divieto di reformatio in peius in tema di trattamento sanzionatorio.

Il giudice di appello, infatti, ha correttamente rilevato che il Tribunale aveva erroneamente considerato la cornice edittale dell'art. 628, primo comma, come modificata in peius con la legge entrata in vigore successivamente alla commissione del fatto, quando la pena edittale minima era prevista in tre anni e non già in quattro anni di reclusione. .La scelta del Tribunàle di determinare in quattro anni di reclusione, considerato (erroneamente) il minimo edittale, non poteva vincolare il giudice di appello nella quantificazione del ben diverso minimo edittale previsto all'epoca del fatto.

Con incensurabile motivazione la Corte territoriale, senza violare il divieto di reformatio in peius, ha quantificato la pena in tre anni, tre mesi di reclusione e 900 euro di multa, con un lieve scostamento dal minimo edittale, evidenziando la gravità del fatto e i numerosi precedenti penali, anche specifici, dei quali è gravato [OSCURATO:PERSONA], "persona adusa alle aggressioni fisiche e totalmente insensibile al bene dell'integrità personale".

5. E' fondato - come detto - il motivo inerente alla riduzione per il rito, da effettuare nella misura secca di un terzo per i delitti (art. 442, comma 3 cod. proc. pen.), determinata dalla Corte di appello in modo non corretto quanto alla pena detentiva, verosimilmente per un mero errore di calcolo: con la diminuente processuale la pena di quattro anni, quattro mesi di reclusione e 1.200 euro di multa va ridotta a quella di due anni, dieci mesi, venti giorni di reclusione e 800 euro di multa.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, potendo la Corte emendare direttamente l'errore, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), del codice di rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa.

Dichiara inammissibile il ricorso ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Delia CARDIA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva con rideterminazione della stessa in due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione e il rigetto per il resto del ricorso. lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 28 maggio 2020 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa ad esito del giudizio abbreviato, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina impropria e lesione personale, entrambi aggravati, ma riduceva la pena a tre anni, due mesi, venti giorni di reclusione e 800,00 euro di multa, revocando conseguentemente l'applicazione della pena accessoria. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di quattro motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione al combinato disposto degli artt. 601 cod. proc. pen. e 83 decreto-legge n. 18 del 2020, in quanto il secondo decreto di citazione per il giudizio di appello per la nuova udienza del 28 maggio 2020, con il quale si disponeva il rinvio della udienza originaria del 26 marzo 2020, fu notificato il 4 maggio 2020, che pure ricadeva nel periodo emergenziale (a seguito della proroga fino all'il maggio 2020 della ospensione dei termini, operata dal decreto-legge n. 36 del 2020); la data della nuova udienza, poi, è stata fissata senza il rispetto del termine dilatorio di venti giorni (dal 12 maggio al 26 maggio) e, conseguentemente, senza quello di almeno cinque giorni per consentire la redazione di motivi nuovi. 2.2. Violazione della legge penale, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con travisamento della prova, con riferimento alla omessa riqualificazione del fatto nei reati di furto e lesioni ovvero in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona. La Corte di appello ha omesso di valutare le dichiarazioni della persona offesa e degli altri testimoni nonché quelle dell'imputato, dalle quali è emerso che la sottrazione del denaro fu una condotta del tutto indipendente da quella violenta avvenuta a distanza di tempo, senza nesso di causalità, priva della finalità di assicurarsene il possesso o di conseguire l'impunità. 2.3 Violazione della legge penale, carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, accogliendo un motivo di gravame, ha corretto l'errore del primo giudice, che aveva individuato la pena base, "prendendo le mosse dal minimo edittale" nella pena di quattro anni di reclusione, quanto a quella detentiva, facendo però riferimento alla pena risultante dalla modifica operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, successiva alla commissione del fatto.Tuttavia, invece di rideterminare la pena detentiva nel minimo edittale di tre anni di reclusione, previsto all'epoca di commissione del fatto, la Corte territoriale ha quantificato la pena in tre anni e tre mesi di reclusione, in violazione del divieto di reformatio in peius. 2.4. Violazione della legge penale, in relazione alla erronea riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato, operata in misura inferiore al terzo "secco" previsto ex lege. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio; in ragione della fondatezza dell'ultimo motivo di ricorso, risultando gli altri, per contro, manifestamente infondati o non consentiti. 2. Il primo motivo è privo di ogni fondamento, avendo la Corte disatteso l'eccezione di nullità con corrette argomentazioni (pagg. 7-8). In primo luogo, durante il periodo emergenziale, erano ovviamente consentite le notificazioni di atti alle parti, necessarie per disporre i rinvii delle udienze che durante tale periodo non potevano essere tenute e per consentire la successiva ripresa dell'attività. Il termine dilatorio di venti giorni, previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., era già stato rispettato quando fu notificato (il 6 febbraio 2020 ai difensori e in data 11 febbraio 2020 all'imputato) il primo decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 26 marzo 2020, poi rinviata al 28 maggio 2020, sì da consentire anche il tempestivo deposito (entro il 12 maggio 2020) di motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, del codice di rito. Priva di una base normativa e anche di ragionevolezza è la tesi difensiva secondo la quale l'imputato avrebbe avuto diritto a un secondo termine dilatorio di venti giorni, avuto riguardo alla notificazione della fissazione della nuova udienza del 28 maggio 2020 (in questo senso, fra le tante, con argumentum a contrario, v. Sez. 5, n. 8896 del 18/01/2021, Mottarlini, Rv. 281136; Sez. 2, n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 278832; Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro, Rv. 278707; Sez. 2, n. 193 del 21/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277816). 3. E' manifestamente infondato il motivo in tema di riqualificazione giuridica del fatto, anch'esso disatteso con ampia e adeguata motivazione, per nulla contraddittoria o illogica. Sulla base delle immagini del circuito di videosorveglianza e delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri testimoni, analiticamente riportate nelle note 2, 3, 4 e 6 della sentenza impugnata, la Corte di appello ha logicamente concluso che Rugu, dopo aver verificato che parte della somma vinta (29 euro) gli era stata sottratta dall'imputato, deciso a non restituirla, cercò di chiamare i carabinieri con il proprio cellulare, che però fu preso e scagliato a terra da [OSCURATO:PERSONA], il quale, poi, ruppe un bicchiere con l'inequivoca intenzione di utilizzarlo per ferire Rugu. La Corte, aderendo anche alle argomentazioni del primo giudice, ha ritenuto integrato il reato di rapina impropria consumata. Va in proposito ribadito, in ordine al requisito della immediatezza, rilevante nel reato di rapina impropria, che la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, cosicché, per la configurazione del reato di rapina impropria, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 7, n. 34056 del 29/5/2018, Belegrouh, Rv. 273617; Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021, in motivazione; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310; Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappalà, Rv. 254171). Nel caso di specie, peraltro, vi fu anche una evidente contestualità temporale e di luogo, come si evince dalle dichiarazioni dei vari testimoni riportate nella sentenza impugnata, richiamate genericamente dalla difesa per sostenere apoditticamente una tesi contraria, senza alcuno specifico riferimento a dette dichiarazioni, fatta eccezione per poche parole estrapolate dal contesto. Peraltro, esse confermano che, dopo la sottrazione, vi fu la richiesta da parte di Rugu di restituzione della somma, a nulla rilevando che - come osservato dalla Corte - la stessa fosse stata accompagnata da espressioni ingiuriose, circostanza tra l'altro affermata dal solo imputato e ritenuta poco credibile. La sentenza ha poi escluso la configurabilità del meno grave reato previsto dall'art. 393 cod. pen., del tutto incompatibile con la ricostruzione del fatto (in assenza di alcun plausibile motivo per il quale [OSCURATO:PERSONA] potesse pensare di avere diritto alla dazione di parte della somma vinta da Rugu ad una slot machine), sulla base di ampie argomentazioni (pag. 10), con le quali il ricorrente non si è in confrontato, riproponendo la richiesta di riqualificazione senza alcuna ragione a sostegno. 4. E' privo di fondamento anche il terzo motivo, con il quale si è sostenuto che la Corte territoriale avrebbe violato il principio del divieto di reformatio in peius in tema di trattamento sanzionatorio. Il giudice di appello, infatti, ha correttamente rilevato che il Tribunale aveva erroneamente considerato la cornice edittale dell'art. 628, primo comma, come modificata in peius con la legge entrata in vigore successivamente alla commissione del fatto, quando la pena edittale minima era prevista in tre anni e non già in quattro anni di reclusione. .La scelta del Tribunàle di determinare in quattro anni di reclusione, considerato (erroneamente) il minimo edittale, non poteva vincolare il giudice di appello nella quantificazione del ben diverso minimo edittale previsto all'epoca del fatto. Con incensurabile motivazione la Corte territoriale, senza violare il divieto di reformatio in peius, ha quantificato la pena in tre anni, tre mesi di reclusione e 900 euro di multa, con un lieve scostamento dal minimo edittale, evidenziando la gravità del fatto e i numerosi precedenti penali, anche specifici, dei quali è gravato [OSCURATO:PERSONA], "persona adusa alle aggressioni fisiche e totalmente insensibile al bene dell'integrità personale". 5. E' fondato - come detto - il motivo inerente alla riduzione per il rito, da effettuare nella misura secca di un terzo per i delitti (art. 442, comma 3 cod. proc. pen.), determinata dalla Corte di appello in modo non corretto quanto alla pena detentiva, verosimilmente per un mero errore di calcolo: con la diminuente processuale la pena di quattro anni, quattro mesi di reclusione e 1.200 euro di multa va ridotta a quella di due anni, dieci mesi, venti giorni di reclusione e 800 euro di multa. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, potendo la Corte emendare direttamente l'errore, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), del codice di rito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso ne
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